Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12252 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 19/05/2010), n.12252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n. 26651/05 di R.G.) proposto da:

(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, (2) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma

alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.E., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma alla Via

Settembrini n. 30 presso lo studio dell’avv. DEL BUFALO Paolo che la

rappresenta e difende, insieme con l’avv. Luigi FAGETTI (del Foro di

Corno), in forza della procura speciale rilasciata a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale (iscritto al n. 29239/05 di R.G.)

proposto da:

D.E., ut supra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

l’AGENZIA delle ENTRATE ed il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle

FINANZE, come innanzi rappresentati e difesi;

– controricorrenti –

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 25/30/05 depositata il 19

aprile 2005 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,

notificata giorno 8 agosto 2005.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2010

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Barbara TIDORE

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), per le amministrazioni

ricorrenti, e dall’avv. Tornabuoni (delegato), per la D.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

ABBRITTI Pietro il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto d:i quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato a D.E. nel domicilio personale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (con raccomandata ricevuta il (OMISSIS)) (ricorso depositato il 10 novembre 2005) e in quello eletto (con plico postale spedito il (OMISSIS) e consegnato) il 18 novembre 2005 (depositato il 22 novembre 2005), il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che: (2) il (OMISSIS) la Guardia di Finanza “in servizio al valico stradale di (OMISSIS)”, nel corso di un controllo effettuato nei confronti della D., aveva rinvenuto nella borsa della stessa “due fogli relativi ad un portafoglio titoli azionari alla data del (OMISSIS)”; 2) “nel (OMISSIS)” il competente Ufficio avendo la Guardia di Finanza accertato (nel contraddittorio con la contribuente) la “mancata compilazione ed allegazione del modello “W” relativo all’indicazione di detenzione di capitali all’estero ovvero di movimentazione, da e per l’estero, di denaro, titoli e valori mobiliari” per gli anni (OMISSIS) aveva notificato alla predetta “tre distinti avvisi di accertamento” contestando per ciascun anno la “omessa dichiarazione dei redditi di capitale prodotti all’estero”, in forza di un sol motivo, chiedevano di cassare (“con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite”) la sentenza n. 25/30/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 19 aprile 2005, notificata giorno 8 agosto 2005) che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (32/05/02) della Commissione Tributaria Provinciale di Como la quale, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della contribuente assumendo che “… non si evincono elementi univoci sulla base dei quali attribuire a indizi valenza giuridica della presentazione recte: presunzione semplice”.

Nel controricorso notificato il 22 novembre 2005 (depositato il 2 dicembre 2005), la D., “in ogni caso con la rifusione delle spese”, instava per il rigetto dell’impugnazione delle amministrazioni ricorrenti e, in ipotesi di accoglimento dello stesso, spiegava ricorso incidentale condizionato (fondato su un solo motivo) avverso la medesima decisione.

Il 2 gennaio 2006 le amministrazioni pubbliche notificavano alla D. “controricorso a ricorso incidentale” (depositato il 17 gennaio 2006) chiedendo il rigetto dell’impugnazione della stessa, con refusione delle spese, adducendo che “legittimamente la segreteria ha omesso” di dare “notizia dell’udienza fissata per la trattazione dell’appello” alla contribuente atteso che questa non risultava costituita “innanzi i giudici di appello”.

Il 18 dicembre 2009 la D. depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve essere disposta la riunione, al ricorso delle amministrazioni pubbliche, di quello incidentale della D. perchè le due impugnazioni investono la medesima decisione.

2. Ancora in via preliminare, ma gradata, va rilevate e dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero non avendo lo stesso dedotto di aver preso parte ai precedenti gradi del giudizio:

gli “avvisi di accertamento” impugnati, infatti, pur se afferenti ad imposta relativa agli anni 1995-1997, sono stati notificati “nel maggio 2001”, quindi adottati dall'(Ufficio locale dell’)Agenzia delle Entrate, subentrata al Ministero, in tutti i rapporti fiscali facenti capo a quest’ ultimo ente, sin dal primo gennaio 2001 ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999 e del D.M. 28 dicembre 2000: da tanto si evince che nei pregressi gradi il processo si è svolto solo tra la contribuente e l’Ufficio locale dell’Agenzia.

3. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale – premesso che la D. aveva eccepito “l’assoluta mancanza di prova della riferibilità degli strumenti finanziari alla sua persona” e che il giudice di primo grado aveva accolto i ricorsi “per la mancanza di “elementi univoci” sulla base dei quali attribuire a indizi la valenza giuridica della presunzione semplice” – ha respinto l’appello dell’Ufficio affermando che non esiste “nessun elemento che consenta di riferire alla … D., e sia pure solo presuntivamente, la titolarità degli strumenti finanziari de guibus”.

4. Nel suo ricorso l’Agenzia – assunto che “in data successiva a quella della discussione dei ricorsi avanti la Commissione di primo grado” l’Ufficio era venuto a “conoscere”, “attraverso l’anagrafe tributaria”, che la D. (la quale “nei ricorsi introduttivi del 6 luglio 2001 aveva dichiarato di non essere … affatto la proprietaria di una sintomatica quanto virtuale ricchezza finanziaria, che non si sa se oggi esista e se sia mai esistita, poichè non è dato materializzarla in alcun luogo …”) “il 5 luglio 2001 ed il successivo 5 ottobre aveva riscosso tramite l’Istituto S. Paolo IMI spa, la somma complessiva di L. 47 milioni a titoli di redditi su titoli obbligazionari detenuti all’estero” e che l’appello era stato proposto “anche sulla base di tale ulteriore elemento” – denunzia “violazione e falsa applicazione” degli “del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 1, 2 e 41 bis del … D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4 convertito nella L. 4 agosto 1990, n. 227, dell’art. 2729 cod. civ. e dei principi generali in materia di prove” nonchè “omessa e, comunque, carente motivazione” adducendo:

– per il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4 (convertito in L. 4 agosto 1990, n. 227) “le persone fisiche titolari di attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi” e “ove l’operazione sia superiore ad una determinata soglia di valore (all’epoca … fissata in venti L:

milioni) la movimentazione dei cespiti deve essere rilevata da un soggetto intermediario … che deve darne comunicazione all’anagrafe tributaria”;

– “nel caso … la contribuente è stata trovata in possesso di documentazione relativa a redditi finanziari prodotti all’estero” per cui l’Ufficio, non avendo la stessa fornito “alcun elemento chiarificatore in ordine alla titolarità dei depositi dei titoli e dei relativi redditi”, “ha ritenuto che tali attività le fossero imputabili”;

– “successivamente l’Amministrazione, … venuta a conoscenza, in via ufficiale ed incontrovertibile, che la … D. era proprietaria di titoli all’estero e che dagli stessi aveva ricavato redditi tassabili in Italia, ha tempestivamente allegato e documentato tale fatto, confermativo delle presunzioni poste a fondamento dell’atto impositivo”.

In base a tanto l’Agenzia sostiene che “erroneamente” i giudici di appello hanno valutato “gli elementi forniti dall’Ufficio” ed annullato gli avvisi di accertamento “ritenendo che la contribuente fosse esonerata dall’onere di qualsiasi prova” atteso che “si controverte relativamente ad un reddito non dichiarato”, quindi in un caso nel quale “… la legge abilita l’ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti. Se, dunque, i fatti costitutivi della pretesa tributaria, originata da un accertamento d’ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 possono essere anche inferiti dall’Amministrazione finanziaria in base a presunzioni semplici, prive dei menzionati requisiti, ne consegue sia che anche il giudice tributario può legittimamente ritenerli dimostrati sulla base di siffatte presunzioni (fondando, quindi, la decisione in deroga alla regola stabilita dall’art. 2729 c.c., comma 1, sia che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa” (Cass. 8 marzo 2000 n. 2605).

Secondo la ricorrente, quindi, il giudice di appello ha “omesso di tener conto della circostanza che l’onere della prova incombeva alla contribuente che … risultava, documentalmente, titolare di redditi prodotti all’estero e non aveva fornito alcun chiarimento circa la riferibilità a terzi di tali valori finanziaria” ed ha “errato …

nel ritenere del tutto irrilevanti gli elementi presuntivi posti a fondamento della pretesa fiscale” atteso che “gli stessi” (“già rilevanti sin dall’inizio”, “integranti il livello super semplice”) “avevano assunto nel grado di appello un rilievo assoluto essendo stati confermati dalle dichiarazioni di un istituto di credito che documentavano … l’esistenza di depositi all’estero, i redditi “sopra soglia” prodotti dagli stessi, la loro tassabilità in Italia, la loro riconducibilità alla … D.”.

5. La D., dal suo canto, contesta il gravame e deduce, in particolare, che nel luglio e nell’ottobre del 2001 non aveva affatto percepito “redditi tassabili in Italia” per “titoli all’estero” trattando si (come attestato dai “documenti” foto riprodotti), invece, di “rendite finanziarie fruite” (“unitamente ai congiunti cointestatari”) da “un deposito amministrato in Italia” avente ad oggetto “obbligazioni estere”, quindi non obbligazioni detenute all’estero.

6. il ricorso dell’Agenzia deve essere respinto perchè infondato.

A. Prima del suo esame si deve ricordare che: (a) il ricorso per cassazione – in ragione del principio, desumibile dall’art. 366 c.p.c., detto di autosufficienza – deve contenere in se (Cass., 3, 24 maggio 2006 n. 12362; id., 2, 4 aprile 2006 n. 7825; id., 2, 20 gennaio 2006 n. 1113, tra le recenti), a espressa “pena di inammissibilità”, tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito: tale onere, perciò (Cass., 1, 21 ottobre 2005 n. 20454), non può essere assolto per relationem, con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto;

(b) il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste (Cass., trib. 10 febbraio 2006 n. 2935; id., trib., 20 gennaio 2006 n. 1127; id., 9 novembre 2005 n. 21767; id., 1, 11 agosto 2004 n. 15499) nella deduzione di un’ erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione cd. nomifilachia di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65) mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa;

(e) detto vizio, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità (Cass., 2, 1.2 febbraio 2004 n. 2707; id., 2, 26 gennaio 2004 n. 1317), mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione; (d) il vizio di omessa od insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti In guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355);

(e) questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perchè spetta solo a detto giudice (l’individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l’attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale;

(f) il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., 2, 17 febbraio 2004 n. 3004).

B. Nel caso, come riportato, il giudice di appello ha perentoriamente affermato che non esiste “nessun elemento che consenta di riferire alla … D., e sia pure solo presuntivamente, la titolarità degli strumenti finanziari de quibus”: la Commissione Tributaria Regionale, quindi, avendo escluso la “titolarità degli strumenti finanziari de quibus” in capo alla contribuente, nella sostanza, ha negato, non l’esistenza, ma solo la riferibilità alla stessa di detti “strumenti finanziari”.

A tale specifico accertamento negativo l’Agenzia oppone, unicamente, (1) che “la contribuente è stata trovata in possesso di documentazione relativa a redditi finanziari prodotti all’estero” e (2) che “successivamente” essa è “venuta a conoscenza, in via ufficiale ed incontrovertibile, che la … D. era proprietaria di titoli all’estero e che dagli stessi aveva ricavato redditi tassabili in Italia”.

B.1. Il primo punto, come evidente, si palesa del tutto inidoneo ad infirmare il contrario giudizio espresso dal giudice del merito – cui istituzionalmente è riservato il compito di accertare i fatti, quindi anche la “titolarità degli strumenti finanziari de quibus” – perchè non evidenzia (peraltro in violazione dell’art. 366 c.p.c., non essendo stato mai descritto il contenuto della “documentazione” rinvenuta nella borsa della D.) quali elementi sarebbero stati tralasciati od erroneamente considerati da detto giudice.

B.2. La ricorrente, inoltre, non evidenzia quale nesso logico leghi o possa legare all’accertamento di detta “titolarità” – che (si legge nel ricorso per cassazione) avrebbe ad oggetto un “portafogli titoli azionari alla data del 31 dicembre 1997″ – l’altro elemento addotto (la ” D. era proprietaria di titoli all’estero e … dagli stessi aveva ricavato redditi tassabili in Italia”) il quale, per ammissione della stessa Agenzia, riflette somme (quand’anche “a titolo di redditi su titoli obbligazionari detenuti all’estero”) percepite “il 5 luglio 2001 ed il successivo 5 ottobre” in Italia.

In tale contesto, come intuitivo, è del tutto vano ricordare che, in ipotesi di “reddito non dichiarato”, “… la legge abilita l’ufficio … a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti”: nella specie, infatti, in ordine alla titolarità in capo alla D., del “portafoglio titoli azionari alla data del (OMISSIS)” – la cui esistenza sarebbe provata dai “due fogli” rinvenuti dalla Guardia di Finanza “nella borsa della signora” -, come evidenziato dal giudice di appello a conferma dell’decisione dello stesso segno adottata da quello di primo grado, mancano del tutto anche le “presunzioni semplici prive dei requisiti” detti.

B.3. Peraltro e comunque, tale carenza probatoria non può dirsi colmata – neppure in via presuntiva ed indiretta – dall’ulteriore elemento (peraltro non contenuto negli atti impositivi perchè aggiunto dall’Ufficio in appello) costituito dalla riscossione, da parte (anche) della contribuente, nel 2001, di redditi tratti da “titoli obbligazionari” sia perchè non è stato nemmeno dedotto che siffatti titoli fossero indicati “nei due fogli” rinvenuti nella borsa della D. dalla Guardia di Finanza, sia perchè, come eccepito dalla D., i redditi riscossi nel 2001 riflettevano “titoli obbligazionari” (“Brasil 9% 00/2005”; “Brasil 9,5% 00/2007”;

“Parmalat 7% 00/2007”) emessi da soggetti esteri, tenuti in deposito presso istituto bancario nazionale, quindi non titoli detenuti all’estero, sia, infine, perchè, l’affermazione della contribuente (che si dice contenuta “nei ricorsi introduttivi”) di non essere “…

affatto la proprietaria di una sintomatica quanto virtuale ricchezza finanziaria, che non si sa se oggi esista e se sia mai esistita, poichè non è dato materializzarla in alcun luogo …”, pur se resa nell’anno 2001 (di percezione dei redditi innanzi considerati), tenuto conto del contesto in cui è contenuta, è univocamente riferibile soltanto alla “ricchezza finanziaria” attribuita dall’Ufficio con gli atti impositivi impugnati e (per l’ovvia estraneità alla controversia di questioni afferenti altre fonti di reddito, peraltro successive a quelle interessanti le annate d’imposta in contestazione) non può essere intesa come prova di mendacio (comunque privo, in sè, di valenza probatoria, pur anche indiziaria) produttivo di effetti (per così dire) “confessori” sulla concreta pretesa tributaria in contestazione.

7. Al rigetto del ricorso principale consegue l’inammissibilità del “ricorso incidentale” proposto dalla D. “in via subordinata ed eventuale” – con il quale la stessa ha denunziato che “nel giudizio di appello … non e avvenuto” l'”adempimento” previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31 (il quale impone alla segreteria di dare comunicazione alle “parti costituite”, almeno “trenta giorni prima”, “… della data fissata per la trattazione della controversia”) “nel senso” che “la comunicazione” ad essa “non è stata eseguita e neppure disposta” – attesa la sopravvenuta totale carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) della ricorrente incidentale allo stesso scrutinio del motivo di doglianza.

8. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; rigetta il ricorso dell’Agenzia; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della D.; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

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