Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12252 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3638-2013 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO NUNZIANTE CESARO,

GIUSEPPE GORGA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO ROMANO 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MANZO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 313/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il controricorrente l’Avvocato FERRANDO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.R. riceveva dal concessionario alla riscossione la proposta di definizione dei carichi di ruolo pregressi, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 e, in data 16.5.2003, in adesione all’invito, provvedeva a versare la prima rata del condono. Successivamente il concessionario comunicava al coniuge del ricorrente C.M.M., cointestataria delle cartelle presupposte, un preavviso di fermo amministrativo che veniva impugnato sulla base del rilievo che il titolo per cui si procedeva era stato oggetto di condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 12. La CTP di Salerno, con sentenza n. 452/12/07, accoglieva il ricorso in parte e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità del provvedimento di fermo. La sentenza diveniva definitiva per mancata impugnazione. Successivamente l’Agente per la Riscossione comunicava al contribuente di aver proceduto ad iscrivere ipoteca su beni di sua proprietà, allegando l’elenco delle cartelle che avevano dato luogo alla misura cautelare. La CTP di Salerno con sentenza n. 152/14/2008 accoglieva il ricorso disponendo la cancellazione dell’ipoteca, assumendo che non risultava provata l’esistenza del titolo atto a giustificare l’avvenuta iscrizione. La pronuncia diveniva definitiva per mancata opposizione.

In data 27 ottobre 2009 l’Agenzia delle Entrate emetteva il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo L. n. 289 del 2002, ex art. 12 in relazione alle cartelle di pagamento n. (OMISSIS).

L.R. proponeva ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, avverso tale provvedimento di diniego, che veniva rigettato. Il contribuente deduceva che in relazione ad alcune cartelle esattoriali (ed in particolare, la n. (OMISSIS)) l’Ufficio non avrebbe potuto negare la definizione agevolata dei carichi di ruolo sulla base delle pregresse sentenze della CTP di Salerno, rese nei confronti dell’Agente della riscossione, a lui favorevoli, e passate in giudicato per omessa impugnazione. Il ricorrente impugnava il diniego di condono, eccependo la violazione degli artt. 2909 e 324 c.c. e quindi la violazione del giudicato esplicito ed implicito.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello, che veniva rigettato con sentenza n. 313/04/12 dalla CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno. Il giudice di appello sosteneva che le circostanze rappresentate dell’avvenuto condono (nell’impugnazione del fermo amministrativo) e della mancata notifica delle cartelle esattoriali poste a base dell’iscrizione ipotecaria (nell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria) costituivano “questioni pregiudiziali che non assumono valore di cosa giudicata in maniera sostanziale”, oltre al fatto che l’Agenzia delle Entrate non aveva partecipato ai giudizi aventi ad oggetto il fermo e l’iscrizione ipotecaria.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il contribuente svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Equitalia Sud S.p.A. ha presentato controdeduzioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione di Legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, atteso che il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare che “nel caso che si occupa è soltanto l’annullamento del fermo amministrativo… e la cancellazione dell’ipoteca la questione principale del ricorso ad essere passata in cosa giudicata, non certamente quelle pregiudiziali che, anche se vengono risolte in via incidentale, non assumono il valore di cosa giudicata in maniera sostanziale”.

Deduce il ricorrente, a sostegno della doglianza, che le cartelle esattoriali n. 10020010095178471001, anno di imposta 1993, e n. 1002001009709114001, anno di imposta 1994, erano il presupposto del fermo amministrativo notificato al coniuge dell’odierno ricorrente in regime di comunione legale; mentre le cartelle esattoriali n. (OMISSIS), anno di imposta 1996, erano il presupposto dell’iscrizione ipotecaria su beni immobili di proprietà del contribuente. Entrambe le misure preordinate all’espropriazione erano state impugnate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che, con sentenza n. 452/08, affermava che era stato sanato il carico tributario afferente le cartelle esattoriali per gli anni 1993 e 1994, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 con conseguente illegittimità del fermo amministrativo, e che, con sentenza n. 152/08, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria non avendo l’agente della riscossione provato la notifica delle cartelle presupposte. Il ricorrente censura la sentenza impugnata atteso che la CTR avrebbe erroneamente affermato che l’acclarata regolarità del condono e l’accertata omessa notifica delle cartelle esattoriali costituirebbero “pregiudiziali in senso tecnico” e come tali non suscettibili di passare in giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione di legge (Art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,)”, atteso che il giudice di appello avrebbe erroneamente sostenuto l’inopponibilità all’Agenzia delle Entrate dei due giudicati, non avendo la stessa partecipato ai giudizi aventi ad oggetto il preavviso di fermo e l’iscrizione ipotecaria.

3. I motivi di ricorso per connessione logica vanno trattati congiuntamente.

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente va precisato che l’efficacia riflessa del giudicato deve essere saggiata alla luce delle garanzie costituzionali del diritto di azione e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.).

Questa Corte ha precisato che: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello in cui il giudicato è intervenuto” (Cass. 6-2, ord. n. 22908 del 2013).

L’accertamento contenuto nelle sentenze richiamate in ricorso, passate in giudicato, non è vincolante rispetto all’Agenzia delle Entrate, rimasta estranea nei giudizi, tenuto conto che le statuizioni ivi contenute non riguardano l’asserita regolarità dell’avvenuto condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 12 affermazione di un principio che avrebbe richiesto un diverso accertamento, ma hanno riguardato essenzialmente la legittimità delle misure cautelari adottate dal concessionario. Ciò in quanto non è ammissibile, in tale evenienza, che l’Agenzia delle Entrate possa ricevere pregiudizio giuridico da tale estensione e neppure che possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (v. Cass. Sez. 1, sent. n. 24558 del 2015).

Nella presente controversia, invece, si censura il diniego di condono disposto correttamente dall’Amministrazione finanziaria per omesso versamento del saldo, circostanza non contestata da parte del contribuente.

A tal fine, si ricorda l’indirizzo consolidato espresso da questa Corte, secondo cui l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. n. 20746 del 2010; Cass. n. 24316 del 2010; Cass. n. 21416 del 2016; Cass. n. 11669 del 2016).

4. Ciò premesso, il ricorso va rigettato. L’andamento della lite nei gradi di merito e la particolarità della vicenda processuale, suggeriscono la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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