Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12252 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2616/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.

CRISAFULLI 60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BLUNDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BLUNDO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SAVERIO NITTI 11, (Studio GAGLIARDI), presso lo studio

dell’avvocato CORRADO VALVO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2073/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

21/11/2013, depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. R.G. convenne in giudizio C.G., davanti al Tribunale di Ragusa, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta da un motociclo da ricondurre all’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane di proprietà del convenuto, a causa del quale egli aveva perso l’equilibrio.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il C. al pagamento della somma di Euro 13.247, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dal convenuto soccombente e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 18 dicembre 2013, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre C.G. con atto affidato a tre motivi.

Resiste R.G. con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli arti. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; con il terzo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

5.1. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono tutti privi di fondamento, quando non inammissibili.

Essi, infatti, pur proponendo censure di violazione di legge (in ordine alla prova del nesso di causalità ed al valore della testimonianza de relato ex parte actoris), si risolvono, in sostanza, nella discussione della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli stessi compiuta dalla Corte d’appello, in tal modo tentando di ottenere in questa sede una diversa e non consentita decisione di merito.

Quanto al secondo motivo, è evidente che l’omessa valutazione di una testimonianza non è elemento sufficiente per ritenere sussistente la lamentata violazione di legge, alla luce dei criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, rilevando che le osservazioni contenute nella memoria non modificano in alcun modo i termini della causa e sollecitano questa Corte ad un nuovo e non consentito esame delle prove.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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