Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12252 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24545/2016 proposto da:

A.M., C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE NICCOLINI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA

BARTALENA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona di PE.PO.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA 85,

presso lo studio dell’avvocato CAROLINA MIGLIORINI, rappresentata e

difesa dagli avvocati SIMONA LENZINI, NICOLA PABIS TICCI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIO BAGLINI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.B.;

– intimata –

nonchè da

A.B., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37

presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA in persona di PE.PO.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA 85,

presso lo studio dell’avvocato CAROLINA MIGLIORINI, rappresentata e

difesa dagli avvocati SIMONA LENZINI, NICOLA PABIS TICCI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.A., C.S., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1370/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

estinzione per parte rinunciata;

udito l’Avvocato NICOLA PABIS TICCI;

udito l’Avvocato SABRINA VAIARELLI per delega;

udito l’Avvocato MARIA PIA BUCCARELLI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G. convenne in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e F.A., liquidatrice della società E.P. s.p.a., deducendo che, in qualità di fideiussore della anzidetta E.P. s.p.a., aveva pagato alla Banca convenuta, nell’anno 1992, la somma di 690.158.234 Lire, subentrando pro quota, ex art. 1203 c.c., comma 1, n. 3), nei diritti spettanti all’istituto bancario in forza di due ipoteche giudiziali; che, nel mese di giugno 1995, la Banca aveva prestato alla P. s.p.a., rappresentata dalla F., il consenso alla cancellazione delle ipoteche, senza che nessuno avesse provveduto ad interpellarlo al fine di ottenere il suo consenso; che, insinuatosi al passivo della P. s.p.a. (dichiarata fallita nel mese di novembre 1996), si era visto negare il riconoscimento del credito in via privilegiata; tanto premesso, chiese la condanna solidale della Banca e della F. al risarcimento dei danni che avrebbe potuto subire in caso di mancato accoglimento della sua opposizione allo stato passivo (danni rappresentati dalla differenza fra l’importo che avrebbe dovuto essergli riconosciuto quale creditore privilegiato e quello eventualmente percepito come creditore chirografario).

Costituendosi in giudizio, entrambi i convenuti chiesero il rigetto della domanda, rilevando – fra l’altro – che l’ A. non aveva provveduto a far annotare il proprio subentro nelle ipoteche.

Il Tribunale di Pisa pronunciò sentenza non definitiva (n. 191/2003) con cui accertò l’ammontare del credito dell’attore nei confronti della P. s.p.a., affermò la responsabilità solidale dei convenuti per il danno subito dall’ A. in conseguenza dell’avvenuta cancellazione delle ipoteche, ritenne sussistente un concorso colposo dell’attore (nella misura del 50%) e dispose l’ulteriore corso del giudizio per la quantificazione del danno; con sentenza definitiva (n. 853/2010), il Tribunaledette atto che, in sede fallimentare, i crediti chirografari erano stati soddisfatti nella misura del 35% e quantificò il danno patito dall’ A. (tenuto conto di quanto recuperato e del concorso colposo dell’attore) nell’importo di 115.842,02 Euro.

Pronunciando sul gravame principale della Banca e su quello incidentale della F., la Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza impugnata rigettando la domanda attorea e condannando C.S. e A.B. e M. (costituitisi quali eredi di A.G.) a restituire alla Banca quanto dalla stessa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte ha osservato che:

“l’avvenuto pagamento dell’esposizione fideiussoria

permetteva all’ A. di chiedere, già nel 1992, una variazione pro quota dell’intestazione dell’iscrizione ipotecaria in suo favore”;

“per altro verso, l’estinzione totale della posizione debitoria della P. s.p.a. nel 1995 e l’omessa annotazione della trasmissione pro quota dell’ipoteca per surrogazione da parte dell’attore, legittimava pienamente la società predetta, in persona del liquidatore della procedura di concordato preventivo (e cioè di F.A.), a chiedere il consenso del creditore originario, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., alla cancellazione delle ipoteche”;

con riferimento al consenso del creditore soddisfatto, pur seguendo il principio espresso da Cass. n. 3221/1963 (secondo cui, in caso di mancata annotazione da parte del soggetto surrogato, il creditore originario iscritto “non è tenuto a prestare il consenso alla cancellazione, ove non gli sia dimostrato che la cancellazione non importa alcun pregiudizio di colui che, per aver pagato quale fideiussore il debito del proprietario dell’immobile, era stato surrogato nei suoi diritti”), doveva considerarsi che l’ A. non aveva assolto all’onere di procedere all’annotazione “per oltre tre anni, adottando, così, un ingiustificato comportamento omissivo che comportava (…) l’assunzione da parte del medesimo del rischio di cancellazione delle ipoteche in forza dell’estinzione totale del credito del creditore originario”;

“il mancato assolvimento, da parte del creditore surrogato, dell’onere posto a suo carico di procedere all’annotazione (…) ai sensi dell’art. 2843 c.c.” non può comportare un “obbligo, da porre a carico del creditore originario pur in assenza di una previsione normativa, di ottenere il consenso del predetto creditore surrogato prima di esprimere il proprio o di compiere accertamenti preventivi sull’assenza di eventuali pregiudizi patrimoniali (per il creditore surrogato)”, potendo l’inerzia ingiustificata e protratta nel tempo, da parte di quest’ultimo, essere “potenzialmente interpretata e valutata alla stregua di una rinuncia implicita alla garanzia ipotecaria”;

andava pertanto esclusa la ravvisabilità di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Banca e di quella della F. ex art. 2395 c.c.;

“peraltro – anche a voler ritenere diversamente”, doveva considerarsi che:

la cancellazione era avvenuta a distanza di tre/cinque anni rispetto alla manifestazione del consenso del Monte dei Paschi s.p.a., “situazione che avrebbe consentito all’ A., fino alla dichiarazione di fallimento della E.P. s.p.a., avvenuta nel novembre 1996, di eseguire l’annotazione di cui all’art. 2843 c.c., al fine di far valere il suo credito in privilegio”;

l’ A., “nel corso del giudizio di primo grado, non avendo avanzato richieste probatorie al riguardo, non (aveva) fornito alcuna prova dell’effettiva sussistenza del pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto e (…) detta carenza non era venuta meno neanche a seguito dell’integrazione probatoria disposta – con decisione che si ritiene viziata da ultra petizione – dal Giudice di primo grado, atteso che il calcolo indicato da quest’ultimo per la quantificazione del danno non aveva tenuto comunque conto della somma presumibilmente già percepita dal medesimo a titolo di regresso per il pagamento della quota del co-fideiussore, (…) pari ad Euro 123.949,65; carenza probatoria che appare idonea ad escludere la responsabilità degli originari convenuti anche sotto quest’ultimo profilo”.

Hanno proposto ricorso per cassazione A.G. e C.S., affidandosi a quattro motivi; ad esso hanno resistito sia la Banca Monte dei Paschi di Siena che F.A.; Bianca A. ha proposto un separato ricorso (cui ha resistito la sola Banca) che è stato successivamente rinunciato con atto notificato in data 25.10.2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

IL RICORSO DI A.M. E C.S..

1. Col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1203 e 1949 c.c., rilevando che secondo l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, la mancanza dell’annotazione ex art. 2843 c.c., ha rilevanza esterna (nel senso che il fideiussore surrogato non può opporre la garanzia nei confronti dei terzi), mentre “nel rapporto interno, cioè quello inerente al diritto di credito, non può non prevalere la vicenda successoria, quale evento idoneo alla piena sostituzione di un soggetto all’altro nella titolarità del credito stesso”, cosicchè, pur permanendo in capo all’originario creditore il potere-dovere di consentire la cancellazione dell’ipoteca, tale consenso “è necessariamente subordinato al “placet” del fideiussore, surrogatosi nelle sue posizioni, di modo che è legittimamente rifiutato ove il fideiussore stesso, non avendo recuperato le somme versate, neghi l’assenso”; concludono che, prima di addivenire alla cancellazione delle ipoteche iscritte dal M.P.S., si sarebbe dovuto richiedere il consenso dell’ A. e che il comportamento della Banca risultava “illegittimo per violazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, artt. 1949 e 2882 c.c., ed idoneo a far sorgere nell’odierno attore il diritto a vedersi risarcire i danni cagionati da detto illegittimo comportamento”.

2. Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2843 c.c. e censura la Corte territoriale per non aver considerato che, “anche in assenza dell’annotazione della surrogazione ai sensi dell’art. 2843 c.c., sussiste comunque e sempre un onere del creditore iscritto, prima di prestare il proprio consenso alla cancellazione, di sincerarsi che la stessa non importi alcun pregiudizio di colui che, per aver pagato, quale fideiussore, il debito del proprietario dell’immobile, era stato surrogato nei diritti del creditore medesimo”.

3. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1203,1949 e 2395 c.c.) contesta l’esclusione della responsabilità della F., evidenziando che, pur essendo consapevole della surrogazione dell’ A. nei diritti ipotecari del M.P.S., la liquidatrice della P. s.p.a. aveva chiesto la cancellazione delle ipoteche senza ottenere il consenso del surrogato e, quindi, senza preoccuparsi di non porre in essere atti od omissioni che potessero ledere i diritti del fideiussore, così determinando allo stesso un danno patrimoniale che era conseguenza immediata e diretta della cancellazione delle ipoteche.

4. Col quarto motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), i ricorrenti deducono che “la sentenza ha omesso completamente di esaminare la questione della quantificazione del danno, in quanto, in primo luogo, aveva già escluso che potesse sussistere la lesione del diritto del geom. A. e, poi, perchè ha ritenuto che, in proposito, la Corte di Appello avesse deciso ultra petita, perchè il geom. A. non avrebbe avanzato alcuna richiesta istruttoria in tal senso nel giudizio di primo grado”; assumono che, al contrario, l’attore aveva avanzato le proprie richieste istruttorie fin dall’atto di citazione e che il danno cagionato dall’illegittimo comportamento della Banca e della F. era pari alla somma corrisposta dall’ A. alla Banca in qualità di fideiussore, maggiorata degli interessi dalla data della domanda al saldo; rilevano, inoltre, che tutti i creditori privilegiati del Fallimento della P. s.p.a. erano stati soddisfatti per intero e concludono che “l’unico elemento che rileva è che il diritto di credito del geom. A. avrebbe potuto essere integralmente soddisfatto, mentre, a seguito del comportamento della Banca, non potrà essere soddisfatto se non in misura infinitesima”.

5. A fronte di una decisione che si articola in più rationes decidendi, il ricorso risulta inammissibile in quanto i motivi non attingono tutte tali ragioni, alla luce del principio secondo cui, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (Cass. n. 18641/2017).

Deve considerarsi, infatti, che:

i primi due motivi censurano la prima ratio, basata sul rilievo che il comportamento omissivo dell’ A. comportava l’assunzione del rischio della cancellazione e non poteva affermarsi l’obbligo della Banca di ottenere il consenso del surrogato o di compiere accertamenti sulla insussistenza di pregiudizi prima di esprimere il consenso alla cancellazione;

il terzo motivo censura l’esclusione della responsabilità ex art. 2395 c.c., della F.;

il quarto motivo lamenta la mancata quantificazione del danno (in conseguenza della ritenuta insussistenza della responsabilità) e contesta che l’ A. non avesse formulato tempestive richieste istruttorie; per il resto, si limita a ribadire la sussistenza del danno; non risultano tuttavia censurate due ulteriori rationes sviluppate a pag. 16 della sentenza (introdotte dall’espressione “peraltro – anche voler ritenere diversamente”), concernenti – l’una – la rilevanza del periodo di due/cinque anni intercorso fra la prestazione del consenso e la cancellazione delle ipoteche e – l’altra – il difetto di prova sull’effettiva sussistenza del pregiudizio patrimoniale; riguardo a quest’ultimo profilo, i ricorrenti hanno contestato (peraltro genericamente) solo il rilievo incidentale che l’attività istruttoria era stata svolta ultra petita, ma non anche l’affermazione che la carenza di prova non era comunque venuta meno neanche a seguito delle prove disposte dal Tribunale, non essendosi tenuto conto di quanto era stato recuperato dal co-fideiussore;

se può dubitarsi dell’idoneità delle prime considerazioni (sull’intervallo temporale fra consenso e cancellazione) a costituire una ratio decidendi sufficientemente esplicita (nel senso che la Corte abbia inteso ipotizzare l’operatività dell’art. 1227 c.c., comma 2), non può dubitarsi che l’affermazione circa la mancata prova del danno integri una ratio ulteriore ed autonoma del rigetto della pretesa (la Corte lo dichiara testualmente: “carenza probatoria che appare idonea ad escludere la responsabilità degli originari convenuti anche sotto quest’ultimo profilo”);

ne consegue che l’esclusione dell’avvenuta prova del danno non censurata – è idonea a giustificare il rigetto della domanda e rende prive di interesse le censure relative all’an debeatur.

6. L’esito alterno dei giudizi di merito e le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005).

7. Sussistono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

IL RICORSO SUCCESSIVO DI A.B..

8. All’avvenuta notifica della dichiarazione di rinuncia da parte della ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio in relazione al ricorso “successivo” proposto da A.B. (da considerare incidentale).

9. Per le ragioni indicate al punto 6, il Collegio ritiene di non avvalersi della possibilità di condanna alle spese prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2.

10. Non sussistono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale proposto da A.M. e C.S. e compensa le spese di lite;

dichiara l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso incidentale proposto da A.B.; nulla per spese;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA