Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12252 del 06/06/2011
Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.L., con domicilio eletto in Roma, via Livorno n. 58,
presso l’AVV. Bason Luciana che lo rappresenta e difende come da
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO di BOLOGNA;
– intimato –
per la cassazione del decreto del giudice di pace di Bologna
depositato in data 16 novembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei
giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.L. ricorre avverso il provvedimento con il quale il giudice di pace ha rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Bologna.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese. La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo, benchè qualificato come “difetto di motivazione” in realtà censura l’interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 formulando quindi una censura in diritto; il motivo tuttavia non è corredato dal quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Prefetto.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011