Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12251 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15208-2018 proposto da:

D.M.F., D.M.G., D.M.A.,

C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO, 25,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CI.MI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato ERIKA GIOVANNETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIANO MILIA, ROBERTO MILIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2046/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – C.M., D.M.G., D.M.A. e D.M.F. ricorrono per tre motivi illustrati da memoria, nei confronti di Ci.Mi., contro la sentenza del 10 novembre 2017 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale in precedenza reso tra le parti.

2. – Ci.Mi. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 1, – Difetto di giurisdizione”, ed è volto a sostenere che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere “corretta l’individuata giurisdizione fondandola sul presupposto dell’applicabilità della clausola contenuta nella scrittura del (OMISSIS) a tutte le Parti del presente giudizio e da tutte le scritture private portate all’esame del medesimo Collegio”.

Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 5, – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Parti”, “rappresentato dal fatto che i soggetti e l’oggetto delle diverse scritture sono a sua volta oggettivamente diversi: aspetto fondamentale e dirimente non solo non preso in considerazione, ma proprio assurdamente non colto/esaminato dai precedenti Organi Giudicanti”.

Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 3, -Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: specificità dei gravami proposti e contrarietà della pronuncia all’ordine pubblico”, diretto a contrastare l’affermazione del giudice dell’impugnazione per nullità secondo cui le doglianze svolte ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 4, 7, 11 e 12, sarebbero state generiche.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Ciascuno dei motivi, per quanto di essi riesce ad intendersi, è in se stesso inammissibile.

4.1.1. – Quanto alla questione che i ricorrenti qualificano erroneamente di giurisdizione, è agevole osservare che, ai sensi dell’art. 817 c.p.c., comma 2, la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo salvo il caso di controversia non arbitrabile: ebbene, la Corte, tenuto conto dell’espositiva del ricorso, non sa quali fossero le difese spiegate dai convenuti in arbitrato e, anzi, nelle conclusioni da loro prese, siccome trascritte alle pagine 3-4 del ricorso, non v’è la minima traccia di un qualche riferimento ad un’eccezione di “difetto di giurisdizione” del collegio arbitrale.

Ciò a tacere del fatto che la sentenza impugnata ha motivato sul punto, reputando in fatto che l’operazione economica posta in essere attraverso le tre scritture fosse unitaria e che, cioè, la clausola contrattuale contenuta nella scrittura del 13 luglio fosse riferibile anche alle obbligazioni insorte con la sottoscrizione della prima scrittura già menzionata, in ossequio al principio enunciato da questa Coste secondo cui la clausola compromissoria può essere contenuta anche in un patto integrativo del contratto

Ciò detto, il motivo non fa che riproporre la tesi già respinta dal giudice d’appello, senza cimentarsi specificamente con gli argomenti da essa svolta, in violazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).

4.1.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso, difatti, si colloca al di fuori della previsione dettata dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5, il quale consente esclusivamente di far valere l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, infatti, la censura non lamenta che il giudice di merito non abbia considerato un fatto, si ripete fatto storico, decisivo e controverso, ma che non si sia avveduto delle differenze soggettive ed oggettive che sarebbero intercorse tra la scrittura iniziale e quelle del (OMISSIS). Ciò evidentemente non ha nulla a che fare con un fatto storico, e neppure può sostenersi che la Corte d’appello non si sia al riguardo espressa, giacchè ha ritenuto, come riferisce lo stesso ricorso, che l’operazione fosse unica e, dunque, ineluttabilmente, che il legame tra le scritture prevalesse sulle differenze tra di esse.

4.1.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

In realtà, il richiamo ai motivi di nullità fatti valere dinanzi alla Corte territoriale è chiaramente diretto a rimettere in discussione l’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito. Il senso della censura si riassume nell’affermazione contenuta a pagina 12 del ricorso ove si legge che “la richiesta rivolta agli arbitri era quella di stabilire se gli atti di cessione del (OMISSIS) potessero configurare o meno una simulazione, e non poteva essere già quella di prendere in esame anche la precedente scrittura dell'(OMISSIS) che nulla aveva (e ha) a che fare con la vicenda, vincolando i suoi soli due sottoscrittori”: ma in ciò non viene in discussione nè una pronuncia fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, nè un’inosservanza di forme, nè la sussistenza di disposizioni contraddittorie, nè l’osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato (art. 329 c.p.c., nn. 4, 7, 11 e 12), bensì il giudizio di merito adottato dal collegio arbitrale, in ordine all’unitarietà della pattuizione, giudizio di merito sottratto al controllo esperibile mediante l’impugnazione per nullità, giacchè, come è noto, la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass. 12 novembre 2018, n. 28997).

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, del spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per diritti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA