Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12251 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2988-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate comunicava il provvedimento di diniego di condono ad S.A. che aveva aderito al beneficio della definizione agevolata dei carichi di ruolo fondati su tre cartelle di pagamento, ai sensi della L. n. 289 del 2012, art. 12 eseguendo il primo versamento in data 5.5.2003 ed il secondo in data 5.4.2005, oltre il termine di scadenza stabilito per legge, perchè successivo al 16.4.2004. La contribuente nell’impugnare il provvedimento di diniego, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, impugnava altresì il provvedimento di diniego di autotutela n. 19114 del 2010, emesso dall’Ufficio a seguito di presentazione di istanza di annullamento del predetto avviso di diniego. La C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo che il termine di scadenza per il versamento del secondo acconto non avesse natura decadenziale. La sentenza veniva impugnata dall’Ufficio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con pronuncia n. 49/05/12, respingeva l’appello, annullando il diniego di condono per carenza di motivazione dell’atto. Propone ricorso per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

2. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo (il reale contenuto del provvedimento impugnato); ovvero e comunque violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 12”, atteso che i giudici di appello nell’accogliere la contestazione riproposta dalla contribuente appellata, circa l’omessa e contraddittoria motivazione del provvedimento, hanno mancato di esaminare il testo completo della motivazione dell’atto impugnato e quindi l’analitico prospetto contabile allegato, sicchè l’atto contiene, se pure in maniera sintetica, tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa erariale.

3. Il motivo è fondato.

L’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di esaminare il testo completo della motivazione del provvedimento di diniego di condono.

Ricorre nella fattispecie una ipotesi di condono fiscale, a cui la contribuente ha aderito ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 disposizione che consente di definire le somme incluse in ruoli emessi dall’Amministrazione finanziaria e affidati ai concessionari della riscossione entro il 31.12.2000, con il pagamento del 25% dell’intero importo iscritto a ruolo, con ciò comportando una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato.

Tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da affermarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum esattamente previsto nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.

L’efficacia della sanatoria è, quindi, condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della lite pendente (Cass. n. 20746 del 2010; Cass. n. 104 del 2014; Cass. n. 11669 del 2016; Cass. n. 21416 del 2016).

Non è contestato in atti che la contribuente ha provveduto tardivamente al pagamento della seconda rata, e la Commissione Tributaria Regionale, pur ritenendo corrette le eccezioni dell’Ufficio in relazione al mancato perfezionamento del condono a causa del tardivo versamento, ha annullato erroneamente il provvedimento di diniego per carenza di motivazione dell’atto.

4. In materia tributaria, l’esistenza e la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificamente per il singolo tributo cui l’atto si riferisce (Cass. n. 5190 del 2015), con la conseguenza che il provvedimento di diniego di condono che segnala in premessa la sussistenza del difetto dei requisiti previsti dall’applicazione della disposizione agevolativa (art. 12 cit.) e rinvia al prospetto contabile con la testuale dicitura: “la relativa definizione non è valida, per le motivazioni indicate nel prospetto contabile, parte integrante del presente provvedimento” risulta adeguatamente motivato, recando le indicazioni sufficienti per far comprendere al contribuente le ragioni della decisione dell’Amministrazione fiscale, laddove non sussiste alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum previsto nell’importo normativamente indicato che il contribuente è tenuto a versare per definire la lite fiscale.

5. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies”, atteso che l’imperfezione dell’atto che ha natura vincolata, come potrebbe essere ritenuto il provvedimento di diniego impugnato, non comporta la declaratoria di nullità per il principio di raggiungimento dello scopo.

Il motivo è inammissibile, tenuto conto che la doglianza appare funzionale più alla illustrazione del contenuto del provvedimento di diniego, che alla critica della sentenza impugnata.

6. La CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi, con la conseguenza che va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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