Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12251 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18160-2012 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE

LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 12/51/2012, depositata il 13.01.2012 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stata rigettata l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato con metodo sintetico il reddito del contribuente relativo all’anno d’imposta 2003.

Ha riferito che a seguito di verifiche del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, comma 4, il proprio imponibile era stato rideterminato nella misura di Euro 383.519,90, assumendo quale indice di capacità contributiva cinque atti di compravendita relativi a partecipazioni societarie, tutti registrati il (OMISSIS), intervenuti tra il ricorrente e le proprie tre germane. Era infatti risultato che il C. avesse acquistato azioni di tre società e ceduto azioni di due società, così evincendosi un maggior reddito, corrispondente alla differenza tra quanto corrisposto e quanto ricevuto, che l’Ufficio aveva imputato in quote costanti nell’anno 2006 e nelle quattro precedenti annualità. Poichè per l’anno 2003 il C. aveva dichiarato Euro 31.981,00, l’Agenzia aveva notificato l’atto impositivo a titolo di maggiore Irpef, addizionali regionali e comunali, oltre che sanzioni.

Il contribuente aveva contestato l’accertamento, affermando che gli acquisti e le cessioni di partecipazioni sociali erano frutto di un accordo tra i germani C. per la divisione dei titoli detenuti in varie società provenienti dall’eredità del comune genitore. Tale accordo, formalizzato nella scrittura privata del (OMISSIS), prevedeva una ripartizione delle partecipazioni in misura paritaria e senza esborso di denaro, ciò che pertanto escludeva che potesse costituire indice di maggior reddito.

Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta con sentenza n. 3/11/2010, e dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza ora impugnata, nel rigetto del ricorso del C..

Il giudice d’appello ha ritenuto che la scrittura privata datata (OMISSIS) non aveva alcuna rilevanza per essere priva di data certa anteriore ai cinque atti di cessione, per non provare l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e ancora perchè, quando con essa si fosse voluto dimostrare la simulazione degli atti di cessione, sarebbe stata comunque inopponibile alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1415 c.c..

Il ricorrente ha censurato la decisione con tre motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la prova contraria di cui il contribuente è onerato è solo quella tesa a dimostrare l’esenzione del maggior reddito accertato sinteticamente o la sua sottoposizione a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non qualunque mezzo di prova idoneo a vincere la presunzione erariale;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè dell’art. 1415 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente affermato che il contratto dissimulato non possa essere opposto alla Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 1415 c.c.;

con il terzo per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alle argomentazioni sulla irrilevanza della scrittura privata.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale statuizione.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate, che ha contestato la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perchè, sotto i profili dell’errore di diritto e del vizio motivazionale, contestano le ragioni per le quali il giudice d’appello ha negato rilievo alla scrittura privata datata (OMISSIS), che invece, regolando gli interessi dei germani C. nelle partecipazioni in varie società, tutte ereditate dal comune genitore, costituiva la prova contraria addotta dal ricorrente per contrastare i risultati dell’accertamento sintetico.

Deve opportunamente superarsi ogni dubbio sulla possibilità del contribuente, attinto da un atto impositivo fondato sulla propria capacità di spesa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, di offrire la prova contraria con ogni mezzo idoneo. Questa Corte ha infatti chiarito che in tema di accertamento sintetico la prova contraria a carico del contribuente, avente ad oggetto la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal fisco come sintomatico di una maggiore capacità contributiva, non è normativamente tipizzata e dunque può essere data con qualsiasi mezzo (Cass., 13/02/2019, n. 4212; cfr. anche 22/03/2017, n. 7258). Ciò afferisce tanto alla prova che sia tesa a dimostrare l’esenzione di quel maggior reddito dall’imposta o l’avvenuto assolvimento alla fonte dell’imposta su quel reddito, quanto alla prova della concreta estraneità della supposta maggiore ricchezza, attribuita al contribuente, ad un effettivo indice di maggior reddito (l’ipotesi dell’acquisto eseguito previa contrazione di un mutuo), quanto ancora alla prova che l’operazione cui l’Ufficio abbia ricondotto il maggior reddito si riveli nel concreto del tutto estranea ad indici di maggiore ricchezza, per l’essenziale ragione che con essa non si sia attuato alcun trasferimento di ricchezza. Quest’ultima ipotesi è quella attinente al caso di specie.

Ebbene, a tal fine la prova contraria può essere costituita anche dalla allegazione di una controdichiarazione di un negozio simulatorio. Con principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità si è infatti affermato che in materia di accertamento sintetico del reddito annuale complessivo, secondo la previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, la sottoscrizione di un atto pubblico, quale un atto di compravendita, contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito, in forza di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto. In ciò non si ravvisa una violazione del principio della capacità contributiva, costituzionalmente tutelato dall’art. 53 Cost., perchè è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contrarla in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale per avere, l’atto stipulato, una causa gratuita anzichè quella onerosa apparente, in ragione della sua natura simulata (Cass., 17/06/2002, n. 8665; 27/10/2006, n. 23252; 26/05/2017, n. 13339). E quanto alla prova contraria dunque, essa può consistere nella dimostrazione che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità contributiva non siano effettivamente entrati nella sfera patrimoniale del contribuente, in quanto derivanti da un atto simulato, che non ne implica la corrispondente e reale disponibilità economica (cfr. Cass., 10/10/2014, n. 21442).

Ciò chiarito, proprio perchè l’utilizzo della controdichiarazione da parte del contribuente attinto da accertamento con metodo sintetico esula dalla fattispecie prevista dall’art. 1415 c.c., non controvertendosi sul diritto nei confronti del terzo, ma sulla possibilità di dimostrare l’insussistenza di una manifestazione di ricchezza, la certezza della data dell’atto allegato a supporto delle proprie difese non va riferita agli atti pubblici stipulati, ma all’attività accertativa iniziata dall’Amministrazione finanziaria, compresa ovviamente l’attività di verifica.

Ebbene, la Commissione regionale ha disatteso i principi di diritto enunciati. Allo stesso modo ha erroneamente posto in rapporto la certezza della data della scrittura del (OMISSIS) con la data degli atti pubblici di compravendita delle partecipazioni sociali, rogati dinanzi al notaio, laddove occorreva valutare la certezza della data rispetto al momento d’inizio dell’attività di verifica fiscale. In tal modo ha ingiustificatamente escluso dignità probatoria a quel documento, che al contrario doveva essere tenuto in considerazione al fine di valutare l’efficacia probatoria ed in particolare la sua attitudine o meno a neutralizzare gli indici di manifestazione di ricchezza addotti dall’Amministrazione finanziaria.

La pronuncia va pertanto cassata e il processo va rinviato dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, perchè in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, provveda ad un riesame della controversia, tenendo conto dei principi enunciati.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA