Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12251 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTO DI PAVIA, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura

generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

per la cassazione del provvedimento del giudice di pace di Pavia n.

3841/09;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona dei Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento in epigrafe che ha accolto il ricorso di con il quale è stato richiesto l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia in data 8.11.2007. L’intimato non ha proposto difese. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e non è stata depositata la cartolina attestante la ricezione. Oltre a ciò non è stata neppure depositato il provvedimento impugnato in copia autentica.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA