Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12250 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15176-2018 proposto da:

A.C., B.H.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

D’AMATO, rappresentati e difesi dagli avvocati DANIELE CASERTA,

AMEDEO SORGE, ALFREDO SORGE;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL, in persona della

Curatrice Fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PONTEDERA 6, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

D’ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE BIASIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – A.C. e B.H.M. ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., contro la sentenza del 6 aprile 2017 con cui la Corte d’appello di Campobasso ha respinto l’appello avverso sentenza del Tribunale di Isernia di rigetto della loro domanda di risarcimento danni ad essi in tesi cagionati dalla società poi fallita in conseguenza di un evento descritto dai ricorrenti come “lo scoppio di Secondigliano”, addebitabile a tale società, da cui era derivata la perdita di una loro attività commerciale esercitata in locali compresi nell’immobile colpito dallo scoppio.

2. – Il fallimento resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia “omesso esame di un fatto storico, della sua valenza nel giudizio di responsabilità; omessa valutazione del fatto storico provato e pacifico ai fini della affermazione (o negazione) nel giudizio sulla responsabilità ed addebitabilità dell’evento dannoso; violazione di legge Art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3”. Secondo i ricorrenti (quanto segue è trascritto alla lettera), “la Corte territoriale come si vedrà ha omesso coetamente di virare sia i fatti posti alla sua attenzione nonchè di operare il chiesto giudizio di responsabilità e l’accertamento della responsabilità ai fini del risarcimento in favore d’essi ricorrenti limitandosi ad affermare che alcun valore probatorio aveva la sentenza prodotta e nemmeno motivando in ordine a tale scelta che ha operato quale conseguenza l’elisione della valutazione dei fatti storici delle prova in atti e dei documenti prodotti”. Per quanto riesce ad intendersi, il motivo è volto a lamentare che la Corte d’appello abbia ritenuto priva di risolutiva efficacia probatoria della responsabilità della società poi fallita, nel verificarsi dell’evento in discorso, una sentenza di patteggiamento pronunciata, per lo “scoppio di Secondigliano”, nei confronti dell’allora legale rappresentante di (OMISSIS) S.r.l.. A ciò si aggiunge essere “evidente come il fatto storico posto all’esame del Tribunale e della Corte territoriale di Appello siano gli avvenimenti narrati e descritti nella sentenza gravata come flutti e l’evento storico fondante il chiesto risarcimento danni, fatto pacifico e provato e non contestato da parte convenuta che si limitava a segnalare ed eccepire la non valenza probatoria della prodotta sentenza di patteggiamento”. Il senso di quest’ultima affermazione si esplicita, ancora alla lettera, in ciò, che: “Tutta l’azione prodotta ha come base il c. d. scoppio di Secondigliano i cui termini fattuali, nei termini del fatto notorio, paragonabile alla strage del vajont per notorietà, flutto storico del quale se n’è discusso in tutto l’intero procedimento così come in relazione agli aspetti della responsabilità dell’evento. Sarebbe bastato per la Corte territoriale rilevare semplicemente l’evento, la titolarità del cantiere, il dovere di controllo e l’evento distruttivo creatosi tutti elementi desumibili dalla sentenza e parimenti non contestati per evidente carenza di controllo per pervenire ad una diversa decisione. L’esame del fatto doveva essere compiuta dal Giudice di primo e di secondo grado, laddove proprio l’esame del fatto richiesta specificamente nel gravame innanzi trascritto doveva essere posto alla base dell’esame cui era tenuto il Tribunale e poi la Corte territoriale”.

Il secondo motivo denuncia “esistenza di giudicato interno al procedimento fallimentare”. Con esso: “Si eccepisce stante l’unicità del procedimento fallimentare che in sede di ammissione come da stato passivo in atti il G.D. ha ritenuto ammettere tutti i crediti fondati sugli stessi fatti ed in particolare le domande fondate su risarcimento per morte delle vittime coinvolte nel giudizio Tanto rende incontestabile il giudizio di responsabilità in ordine alla legittimazione passiva della Curatela del fallimento (OMISSIS)”.

RITENUTO CHE:

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

In esso si cumulano una denuncia di violazione di legge ed una di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso.

Quanto al primo aspetto, supponendo che la norma che i ricorrenti hanno inteso assumere come violata sia l’art. 444 c.p.p., la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè la Corte d’appello, nel negare decisiva efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento pronunciata, per l’evento in discorso, nei confronti del legale rappresentante di (OMISSIS) S.r.l., si è conformata alla più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo nè di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili, quale l’art. 444 c.p.p. (Cass. 30 luglio 2018, n. 20170).

Quanto al secondo aspetto, se il motivo contenesse effettivamente la deduzione dell’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, versandosi in ipotesi di “doppia corforme”: ma così non è, giacchè il ricorso non indica alcuno specifico fatto storico, diverso ovviamente dallo “scoppio di Secondigliano”, tale da assumere, se non trascurato, decisiva efficacia probatoria della responsabilità di quello “scoppio” in capo a (OMISSIS) S.r.l., ma si limita a criticare la sentenza della Corte d’appello sul piano motivazionale, sia per aver omesso di valorizzare il rilievo probatorio della sentenza di patteggiamento, sia per aver omesso di considerare talune circostanze, che però non sono punto identificate (ad esempio non è dato comprendere a cosa di preciso i ricorrenti abbiano inteso riferirsi laddove discorrono di “titolarità del cantiere”), le quali avrebbero concorso alla dimostrazione della riconducibilità dell’evento responsabilità della società.

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

A parte il fatto che il motivo discorre di giudicato con riguardo all’ammissione al passivo di soggetti terzi, mentre non ha bisogno di essere rammentato che il giudicato fa stato secondo l’art. 2909 c.c., tra le parti, i loro eredi o aventi causa, è sufficiente osservare che il motivo è totalmente privo di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè non si sa chi siano tali soggetti, nè tantomeno con quali causali siano stati per ipotesi ammessi al passivo.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per diritti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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