Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12250 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1122-2015 proposto da:

COMUNE VIBO VALENTIA, nella persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO MARCHESE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del Sacerdote nella

qualità di procuratore generale di Mons. R.L. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIVORNO 20, presso lo studio dell’avvocato SAIRA DI EUGENIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. Il Comune di Vibo Valentia intimò sfratto per finita locazione alla (OMISSIS) e la convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, per sentire convalidare la licenza o, comunque, per fare dichiarare cessato il rapporto di locazione immobiliare intercorso tra le parti, con condanna al pagamento dei canoni non corrisposti.

Si costituì in giudizio la Diocesi, proponendo domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dell’indennità per i miglioramenti realizzati sull’immobile, ai sensi dell’art. 1592 c.c..

Il Tribunale, riconosciuta la validità della disdetta, dichiarò cessato il rapporto di locazione, condannò la Diocesi a pagare al Comune la somma di Euro 12.911,42 per canoni scaduti e di Euro 53.248,71 per indennità da ritardato rilascio; condannò altresì il Comune a pagare alla Diocesi, ai sensi del citato art. 1592 c.c., la somma di Euro 851.420,90.

2. La pronuncia è stata appellata dalla (OMISSIS) in ordine alla misura dell’indennità e la Corte d’appello di Catanzaro, espletata una nuova c.t.u., con sentenza del 14 gennaio 2014, in parziale riforma di quella di primo grado, ha condannato il Comune al pagamento della maggiore somma di Euro 2.500.206,07, oltre rivalutazione, interessi e con il carico delle ulteriori spese del grado, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre il Comune di Vibo Valentia con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la (OMISSIS) con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1592 c.c. oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’appello avrebbe errato nel determinare la somma nei termini suindicati, in quanto la Diocesi non aveva mai fornito la prova delle spese realmente sostenute per i miglioramenti, il che non consentirebbe di compiere il confronto richiesto dall’art. 1592 c.c. (minore somma tra lo speso ed il migliorato).

5.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è comunque fondato. La Corte d’appello ha osservato, tra l’altro, che il costo delle opere di ristrutturazione eseguite dalla Diocesi era stato stabilito dalla sentenza di primo grado, sulla base di quanto indicato da una Commissione costituita da tecnici nominati da ambo le parti. Tale punto non era stato oggetto di impugnazione da alcuna delle parti, sicchè aveva ormai acquisito forza di giudicato. Ha poi aggiunto la sentenza che il Comune aveva sì contestato la mancata prova degli esborsi da parte della Diocesi, ma che tali osservazioni non si erano tradotte in un motivo di appello, per cui non potevano più mettere in discussione l’accertamento del Tribunale; ed infatti il Comune si era limitato a chiedere solo il rigetto dell’appello.

A fronte di tale chiara argomentazione, l’odierno motivo di ricorso tende a riproporre in questa sede le medesime considerazioni poste all’esame del giudice di merito, con una contestazione che dimostra di non cogliere la ratio decidendi con la quale la Corte di merito ha dichiarato ormai irrevocabile l’accertamento sul punto. Nessuna effettiva violazione di legge è prospettata nel ricorso, poichè esso si risolve nel tentativo di sollecitare in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito; il che è tanto più evidente – in relazione alla censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – se si pensa che il punto in discussione è stato oggetto di accertamento da parte del giudice di merito; sicchè non sarebbe ammissibile una censura ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA