Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1225 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10944/2014 R.G. proposto da:

F.B.M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Jorio

Ettore, con domicilio eletto in Roma, via degli Abruzzi, n. 3,

presso lo studio dell’Avv. Longo Serenella;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, n. 198/4/13 depositata il 24 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre

2020 dal Consigliere Nicastro Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il 29 dicembre 2008, l’Agenzia delle entrate notificò a F.B.M.A., quale erede della madre F.A., già titolare dell’omonima impresa individuale di farmacia, un avviso di accertamento con il quale accertò la realizzazione – ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54, comma 5, (nel testo anteriore alla riforma operata con il D.Lgs. n. 12 dicembre 2003, n. 344, là dove stabiliva che “(concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore d’avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”) – da parte della predetta F.A., nell’anno 2003, di una plusvalenza di Euro 369.512,00 mediante il conferimento della propria azienda di farmacia nella società Farmacia Fa. delle Dott.sse A. e F.B. s.n.c. (costituita, con quote paritarie del 50 per cento, tra la medesima F.A. e la figlia F.B.M.A.) verso il corrispettivo della costituzione, in favore della conferente, di una rendita vitalizia di Euro 52.000,00 annui;

l’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che rigettò il ricorso della contribuente;

avverso tale pronuncia, F.B.M.A. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Calabria (hinc anche: “CTR”) che lo rigettò con la motivazione che “(i) trasferimento d’azienda avvenuto nei confronti di una società, soggetto terzo rispetto al cedente (quale è da considerarsi indubbiamente la società in nome collettivo a cui favore è stato attuato il conferimento) non integra gli estremi di un atto gratuito, e, di conseguenza, realizza una plusvalenza. Consolidata giurisprudenza di legittimità, ritiene, infatti, che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sia configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda, quale una farmacia con costituzione di una rendita vitalizia, posto che può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale che – pur assicurando una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che in base ad essa verranno eseguite – ha un valore economico agevolmente accertabile in base a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico. Occorre infatti considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi del D.P.R. n. 917 cit., art. 75, tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo, e prescidendo da clausole estranee al tipo contrattuale, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale. Nè può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di una doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile ai fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta solo nel momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento (Cassazione civile, sez, trib., 27/01/2012, n. 1175, Cass. 11 maggio 2007 n. 10801)”;

avverso tale sentenza della CTR – depositata in segreteria il 24 ottobre 2013 – ricorre per cassazione F.B.M.A., che affida il proprio ricorso, notificato il 22/29 aprile 2014, a tre motivi;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 29/30 maggio 2014.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la ricorrente denuncia “(v)iolazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in rapporto al presupposto di diritto sul quale la sentenza avverso la quale si ricorre è fondata. Nullità dell’avviso di accertamento per errata qualificazione dell’atto di cessione di azienda-farmacia – mancata realizzazione di plusvalenze carenza di motivazione – contraddittorietà manifesta – illogicità della sentenza” sotto i profili che la CTR: a) premessa la qualificazione del trasferimento come conferimento di azienda, ha violato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, atteso che, in base a tale disposizione, i conferimenti di aziende, anche se a titolo oneroso, non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze; b) non ha considerato che i trasferimenti di azienda “infra-familiari” non danno luogo a plusvalenza tassabile in quanto “non determina (no) uno scambio effettivo di ricchezze patrimoniali, costituenti il presupposto della tassazione, ma determina (no) una anticipazione generazione degli effetti di una futura successione”; c) anche nel caso di qualificazione del trasferimento come cessione di azienda, “avrebbe comunque dovuto accertare la neutralità fiscale dell’operazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere l’originario ricorso”; d) ha erroneamente considerato Farmacia F. delle Dott.sse A. e F.B. s.n.c. un soggetto terzo rispetto ad F.A., considerato che: d.1) “il conferimento (…J non determina un trasferimento patrimoniale in favore di un soggetto terzo ma costituisce un cambio di valori azienda-quota societaria”; d.2) “il conferente continua la gestione aziendale nella sua qualità non già di titolare ma di socio”; d.3) Farmacia F. delle Dott.sse A. e F.B. s.n.c., “in quanto società di persone, non ha capacità giuridica autonoma (…) ma soltanto autonomia patrimoniale”, con la conseguenza che ” F.A. (…) non ha potuto maturare alcuna plusvalenza, atteso che per il 50% ha proceduto a cederla a se stessa e per l’altro 50% alla propria figlia”; e) ha erroneamente negato l’applica bilità della disposizione del secondo periodo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 5, secondo cui “Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa” – atteso che la fattispecie astratta da essa disciplinata si è “concretizzata (… J nel caso specifico, dal momento che i sopravvenuti soci altro non sono che madre e figlia adottiva, le quali hanno ritenuto opportuno realizzare tale passaggio generazionale dell’azienda-farmacia di famiglia attraverso la costituzione di una società in capo alla quale trasferire la titolarità dell’azienda e alla quale accollare una rendita vitalizia in favore della madre, 11.3 in armonia con quanto sancito dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione resa il 23 dicembre 2007, n. 341”, sicchè “(b)ene avrebbe fatto (la CTIV a qualificare l’avvenuta cessione (…) alla stregua di una donazione modale di azienda (ancorchè gravata da rendita vitalizia), in favore di un discendente diretto”; f) non ha considerato che, anche nel caso di qualificazione del trasferimento come cessione di azienda, “le plusvalenze eventualmente realizzate (…) dovrebbero corrispondere, nell’eventualità, solo e soltanto al 50% dell’importo accertato, corrispondente alla quota sociale della Dott.ssa F.B.”;

il motivo non può essere accolto;

il suo primo profilo, indicato sub a), è inammissibile e, comunque, infondato;l’inammissibilità discende dal fatto che, premesso che la questione della neutralità fiscale dei conferimenti di aziende ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176 è estranea alla sentenza impugnata – sicchè, ove mai fosse stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito, la ricorrente avrebbe dovuto denunciare, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (e non nn. 3 e 5), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. – il profilo è, in ogni caso, privo di autosufficienza, giacchè, ai fini del rispetto di tale principio, la stessa ricorrente avrebbe dovuto almeno indicare in quali atti del giudizio di merito (e in quale punto degli stessi) avesse prospettato la predetta questione (a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) nonchè allegare gli stessi atti al ricorso (a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), oneri che non sono stati adempiuti;

il profilo di doglianza sarebbe, comunque, infondato, atteso che anche a volere considerare la censura della ricorrente come relativa alla violazione non dell’art. 176 del “nuovo” Testo unico delle imposte sui redditi (come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1), il quale ha effetto solo per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere dal 1 gennaio 2004, ma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 8 ottobre 1997, n. 358, applicabile fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 (e secondo cui “(i) conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. a) e b), non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”) – tale citata disposizione prevedeva la neutralità fiscale dei conferimenti di aziende (possedute per un periodo non inferiore a tre anni) “effettuati tra i soggetti indicati nell’art. 87, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi” (cioè, rispettivamente, società di capitali residenti ed enti residenti, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), tra i quali non rientrano, evidentemente, nè la persona fisica F.A. nè la società in nome collettivo Farmacia F. delle Dott.sse A. e F.B.;

gli ulteriori profili del motivo non sono fondati;

l’art. 54 del “vecchio” Testo unico delle imposte sui redditi (applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa), dopo avere connesso la tassabilità delle plusvalenze dei beni relativi all’impresa, tra l’altro, alla cessione a titolo oneroso (comma 1, lett. a) – cioè ai negozi con i quali si trasferiscano i detti beni, facendoli uscire dalla sfera patrimoniale dell’imprenditore, verso un corrispettivo – al comma 5 esplicitava che “(c)oncorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore d’avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso” (primo periodo);

questa Corte ha più volte ribadito come il corrispettivo della cessione dell’azienda possa essere rappresentato anche dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente, affermando il principio – che anche questo Collegio condivide – secondo cui, “(Un tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (nella specie, una farmacia) con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell’art. 1872 c.c., posto che essa può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico;

nè può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento” (Cass., 08/03/2013, n. 5886, 11/05/2018, n. 11434, 01/08/2019, n. 20746; in senso conforme, ex plurimis, Cass., 20/05/2011, n. 11229, 27/01/2012, n. 1175, 13/01/2016, n. 387, 28/06/2018, n. 17181);

questo principio si deve ritenere valevole anche qualora l’azienda sia oggetto di un negozio di conferimento in proprietà in una società di persone verso il corrispettivo della costituzione di una rendita vitalizia in favore del conferente;

tale negozio, verso questo corrispettivo, e, quindi, a titolo oneroso, opera infatti il trasferimento dell’azienda che, per effetto di esso, esce dalla sfera patrimoniale dell’imprenditore conferente ed entra in quella della società di persone, quale ente che, ancorchè privo di personalità giuridica, è dotato di una propria autonomia patrimoniale – in ragione della quale costituisce un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile ai soci – oltre che di una soggettività tributaria anch’essa distinta da quella dei soci (Cass., 12/05/1979, n. 2739, 15/05/1986, n. 3198), con la conseguenza che lo stesso negozio è idoneo a realizzare, in capo al conferente/cedente, la plusvalenza dell’azienda;

da tale considerazione e dalla conseguente conclusione discende l’infondatezza dei profili indicati sub d), sub e) – riguardo al quale è appena il caso di ribadire che F.A. pose in essere non una donazione (negozio cui si riferiva l’invocata risoluzione dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2007, n. 341/E) ma un conferimento di azienda con costituzione di una rendita vitalizia in proprio favore – e sub f);

le stesse considerazione e conclusione sono pienamente valide anche nei casi di conferimenti di azienda “infra-familiari”, atteso che il vincolo familiare (tra il conferente e i soci della società) evidentemente non esclude le ricordate autonomia patrimoniale e distinta soggettività tributaria della società di persone, con la conseguente infondatezza anche del profilo indicato sub b);

la neutralità fiscale è prevista dal legislatore per alcune specifiche operazioni, rese fiscalmente neutrali nel senso dell’azzeramento della base imponibile che da esse potenzialmente emergerebbe in applicazione delle regole generali;

ratione temporis, tra queste operazioni rientravano – come si è visto e per quanto qui interessa – il “trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari” (secondo periodo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 5) e “(i) conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. a) e b)” (D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 4), ma non anche, per le ragioni già dette, i conferimenti di azienda a titolo oneroso (in particolare, verso il corrispettivo della costituzione di una rendita vitalizia) tra soggetti che, come nella specie, non rientravano nell’ambito soggettivo definito dal citato art. 4;

da ciò l’infondatezza anche del profilo indicato sub c;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia “(v)iolazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per l’omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia – intervenuta prescrizione e decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43”, atteso che, poichè ai fini dell’imputazione della plusvalenza si deve fare riferimento al momento della stipula del contratto con cui l’azienda è trasferita e poichè nel caso di specie il contratto di trasferimento dell’azienda di farmacia è stato concluso il 28 settembre 2002, l’avviso di accertamento impugnato “è da intendersi nullo, essendo ampiamente maturato il termine decadenziale di cinque anni previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1”;

il motivo è inammissibile;

l’inammissibilità discende dal fatto che, premesso che la questione della decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento per l’asserito inutile decorso del termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, la quale non può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass., 24/08/2007, n. 18019, 27/01/2012, n. 1154, 09/01/2015, n. 171), è estranea alla sentenza impugnata – sicchè, ove mai fosse stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito, la ricorrente avrebbe dovuto denunciare, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (e non nn. 3 e 5), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. – il profilo è, in ogni caso, privo di autosufficienza, giacchè, ai fini del rispetto di tale principio, la stessa ricorrente avrebbe dovuto almeno indicare in quali atti del giudizio di merito (e in quale punto degli stessi) avesse prospettato la predetta questione (a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) nonchè allegare gli stessi atti al ricorso (a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), oneri che non sono stati adempiuti;

con il terzo motivo, la ricorrente denuncia “(v)iolazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 su un punto decisivo della controversia – nullità dell’avviso di accertamento per evidente difetto di motivazione – eccesso di potere – errata determinazione del reddito di impresa accertato ai fini dell’imposta di registro – illogicità della metodologia estimativa adottata – divieto di doppia imposizione” sotto i profili: a) che la CTR “omette da analizzare un altro aspetto che avrebbe determinato l’accoglimento dell’appello, rappresentato dal fatto che l’avviso di accertamento (..) era ed è da ritenersi nullo/annullabile per difetto assoluto di motivazione”; b)dell'”erroneità cui è affetto l’avviso di accertamento”, atteso che, poichè ai fini dell’imputazione della plusvalenza si deve fare riferimento al momento della stipula del contratto con cui l’azienda è trasferita e poichè nel caso di specie il contratto di trasferimento dell’azienda di farmacia è stato concluso il 28 settembre 2002, la plusvalenza doveva essere imputata all’anno 2002 e non all’anno 2003; c) che il fatto che il corrispettivo del trasferimento dell’azienda fosse rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia determinava “(u)na impossibilità oggettiva (…) di poter addivenire alla determinazione del valore di cessione dell’avviamento aziendale”; d) che “la riconducibilità del criterio primitivamente determinato ai fini dell’imposta di registro ai casi di valutazione di avviamento reale dà adito ad una eccezione di legittimità” atteso che, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata, in particolare, Cass., 24/03/2010, n. 7023), si deve ritenere “prova idonea a smentire, la determinazione della plusvalenza presuntiva, calcolata alla luce di criteri previsti per la determinazione della base imponibile della imposta di registro, l’esibizione di scritture contabili”, “(a)d una analoga conclusione sarebbe (…) dovuta addivenire la Commissione (…) regionale, (…) alla quale questa difesa ha provveduto a sottoporre non solo la situazione patrimoniale della azienda-farmacia allegata all’atto di accertamento dell’avveramento della condizione sospensiva (…) ma anche la situazione patrimoniale e contabile della farmacia riferita all’anno 2003, dalla quale è possibile evincere che nessun valore di avviamento è stato riportato tra le “immobilizzazioni immateriali” dello stato patrimoniale e soprattutto che il trasferimento è avvenuto in perfetta continuità gestionale e, quindi, di neutralità fiscale”;

il motivo è in parte inammissibile (quanto ai profili indicati sub a e sub b) e in parte non fondato (quanto ai profili indicati sub c e sub d);

l’inammissibilità dei profili sub a) e sub b) discende dal fatto che, premesso che le questioni dell’invalidità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione (profilo sub a) e dell’imputabilità della plusvalenza al periodo d’imposta 2003 e non 2002 (profilo sub b) sono estranee alla sentenza impugnata – sicchè, ove mai fossero state ritualmente introdotte nel giudizio di merito, la ricorrente avrebbe dovuto denunciare, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (e non nn. 3 e 5), la violazione dell’art. 112 c.p.c. – i profili sono, in ogni caso, privi di autosufficienza, giacchè, ai fini del rispetto di tale principio, la stessa ricorrente avrebbe dovuto almeno indicare in quali atti del giudizio di merito (e in quale punto degli stessi) avesse prospettato le predette questioni (a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) nonchè allegare gli stessi atti al ricorso (a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), oneri che non sono stati adempiuti;

il profilo indicato sub c) è infondato alla luce del già citato principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui la rendita vitalizia, pur costituendo un’utilità aleatoria quanto al concreto ammontare delle erogazioni che, in base a essa, saranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile mediante calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti all’ordinamento giuridico, sicchè il fatto che il corrispettivo del trasfermento dell’azienda sia costituito da una rendita vitalizia non impedisce di determinare la plusvalenza (Cass., n. 11229 del 2011, n. 1175 del 2012, n. 5886 del 2013, n. 387 del 2016, n. 11434 del 2018, n. 17181 del 2018, n. 20746 del 2019);

il profilo indicato sub d) è infondato essendosi già chiarito, esaminando i profili sub a) e sub c) del primo motivo, che i conferimenti di azienda a titolo oneroso (in particolare, verso il corrispettivo della costituzione di una rendita vitalizia) efettuati tra una persona fisica e una società in nome collettivo non rientravano tra le operazioni riguardo alle quali il legislatore aveva previsto la neutralità fiscale;

a tali tre motivi di ricorso, la ricorrente fa seguire diverse ulteriori considerazioni, “per mero tuziorismo difensivo”, relative: a) alla contestazione in ordine all'”intervenuta valutazione dell’avviamento effettuata nell’atto di accertamento, atteso che per addivenire alla determinazione del valore dell’avviamento commerciale della farmacia diventa ancor più attuale il riferimento all’art. 110 TULLSS”; b) al “macroscopico errore in cui è, comunque, incorsa l’Agenzia delle entrate anche nella rilevazione delle plusvalenze accertate”, considerato che: b.1) il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 5, “fa riferimento al reddito di impresa conseguito, che nel caso di specie è stato correttamente e fedelmente dichiarato (..) in C 52.000,00 a titolo di rendita vitalizia e, quindi, come reddito assimilato al lavoro dipendente”; b.2) “l’art. 54 TUIR, comma 5, (..) deve essere necessariamente esaminato in combinato disposto con l’art. 18 TUIR” – esame dal quale risulta che, “secondo il regime giuridico vigente nell’anno 2003, il reddito imponibile viene ad esistenza solo al momento del pagamento delle singole rate di rendita vitalizia” – con la conseguenza, alla luce anche del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 1, della “totale illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto in aperta violazione con l’art. 54 TUIR, comma 5, art. 18 TUIR e art. 75 TUIR, comma 1”; c) al fatto che, “dai calcoli assunti dalla Agenzia delle Entrate (…), si verrebbe a raffigurare una ulteriore violazione di legge, del disposto di cui all’art. 127 TUIR”, che sancisce il divieto di doppia imposizione, atteso che “fila rendita vitalizia, ove si dovesse ritenere alla stregua del corrispettivo della cessione di azienda-farmacia, non può essere sottoposta alla duplice tassazione come plusvalenza maturata e come reddito conseguito”, tenuto conto che “questa difesa ha fornito ampia prova in entrambi i gradi di giudizio di non aver mai riportato nelle proprie scritture contabili, tra le “immobilizzazioni immateriali” il valore dell’avviamento e, quindi di non aver potuto godere dell’ammortamento di siffatto valore immateriale ai fini delle imposte dirette. Ciò avrebbe dovuto determinare l’automatico annullamento dell’avviso di accertamento”;

d) al fatto che non è possibile stabilire il valore dell’avviamento sulla base della rendita vitalizia, attesa l’incertezza della sua durata, nè è possibile farlo mediante le tabelle attuariali utilizzate dall’Agenzia delle entrate, peraltro, applicabili solo ai fini dell’imposta di registro; e) al fatto che la decisione della Commissione tributaria centrale 15/02/1990, n. 1206, in una fattispecie analoga a quella di causa, aveva stabilito che la cessione di un’azienda-farmacia dietro il corrispettivo di una rendita vitalizia non dava luogo a una plusvalenza;

tali considerazioni “per mero tuziorismo difensivo” sono radicalmente inammissibili in quanto consistono in una generica critica della sentenza impugnata e, più spesso, direttamente dell’operato dell’amministrazione finanziaria (punti a, b, c), senza collegamento ad alcuna delle fattispecie di vizio previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1;

in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – comma inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del suddetto art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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