Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1225 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1225 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14951-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
NGP SPA;
– intimata –

og
avverso la sentenza n. 10960/V2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Data pubblicazione: 18/01/2018

Fatti e ragioni della decisione
La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe,
riformava la decisione di primo grado che aveva ritenuto
legittimo l’avviso di accertamento notificato alla NGP spa,
relativo alla variazione di classamento di un opificio sito nel

affetto da deficit motivazionale, in relazione alla omessa
considerazione dello stato di degrado dell’opificio, dal quale era
derivata l’indebita assimilazione del cespite considerato a
quella di altri impianti in corso di esercizio.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un motivo, pure depositando memoria.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il ricorso, basato sulla violazione degli artt.3 I.n.241/1990 e 7
I.n.212/2000, pur ammissibile in rito in relazione all’evoluzione
giurisprudenziale manifestata presso questa Corte in materia, è
manifestamente infondato.
Ed invero, questa Corte ha ritenuto che l’atto con il quale
l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente
circa il classamento di un fabbricato deve contenere una
adeguata – ancorchè sommaria- motivazione; che delimiti
l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.
Ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle
incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono
sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca ogni
singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una
determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”Cass. 6 febbraio 2014 n. 2709-. Analogamente,
Cass.n.3394/2014 ha espresso il principio secondo il quale in
Ric. 2016 n. 14951 sez. MT – ud. 29-11-2017
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comune di Acerra. Secondo il giudice di appello l’atto era

caso di mancato recepimento del/e indicazioni del contribuente
circa il classamento di un fabbricato l’atto deve contenere una
adeguata – ancorchè sommaria- motivazione, che delimiti
l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.
Sul punto, si è poi aggiunto che in tema di classamento di

a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24
marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701
(cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione
dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione
dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di
fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi
dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita
attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore
economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la
motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le
differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del
diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto
dell’eventuale contenzioso- Cass.n. 23237/2014-.
Fatte le superiori premesse, va osservato che la CTR si è
attenuta ai principi giurisprudenziali sopra richiamati laddove
ha ritenuto insufficiente la motivazione del diverso classamento
operato dall’ufficio senza alcuna specificazione rispetto a quello
proposto dalla parte contribuente – che muoveva
evidentemente dalla considerazione delle condizioni dell’opificio
tanto da condurre ad una rendita di circa il doppio rispetto a
quella proposta dal ricorrente con la DOCFA- ed ha
correttamente affermato che l’individuazione di una classe
diversa da quella proposta con la DOCFA sulla base di una
ritenuta diversa ponderazione degli elementi di fatto operata
Ric. 2016 n. 14951 sez. MT – ud. 29-11-2017
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immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga

dall’Ufficio – proprio in relazione allo stato di degrado
dell’opificio che l’ufficio ritiene erroneamente irrilevante ai fini
del procedimento- avrebbe richiesto una specifica motivazione
nell’atto di classamento perchè correlata ad una ponderazione
dei fatti posti a base della dichiarazione DOCFA che ha

dell’opificio-v., specificamente, sul punto, ass.n.5580/2015;
Cass.n.12080/2016-, a nulla valendo, ai fini integrativi della
motivazione il successivo chiarimento operato giudizialmente v.Cass. n. 23248 del 31/10/2014-.
Ciò consente di ritenere che lo scostamento tra valutazione
della parte contribuente in sede di presentazione della DOCFA
e rettifica dell’Ufficio della stessa non ha riguardato, soltanto,
una valutazione di natura economica, ma si è risolto in una
specifica considerazione di alcuni elementi fattuali proposti
dalla parte contribuente che l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere,
tenuto conto dell’epoca dell’atto di accertamento, non coinvolto
dalla disciplina introdotta dalla
I.n.208/2015(Cass.n.25138/2015), proprio al fine di verificare
l’incidenza degli impianti e la loro natura fissa o amovibile,
tralasciandone deliberatamente altri considerati irrilevanti ai
fini del classamento, per come lo stesso Ufficio ha dedotto nel
ricorso per cassazione-cfr.pag.8 e ss. ricorso per cassazione-.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Nulla
sulle spese.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

volutamente tralasciato l’esame dello stato effettivo

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