Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12249 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1024-2015 proposto da:

B.D., B.F., in proprio nonchè quali eredi di

C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VALSAVARANCHE 46/D, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORRADI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA PAVANETTO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

I.G., ITALIANA ASSICURAZIONI, LLOYD ADRIATICO

ASSICURAZIONI SPA, ELETTRICA SERVICE DI F.N. & C SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2817/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

09/10/2013, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. B.D. e C.V., in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore B.F., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, I.G., la Società Elettrica s.n.c. di I.G. & F.N., nonchè la Compagnia Italiana Assicurazioni s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito ad un sinistro nel quale il loro figlio B. M., mentre era alla guida del ciclomotore di proprietà del padre, era morto nello scontro con la vettura condotta dallo I..

Si costituirono in giudizio lo I. e la Elettrica Service s.n.c., contestando i fatti e chiedendo in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del giovane B., il risarcimento dei danni da lui arrecati all’automezzo ed a tal fine chiamavano in causa la Lloyd Adriatico s.p.a., quale impresa assicuratrice del ciclomotore.

Si costituiva anche la società Italiana Assicurazioni, contestando tutto quanto era stato eccepito, prodotto e dedotto dagli attori e sostenendo che il sinistro era da addebitarsi esclusivamente al conducente del ciclomotore.

Si costituiva, altresì, la s.p.a. Lloyd Adriatico, assicuratrice del ciclomotore, contestando gli assunti avversari e ribadendo, invece, la responsabilità esclusiva dello I..

Il Tribunale di Venezia, a seguito di istruttoria, ritenuta l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro, accolse la domanda degli attori e condannò lo I., in solido con la Elettrica Service s.n.c. e con l’Italiana Assicurazioni, al pagamento di Euro 80.250 in favore di B.D., Euro 80.000 in favore di C.V. ed Euro 25.000 in favore di B. F., oltre interessi legali e spese di lite; rigettò la domanda riconvenzionale dei convenuti.

2. La sentenza del Tribunale di Venezia è stata impugnata in via principale dagli attori ed in via incidentale dalla società Italiana Assicurazioni.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2013, ha accolto in parte entrambi gli appelli e, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha ritenuto di non poter superare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, attribuendo quindi la colpa del fatto in pari misura al defunto ed allo I.. Ha quindi rideterminato il credito degli appellanti principali nella misura di Euro 140.125 a favore di B.D., Euro 140.000 a favore di C.V. ed Euro 45.000 a favore di B.F.; ha condannato gli appellati alla rifusione della metà delle spese del secondo grado di giudizio, compensate solo nei confronti della Lloyd Adriatico Assicurazioni.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono B.D. e B. F., in proprio ed in qualità di eredi di C. V., con unico atto affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si censura violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare la presunzione anzichè confermare l’esclusiva attribuzione di responsabilità riconosciuta dal Tribunale.

5.1. Il motivo non è fondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Nel caso specifico la Corte d’appello, con sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell’incidente e, richiamate le conclusioni del c.t.u. e del consulente del P.M. in sede di indagini penali, nonchè i rilievi eseguiti sul posto, è giunta alla conclusioni che non poteva essere stabilita con certezza la dinamica dell’incidente. In particolare, la Corte lagunare ha evidenziato che non poteva essere fissato con certezza il punto dello scontro e che la velocità tenuta dallo I., benchè probabilmente superiore ai limiti consentiti, non era stata tale da determinare la perdita di aderenza del mezzo e la conseguente invasione dell’opposta corsia di marcia.

Ne consegue che non è ipotizzabile la lamentata violazione di legge.

6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero omessa e lacunosa motivazione in relazione all’apporto causale dei due conducenti nella determinazione del sinistro.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giuditio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La censura in esame, in parte ripetitiva della precedente, torna a porre all’esame della Corte la valutazione di elementi già tenuti in considerazione dalla Corte d’appello – ossia la ricostruzione della dinamica dell’incidente – con ciò sollecitando una nuova e non consentita valutazione del merito; ed è perciò inammissibile in base ai criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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