Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12249 del 06/06/2011
Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.P., con domicilio eletto in Roma, via Tibullo n.
10, presso l’avv. Alessandrini Floriana, rappresentato e difeso
dall’Avv. PASSANANTE Maria Laura, come da procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
n. 43/2009 depositato il 5 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.P. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 18.000,00 per anni 15 di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura relativa al suo fallimento svoltasi avanti al Tribunale di Sciacca a far tempo dal 26 aprile 1984 e non ancora concluso alla data di presentazione della domanda (25 marzo 2008).
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura l’impugnata decisione laddove ah quantificato in anni quindici il periodo di irragionevole durata della procedura fallimentare in corso da quasi ventiquattro anni e quantificato il danno in ragione di Euro 1.200,00 per ogni anno di ritardo.
Il motivo è inammissibile in considerazione della genericità del quesito con il quale si chiede di affermare il principio secondo cui il giudice, chiamato a determinare il danno ex L. n. 89 del 2001, si deve uniformare alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte dì Strasburgo, motivando eventuali scostamenti e non ignorando la natura fallimentare del giudizio presupposto, senza che, tuttavia, vi sia un preciso collegamento con la fattispecie ed un’indicazione dei parametri che sarebbero stati violati, così che l’eventuale affermazione del propugnato principio non sarebbe sufficiente a decidere la controversia in favore del ricorrente.
Il secondo motivo con il quale si censura l’insufficiente quantificazione delle spese del giudizio dì merito è improcedibile in quanto si fonda sulla nota spese che sarebbe stata depositata bel giudizio di merito mentre, in difformità dal disposto dell’art. 369 c.p.c., non è stata indicata la produzione di tale documento in questa fase (Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010).
Infondato è invece il terzo motivo che attiene all’intervenuta parziale compensazione delle spese in considerazione della mancata contestazione della pretesa da parte dell’Amministrazione in quanto la medesima è stata motivata dalla Corte d’appello anche con riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda e tale argomentazione è da sola sufficiente a giustificare il provvedimento.
Inammissibile, infine, è il quarto motivo circa la mancata distrazione delle spese, trattandosi di omissione denunciabile come errore materiale avanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 16037 dei 07/07/2010).
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011