Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12248 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 10/05/2021), n.12248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 2005/2014 proposto da:

T.G. rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Adamo

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Rebecca

Mammetti viale di Villa Pamphili n. 61;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 167/45/13 depositata il 23/05/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

Camera di consiglio del 2/10/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.G. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 167/45/13 depositata il 23/05/2013.

La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento di un maggior reddito di Euro 66.436,00 per l’anno d’imposta 2005. Maggior reddito calcolato in via sintetica, mediante il c.d. redditometro, in considerazione delle spese necessarie al mantenimento di una vettura Mercedes immatricolata nel 2003, di cui il ricorrente disponeva. Ed anche in ragione di incrementi patrimoniali per Euro 10.400,00, appostati nell’anno in verifica, quale quota-parte del prezzo d’acquisto, nel 2008, di un fuoristrada, per Euro 52.000,00.

Disponibilità, quella suindicate, ritenute dagli operatori incompatibili con quanto dichiarato.

Il contribuente deduceva, di contro, a giustificazione delle risorse contestategli, di essersi avvalso, per l’acquisto e per fronteggiare le spese di manutenzione e gestione degli automezzi, di una somma derivante dallo smobilizzo di buoni fruttiferi postali e da bonifici assicurativi: somme confluenti su un conto corrente cointestato con il padre, T.O.. Aggiungendo d’aver potuto disporre anche di un finanziamento di Euro 44.000,00 da parte della società Bipielle Ducato.

L’accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, veniva opposto e la CTP di Benevento accoglieva il ricorso.

Il successivo appello dell’ufficio sortiva, invece, una pronuncia di segno opposto.

L’impugnativa del contribuente, ora in esame, è basata su di un unico motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o insufficiente motivazione della decisione impugnata.

Resiste l’Ufficio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’unico motivo di ricorso è articolato su due profili.

Con il primo profilo, il ricorrente lamenta che il giudice regionale avesse omesso di esaminare la sua eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, avverso la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente.

La censura non ha fondamento in quanto la Commissione d’appello nel motivare dettagliatamente la sua decisione, ha valutato le deduzione dell’Amministrazione appellante volte a ribaltare il convincimento del primo giudice traendone, motivatamente, il convincimento che ” T.G. non ha affatto giustificato, a fronte dell’esiguità dei redditi dichiarati, di aver potuto disporre di somme di diversa provenienza per sopportare ingenti costi di acquisto, avvenuto in pochi anni, nonchè di gestione e manutenzione di due vetture di lusso”. In tal modo aveva implicitamente escluso che l’appello fosse privo di specifici argomenti critici sul primo giudizio tali da renderlo inammissibile. Del resto, questa Corte ha più volte affermato che “Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle (stesse) ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, del quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza (come nella specie) e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. (Sez. 5 – n. 32954 del 20/12/2018).

Con il secondo profilo, il ricorrente si duole poi “dell’omesso esame di punti decisivi della controversia”. Ora, la stessa formulazione del motivo lo rende, con tutta evidenza, incompatibile con la limitante riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nel caso di specie, in ragione della data di proposizione del ricorso (7 gennaio 2014).

Con esso, infatti, il ricorrente non contesta il mancato esame di un fatto inteso in senso storico/naturalistico, ma lamenta l’errata (a suo dire) valutazione delle argomentazioni difensive da lui addotte, avanzando, in sostanza, la richiesta, in sede di legittimità, di una rivalutazione delle risultanze processuali, di esclusiva spettanza del giudice di merito. Ne discende l’inammissibilità del profilo in esame.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, oltre al versamento del c.d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 2.300,00 nonchè alle spese prenotate a debito.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso dello art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA