Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12247 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 580-2019 proposto da:

I.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMILIANO VIVENZIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) SEZIONE

DI (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto n. cronol. 6491/2018, depositato il 5/11/2018, ha respinto la richiesta di I.K.D., cittadino della Nigeria, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale, a seguito di udienza di comparizione delle parti e di nuova audizione del richiedente, ha ritenuto che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare la Nigeria, e, precisamente, la città di (OMISSIS) ove egli si era trasferito dal (OMISSIS), temendo di essere ucciso dagli uomini di (OMISSIS), che avevano già ucciso il padre, militare, ed il fratello) non era credibile, presentando diverse lacune ed incongruenze; ai fini poi della chiesta protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il Sud della Nigeria non era interessato da una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata, come evincibile dai (OMISSIS) e (OMISSIS) 2016-2017; quanto alla protezione umanitaria, non risultava allegato e documentato alcunchè in ordine a salute, lavoro ed in generale al percorso di integrazione avviato in Italia.

Avverso il suddetto decreto, I.K. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione al rigetto della richiesta di protezione umanitaria ed all’errata valutazione del principio di vulnerabilità.

2. La prima censura è inammissibile, in quanto non pertinente al decisum.

Invero, il Tribunale non ha escluso la ricorrenza dei presupposti della chiesta protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in difetto del necessario ulteriore elemento del coinvolgimento diretto ed individuale nella situazione di pericolo, ma in quanto, consultate le più autorevoli e recenti fonti informative internazionali, ha ritenuto che non sussistesse nel Sud della Nigeria una situazione di violenza indiscriminata o di confitto armato interno tale da porre in pericolo qualsiasi civile per la sola presenza nel territorio.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto del pari non pertinente al decisum.

Invero, il Tribunale ha effettuato il debito esame comparativo, alla luce del precedete di questa Corte n. 4455/2018, tra la situazione del richiedete in Italia e quella che egli verrebbe a ritrovare in Nigeria, rilevando tuttavia che difettava la stessa allegazione sia di particolari situazioni di vulnerabilità del richiedente sia di un serio percorso di integrazione avviato in Italia.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018) in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria “.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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