Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12247 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 624-2015 proposto da:

D.A., M.A., D.G., entrambe in

qualità di eredi di D.V., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

MUNGARI, che le rappresenta e difende, giuste deleghe in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 654/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

15/04/2014, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. D.A. e D.V. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, F.D. e – sulla premessa di avergli concesso in locazione un immobile di loro proprietà, restituito dal convenuto prima della normale scadenza – chiesero che il conduttore fosse condannato al risarcimento dei danni riscontrati sull’immobile, oltre che al pagamento di tre mensilità non corrisposte del canone.

Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno derivante da immissioni nocive.

Il Tribunale accolse la domanda degli attori e condannò il F. al pagamento della somma di Euro 5.137,59 a titolo di risarcimento danni e di Euro 1.136 a titolo di canoni non corrisposti, oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese di giudizio; rigettò la domanda riconvenzionale.

2. La sentenza è stata appellata dal F. e nel giudizio si sono costituiti gli eredi di D.V., nel frattempo deceduto.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 15 maggio 2014, in riforma di quella del Tribunale, ha rigettato la domanda dei locatori di risarcimento dei danni all’immobile, ha ridotto ad Euro 900 la somma spettanti agli stessi per canoni non versati, ha respinto tutte le altre domande ed ha compensato le spese di entrambi i gradi.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che i danni riguardavano parti dell’immobile (infissi esterni ed impianti interni) la cui manutenzione è a carico del locatore e non del conduttore e che non vi era la prova che i danni riscontrati dal c.t.u. su quelle parti fossero ascrivibili al conduttore, potendo lo stato di degrado essere originario o antecedente al contratto intercorso tra le parti.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono D.A., D. G. e M.A., con unico atto affidato ad un solo motivo.

F.D. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1588 e 1590 c.c., rilevando che la sentenza in esame avrebbe fatto un’errata applicazione dei principi in tema di onere della prova relativamente ai danni subiti dal bene dato in locazione.

5.1. Il motivo non è fondato.

Il ricorso richiama, correttamente, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’art. 1588 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conduttore in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata, superabile solo con la dimostrazione che tali eventi siano accaduti per causa a lui non imputabile; e poichè il bene si presume locato in buono stato di manutenzione, è il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 c.c., ad essere tenuto, all’atto della riconsegna del bene, a dare la piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato sul bene locato (sentenze 17 febbraio 1997, n. 1441, 5 febbraio 2014, n. 2619, e 27 luglio 2015, n. 15721, nonchè ordinanza 19 settembre 2014, n. 19835).

Detta giurisprudenza, però, non giova, nel caso specifico, all’accoglimento del ricorso.

La Corte d’appello, infatti, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha rilevato che non vi era una prova certa della sussistenza effettiva dei danni; ciò in quanto le testimonianze si riferivano a fotografie non molto chiare, benchè la stessa Corte ne avesse sollecitato la nuova acquisizione. Il problema del concreto riparto dell’onere della prova attiene ad un momento logicamente e giuridicamente successivo rispetto a quello relativo alla sussistenza dell’an del danno risarcibile; punto la cui dimostrazione è certamente a carico del locatore.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti hanno depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, aggiungendo che la censura, sebbene prospettata come violazione di legge, è in effetti una censura di vizio di motivazione, sollecitando questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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