Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12246 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33-2019 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURO CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1819/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1819/2018, depositata in data 2/10/2018, comunicata in pari data, ha respinto il gravame di A.V., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale, che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: erano inammissibili le doglianze mosse alla nullità del provvedimento amministrativo impugnato (per omessa traduzione in lingua conosciuta dal richiedente, per omessa attestazione di conformità all’originale della copia consegnata e per mancanza di sottoscrizione), in quanto oggetto del procedimento giurisdizionale era l’accertamento del diritto del ricorrente all’ammissione alla protezione internazionale e comunque non era stata specificata la lesione al diritto di difesa subita, avendo anzi il richiedente proposto tempestiva impugnazione al provvedimento della Commissione territoriale; la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, dopo avere ucciso uno zio, a causa di questioni di proprietà terriere, temendo di essere arrestato e condannato a morte) presentava diverse lacune ed incongruenze e risultava poco credibile; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Ghana, Paese di provenienza dello straniero, non era interessato da violenza indiscriminata, come emergeva dal Rapporto annuale Amnesty International 2016-2017; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero, considerata la situazione di stabilità in Ghana e l’insufficiente dimostrazione in ordine alla patologia di epatite A e B, non curabile, asseritamente, in Ghana.

Avverso la suddetta pronuncia, A.V. propone ricorso per cassazione, notificato il 30/11/2018, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 commi 4 e 5, reiterando la doglianza in ordine alla nullità del provvedimento amministrativo impugnato e degli atti presupposti e conseguenti, per omessa traduzione degli stessi nella lingua conosciuta dallo straniero, nonchè la violazione della L. n. 15 del 1968, art. 14, come modificato dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, e s.m.i., e la violazione dell’art. 137 c.p.c., in quanto, la copia del provvedimento della Commissione territoriale consegnata all’interessato, negli uffici della locale Questura, sarebbe stata comunicata in forma libera ed informale e priva dell’attestazione di conformità all’originale, nonchè in ordine alla nullità del provvedimento amministrativo per difetto di sottoscrizione, perchè mancava il codice identificativo della firma digitale, con conseguente inesistenza della sottoscrizione e nullità dell’atto per carenza di sottoscrizione; 2) con il secondo motivo, la mancata applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951, artt. 1 e 2, ed il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa valutazione della documentazione attestante la patologia di cui è affetto il richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, dallo stesso racconto del richiedente, risultasse evidente che i fatti narrati non lo avrebbero esposto al rischio di subire un danno grave ai sensi delle norme di cui alla rubrica, ovvero non avrebbero evidenziato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e neppure la protezione sussidiaria.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parte ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass. ordd. nn. 11271/19,11295/19, 11871/14) e quali specifiche istanze difensive, a causa dell’omessa traduzione del provvedimento, non si siano potute svolgere.

Infatti tema di protezione internazionale, la eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari o per altre ragioni, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385).

In ciò si registra la differenza rispetto al provvedimento di espulsione, oggetto di un giudizio di opposizione che può portare all’annullamento dell’atto amministrativo, per vizi formali di validità ed anche per difetto della necessaria formalità di comunicazione (da ultimo, Cass. 24119/2019).

In ogni caso, in riferimento al profilo di censura relativo alla mancanza nel provvedimento della Commissione Territoriale dell’attestazione di conformità all’originale ed alla “mancanza del codice identificativo”, nella firma digitale apposta sul medesimo documento, vizi tutti idonei, secondo il ricorrente, a determinare la nullità radicale dell’atto, per difetto della necessaria formalità comunicatoria, deve rilevarsi che, nella pronuncia impugnata, è stata dichiarata inammissibile la doglianza, osservandosi come l’istante non avesse dato conto del pregiudizio risentito della dedotta inosservanza delle norme che regolano la traduzione e sottoscrizione del provvedimento, oltre che l’autenticazione delle copie del medesimo consegnate all’interessato e la rituale comunicazione.

Ora, deve rilevarsi che il ricorrente non si confronta con tale statuizione, limitandosi, del tutto genericamente, a reiterare la doglianza sui vizi formali del provvedimento amministrativo (della Commissione territoriale competente) comunicatogli, di diniego della protezione internazionale; inoltre, trattandosi della copia cartacea di un documento digitale, egli avrebbe dovuto contestare specificamente la non certa provenienza del provvedimento amministrativo, che invece ha tempestivamente impugnato, esponendo le ragioni poste a fondamento della domanda di protezione (che sono state esaminate dai giudici di merito).

3. Il secondo motivo di ricorso è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile.

Da una parte, vi è un giudizio insindacabile di non credibilità soggettiva del richiedente), da parte della Corte d’Appello, in virtù del quale non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso sulla prospettata situazione persecutoria nel paese d’origine, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (Cass. ord. n. 16925/18), dall’altra, dal punto di vista oggettivo, la Corte d’Appello ha accertato svolgendo una precisa indagine officiosa corredata della indicazione delle fonti consultate, che fosse da escludere che nella regione di provenienza del ricorrente ci fosse una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato rientrante nella ipotesi della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (v. p. 7 della sentenza e cfr. Cass. n. 17075/18).

Infine, anche in riferimento alla protezione umanitaria è stato svolto un adeguato esame relativo alle situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione, nella specie non ritenute insussistenti, anche in relazione alla certificazione medica prodotta (a11.6 del fascicolo di parte di primo grado). L’assenza di riscontri quanto dell’impossibilità, da parte dell’istante, di ricevere cure in patria riflette un accertamento di merito qui non sindacabile (e nemmeno censurato, se non attraverso la sterile contrapposizione di un opposto convincimento). La censura si traduce, quindi, in una inammissibile doglianza vertente sull’apprezzamento di fatto del giudice del merito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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