Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12246 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 20/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1970-2011 proposto da:

SELECTION PLUS SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RITA DANZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2009 della COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA

ROMAGNA depositata il 04/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– Selection plus s.r.l. in liquidazione ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR Emilia Romagna n. 10/3/09 dep. 4.12.2009, che su ricorso contro avviso di accertamento ai fini Irpeg e Irap anno 2002, emesso per la mancata separata indicazione dei costi per operazioni economiche con paese inserito nella c.d. black list, accertata ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11 TUIR, a seguito di accesso cui è seguita la presentazione di dichiarazione integrativa da parte della società contribuente, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

– La C.T.R., rilevata la mancata annotazione separata dei costi per le operazioni commerciai intercorse con imprese operanti in Hong Kong per gli anni 2002 e 2003; vista la dichiarazione integrativa presentata in data 24.10.2005, e cioè dopo l’accesso a seguito del quale sono state accertate le indicate violazioni (iniziato il 2.9.2005), ha ritenuto inefficace la correzione apportata dopo l’accesso dei verificatori, che si trasformerebbe in “un mezzo elusivo delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza delle disposizioni relative alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi”.

– L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso, in mancanza della deduzione nei gradi di merito dei presupposti per l’applicabilità della disciplina transitoria in materia di operazioni commerciali con Paesi inseriti nella c.d. black list.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Col primo motivo del ricorso la società Selection plus deduce violazione di legge (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8; art. 76, commi 7 bis e 7 ter TUIR), avendo provveduto a presentare dichiarazione integrativa volta ad emendare la mancata specifica indicazione dei costi delle operazioni economiche intrattenute con Paese inserito nella c.d. black list, senza che l’effettività di tali operazioni fossero contestate. Richiama il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, u.c., abrogato dal D.P.R. n. 322 del 1998, che ha innovato, ampliandola, la disciplina sulla dichiarazione integrativa.

– 2. Il motivo è infondato e va respinto.

In argomento questa Corte ha ribadito che in tema di reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 10 e 11, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (“black list”), sono ammesse in deduzione solo nel caso in cui venga fornita la prova che le imprese estere svolgano attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione; mentre la separata indicazione nella dichiarazione del relativo ammontare non è più – nelle fattispecie successive all’entrata in vigore della nuova disciplina – fatto costitutivo della deducibilità, trattandosi di obbligo che esaurisce la sua portata precettiva nel dato formale dell’indicazione. Ciò ancorchè il contribuente, che abbia omesso tale adempimento, non possa più ottemperare, mediante dichiarazione integrativa, dopo la contestazione della violazione tributaria, in questo modo eludendo le sanzioni previste per l’inosservanza della prescrizione (Cass. n. 20081/2014).

3. Col secondo motivo del ricorso si deduce error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 32, comma 2 e art. 112 c.p.c., stante l’errata applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, trattandosi di violazioni che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile e che non hanno pregiudicato l’azione di controllo dell’Ufficio.

– Col terzo motivo si deduce violazione di legge (del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis e della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 302 e 303; L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301 ss.), avendo la società contribuente e lo stesso Ufficio richiesto l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 8 L. cit..

– I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti.

– Non è invero contestato da entrambe le parti che nel caso di specie ricorrono le condizioni per l’applicabilità del regime sanzionatorio introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301 e ss. Sul tema questa Corte ha stabilito il principio secondo il quale: In tema di reddito d’impresa, all’esito delle modifiche retroattive introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303 e prima di quelle di cui alla L. n. 208 del 2015, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi “black list”) è un mero obbligo violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 8, comma 3 bis, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, a ciò non ostando la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, ove operata dal contribuente dopo l’avvio dei controllì (Cass. n. 11933 del 10/06/2016; n. 5085 del 28/02/2017).

4. Conclusivamente, rigettato il primo motivo del ricorso, vanno accolti i restanti, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, che provvederà alla determinazione delle sanzioni oltre che sulle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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