Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12246 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 11/02/2016, dep. 14/06/2016), n.12246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29184-2014 proposto da:

C.M.G., S.G., S.F.,

elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO CICIARELLI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BATTISTA COLLARETA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A RL, in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,

38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.J.;

INAIL SAITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 535/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/12/2013, depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2016;

dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO;

udito l’Avvocato Della Rocca Irene (delega verbale) difensore dei

ricorrenti che insiste per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai

motivi;

udito l’Avvocato Coletti Pierfilippo difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Con riferimento a tutti i motivi di ricorso proposti da C.M.G., si propone al collegio di dichiararne l’inammissibilità, a causa della nullità della procura, risultando la suddetta C.M.G. deceduta prima della pronuncia della sentenza impugnata.

2. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, per essersi questa pronunciata su una eccezione –

l’improponibilità della domanda proposta dai genitori della vittima primaria, perchè non preceduta dalla richiesta scritta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, applicabile ratione temporis –

tardivamente sollevata dalla Cattolica.

Il motivo è manifestamente infondato, posto che da un lato la Cattolica risulta avere tempestivamente sollevato tale eccezione, e che dall’altro l’improponibilità della domanda ex art. 22 citata Legge è rilevabile d’ufficio.

3. Il secondo motivo di ricorso reitera doglianza di cui al primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge.

Il motivo è manifestamente infondato, posto che confonde il piano della risarcibilità del danno patito dai prossimi congiunti del leso – questione mai messa in discussione dalla Corte d’appello – con quella della proponibibtà della relativa domanda.

4. Col terzo motivo di ricorso il solo S.F. lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro.

Deduce che la Corte d’appello ha rigettato la relativa domanda ritenendo non provati i redditi della vittima, e soggiunge che la dimostrazione di tali redditi era superflua, posto che la vittima perse totalmente la propria capacità di lavoro, sicchè il relativo danno poteva essere accertato anche in via presuntiva, ex art. 1226 c.c..

Il motivo è infondato.

Non v’è dubbio che l’esistenza del danno alla capacità di lavoro va ritenuta sussistente al cospetto di lesioni totalmente invalidanti.

La stima del suddetto danno, tuttavia, non può che essere compiuta sulla base:

(a) dei redditi perduti dalla vittima, se lavoratore;

(b) dei redditi plausibilmente attesi dalla vittima, se non lavoratore ma idonea al lavoro;

(c) del triplo dell’assegno sociale (olim, “pensione sociale”), in tutti gli altri casi di danni derivanti da circolazione stradale.

Spetta dunque alla vittima, alternativamente, o provare i propri redditi, ovvero provare di non essere produttore di reddito.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che la vittima, pur avendo provate l’esistenza del danno, non ne ha provata l’entità:

decisione coerente coi principi sopra riassunti, e quindi esente dai vizi denunciati.

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, e la condanna dei ricorrenti alle spese”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Risulta dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Roma, ed allegato al controricorso dalla società Cattolica, che la sig.ra C.M.G. decedette a (OMISSIS).

Il ricorso per cassazione reca invece la data del 25.11.2014, mentre la sentenza d’appello impugnata in questa sede venne depositata il 28.1.2014.

Il decesso della ricorrente, quindi, avvenne non solo prima della notifica del ricorso per cassazione, ma addirittura prima del deposito della sentenza d’appello. Dunque la persona deceduta non potè mai conferire alcuna valida procura agli avvocati Alessandro Ciciarelli e Giovanni Battista Collareta, giacchè la procura a ricorrere per cassazione ha da essere “speciale”, e dunque non può essere conferita prima ancora che sia depositata la sentenza da impugnare.

Il ricorso proposto (formalmente) da C.M.G. va dunque dichiarato inammissibile.

4. Quanto al ricorso proposto da S.G. e S.F., il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti S.F. e S.G. in solido, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto da C.M. G.;

– rigetta il ricorso proposto S.F. e S.G.;

– condanna S.F. e S.G., in solido, alla rifusione in favore di Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2;

– dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.F. e S.G., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;

– manda alla Cancelleria di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed all’Ordine degli Avvocati di Roma l’allegata denuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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