Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12246 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19164-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA,in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA,

19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., PREFETTURA PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 595/2015 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S. si opponeva ai sensi dell’art. 615 c.p.c., a due intimazioni di pagamento notificategli per violazioni al codice stradale, deducendo la prescrizione in assenza di notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi.

Si costituiva l’agente di riscossione controdeducendo di aver notificato le cartelle nonchè, precedentemente, due preavvisi di fermo, tutti atti interruttivi della prescrizione e comunque mai opposti, con conseguente definitività della pretesa sanzionatoria.

La locale prefettura, evocata in lite quale soggetto titolare del credito, restava contumace.

Il giudice di pace accoglieva l’opposizione rilevando che non era stata provata la notifica delle cartelle mentre, al momento della notificazione del successivo preavviso di fermo, del cui perfezionamento nel 2008 era stata data viceversa la prova, era maturata la prescrizione.

Il tribunale rigettava l’appello proposto dall’agente riscossore, osservando che la mancata impugnazione del preavviso di fermo notificato nel 2008 non ostava alla deduzione dell’intervenuta prescrizione, mentre le notifiche delle cartelle e del primo preavviso di fermo, indicata, quest’ultima, come avvenuta nel 2004, non potevano considerarsi dimostrate, in difetto della produzione degli atti asseritamente notiziati.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit s.p.a., quale agente della riscossione, articolando due motivi.

Non hanno svolto difese la Prefettura di Palermo e S.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 e art. 21, comma 1, (per un refuso indicato come n. 54 nella intestazione), poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che la mancata impugnazione del preavviso di fermo accertato come notificato nel 2008, aveva cristallizzato la pretesa sanzionatoria.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che per ritenere raggiunta la prova della notifica delle cartelle e del primo preavviso di fermo avvenuta, quest’ultima, nel 2004, non era necessaria la produzione della copia integrale degli atti.

2. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha chiarito che quando con l’opposizione all’atto che manifesta la pretesa sanzionatoria amministrativa si deducano fatti estintivi sopravvenuti all’avvenuto e notificato accertamento della violazione, tale opposizione non è quella c.d. recuperatoria in cui si risolve, invece, la deduzione di non aver mai ricevuto previa notifica di quell’accertamento (Cass., 22/09/2017, n. 22080, specie a pag. 25, punto 8.1., Cass., 22/12/2017, n. 30774).

In questa ipotesi la domanda può essere svolta ex art. 615 c.p.c., senza essere soggetta, quindi, al termine L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23 ora trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7. Con l’ulteriore conseguenza che la mancata impugnazione di correlati atti, quali i preavvisi di fermo, notificati tra l’accertamento della violazione e quello infine opposto, non può essere preclusiva rispetto a questa deduzione.

3. Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito che in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica ovvero dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (v. Cass., 11/10/2017, n. 23902, anche per i richiami ai plurimi e costanti precedenti).

Ne consegue che l’affermazione del tribunale per cui la produzione della relata di notificazione o dell’avviso di ricevimento sarebbero insufficienti ai fini in parola senza l’esibizione delle cartelle (pag. 9 della sentenza gravata), è errata.

Naturalmente in sede di rinvio andrà accertata in fatto la riferibilità della relata ovvero dell’avviso alla cartella, verificando la corrispondenza del numero che innesca la complessiva presunzione.

Quanto sopra assorbe la “ratio decidendi”, autonoma (pag. 8 della sentenza di appello, primo capoverso), per cui la mancata notifica delle cartelle – essendo stata assunta erroneamente, quest’ultima, come non provata avrebbe integrato, comunque, una nullità per violazione della sequenza legale preordinata alla tutela dei diritti di difesa.

Quanto alla notifica del preavviso di fermo indicato come notiziato nel 2004 (cfr. pag. 14 del ricorso, penultimo capoverso), andrà valutata, analogamente, la sussistenza della relativa prova, tenendo conto che anche al riguardo opera l’art. 1335 c.c., non essendovi alcun vincolo normativo per desumere, quindi pure per correlazione numerica, la conoscenza della pretesa sanzionatoria, cui si riferisca l’atto (di preavviso), tale da avere valenza interruttiva della prescrizione.

4. Spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Termini Imerese perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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