Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12245 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36659/2018 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO IANNONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2422/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2422/2018, depositata in data 24/05/2018, ha respinto il gravame di O.D., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale, che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per il timore di essere ucciso da una setta religiosa segreta “(OMISSIS)”, per la vendetta di un coetaneo, a causa dell’assegnazione ad esso O. di lavori di pavimentazione di un edificio di nuova costruzione) presentava diverse lacune ed incongruenze e risultava poco credibile; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la Nigeria e l’Edo State, Paese e Regione di provenienza dello straniero, non erano interessati da violenza indiscriminata, come emergeva dal Rapporto annuale Amnesty International 2015-2016, e dal sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri.

Avverso la suddetta sentenza, O.D. propone ricorso per cassazione, nei confronti del Ministero dell’Interno

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso contiene unicamente riferimenti sparsi alle domande proposte e alla normativa di settore che regola il procedimento per il riconoscimento della protezione, senza formulazione di specifici e separati motivi idonei a enucleare le singole statuizioni impugnate e le relative critiche e senza precisare quali critiche, genericamente accennate, si rivolgano in primis alla decisione della Commissione o alle sentenze di primo o di secondo grado e in quali termini.

Non è consentito in sede di ricorso in cassazione avverso decisione d’appello di riportarsi genericamente alle censure proposte nella fase di merito, addirittura avverso la decisone della Commissione ministeriale o la decisione di primo grado, tradendo una siffatta articolazione della censura di legittimità i caratteri suoi propri di specificità ed autosufficienza.

Ciò è sufficiente per giudicare il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 3, n. 4 c.p.c..

2. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. L’istanza proposta dal difensore della stessa ricorrente, di liquidazione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, del compenso per l’attività prestata nel presente procedimento, è inammissibile, in quanto sull’istanza deve provvedere la Corte d’appello che ha proceduto (cfr. Cass. 13806/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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