Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12245 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26953-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE C. DI C.S. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 410/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ANCONA, depositata il 24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudizio ha ad oggetto l’originaria richiesta di rimborso avanzata il 08/11/1988 dalla “Immobiliare C. di C.S. & C. s.a.s.” in relazione al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e dell’INVIM, nella misura eccedente lo 0,5%, versate in relazione all’atto pubblico di costituzione della società del 30/05/1988, con cui venivano conferiti, da parte dei soci, immobili per un valore complessivo di Lire 225.000.000, e Lire 9.000.000 in contanti.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, riteneva legittima la tassazione applicata all’atto di costituzione, in virtù dell’art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l’aliquota prevista per i conferimenti in società è pari all’8% per gli immobili urbani ed all’1% per il denaro.

Con sentenza del 13/07/1991 la C.T. di Pesaro accoglieva il ricorso della società, affermando la legittimità della sola imposta di registro nella misura dello 0,5%, con esclusione di imposte indirette e, quindi, dell’INVIM.

La C.T. di 2^ di Pesaro respingeva l’appello proposto dall’Agenzia, confermando la decisione di primo grado.

Con sentenza del 30/06/2011 la Commissione Tributaria Centrale di Ancona rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di Pesaro, con la quale, dichiarata dovuta l’imposta di registro nella misura dello 0,50% e non dovuta l’INVIM, riconosceva il rimborso delle imposte relative ai conferimenti societari alla società contribuente, sul rilievo che la 6^ Direttiva CEE tassa i conferimenti con l’imposta di registro non superiore allo 0,5%.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo il seguente motivo di ricorso, qui enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge, e, in particolare, del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 2, dell’art. 4, comma 1, lett. a) della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e degli artt. 4, 7, 10, e 12 Direttiva 69/335/CEE: deduce che è pacifico che il conferimento societario oggetto di tassazione ha riguardato un compendio immobiliare; lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato la regula iuris secondo cui le disposizioni della Direttiva 69/335 CEE, che limitano la tassazione dei conferimenti alle società, si applichino anche ai conferimenti di beni immobili o complessi aziendali e all’INVIM.

Invero, sostiene la ricorrente, l’art. 12 della medesima Direttiva stabilisce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dai precedenti artt. 10 e 11, riconoscendo la facoltà agli Stati membri di percepire imposte di trasferimento sul conferimento di beni immobili o aziende commerciali ad una società o altro ente con scopo di lucro; pertanto, la corresponsione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, percepite in relazione al trasferimento connesso al conferimento di immobili ad una società di capitali, non avendo ad oggetto il conferimento in sè, ma il trasferimento di proprietà di beni immobili, non si pone in contrasto con il quadro comunitario, essendo la tassazione identica a quella applicabile ai trasferimenti di immobili ordinari.

In tal senso, richiama la sentenza 11/12/1997 della Corte di Giustizia UE (causa C-42/96), che ha riconosciuto la legittimità delle imposte di trasferimento applicate in deroga agli artt. 10 e 11 della Direttiva, e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 9301 del 19/04/2010, che ha ribadito la non contrarietà della norma nazionale con le disposizioni comunitarie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Direttiva n. 69/335/CEE sulla raccolta di capitali e la tassazione dei conferimenti è stata adottata per consentire la libera circolazione dei capitali all’interno della Comunità (ora Unione) senza ostacoli alle frontiere e in condizioni di neutralità fiscale; a tal fine, gli artt. 1 e 2 prevedono un’imposta sui conferimenti da applicare una sola volta ed unicamente nello Stato in cui ha sede la società.

Il successivo art. 10 prevede che “Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma: a) per le operazioni previste all’articolo 4; b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’art. 4; (…)”; tuttavia, l’art. 12 prevede che “Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli artt. 10 e 11: (…) b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio; (…)”.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia UE, con sentenza 11 dicembre 1997 (causa C-42/96), pronunciandosi sulla domanda pregiudiziale, ha affermato che la Direttiva n. 335 del 1969 “va interpretata nel senso che non si applica ad un’imposta nazionale che colpisca l’eventuale incremento di valore di un immobile constatato all’atto del conferimento del medesimo ad una società di capitali. La direttiva 69/335, come modificata, si applica viceversa all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria ed all’imposta catastale”, e che “L’art. 12 della direttiva 69/335, come modificata, va interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro, in deroga al divieto previsto all’art. 10 della detta direttiva, a riscuotere, all’atto dell’aumento del capitale sociale di una società di capitali attuato mediante conferimento di immobili, imposte quali l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, a condizione che imposte siffatte non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che le riscuote”.

Nel medesimo senso si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato la “non contrarietà della norma nazionale alle conferenti disposizioni comunitarie”, richiamando, al riguardo, la decisione della Corte di Giustizia, secondo cui la Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE (relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali), nella versione risultante per effetto delle modifiche apportate con la Direttiva 10 giugno 1985 n. 85/303/CEE, “non si applica ad un’imposta nazionale” (INVIM, all’epoca in vigore) “che colpisca l’eventuale incremento di valore di un immobile constatato all’atto del conferimento del medesimo ad una società di capitali” ma “si applica viceversa all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria ed all’imposta catastale” (punto 26); la Corte comunitaria, avendo rilevato (punto 30) che “il fatto generatore specifico dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale non è il conferimento di immobili ad una società di capitali” in quanto dette imposte “colpiscono… qualsiasi trasferimento di proprietà di un immobile, chiunque sia la persona che l’effettua ed a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, conferimento in società, donazione, successione o decisione giudiziaria)”, ha, in definitiva, affermato che “l’art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva consente agli Stati membri di riscuotere, a titolo di diritti di trasferimento di immobili” “imposte di registro la cui aliquota può essere superiore al tasso massimo dell’i% fissato all’art. 7, n. 2, della direttiva, nell’osservanza del limite posto all’art. 12, n. 2, seconda frase, della detta direttiva” (punto 36) e, quindi (punto 38), che “l’art. 12 della direttiva va interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro, in deroga al divieto previsto all’art. 10 della detta direttiva, a riscuotere, all’atto dell’aumento del capitale sociale di una società di capitali attuato mediante conferimento di immobili, imposte quali l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, a condizione che imposte siffatte non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che le riscuote”: di conseguenza “spetta al giudice nazionale accertare che le imposte, rispettivamente, di registro, ipotecaria e catastale, di cui si esige il pagamento all’atto del conferimento di immobili in una società di capitali, non siano superiori a quelle gravanti su qualunque altro atto di trasferimento di proprietà effettuato da soggetti privati o da società non commerciali” (punto 37) (Sez. U, Sentenza n. 9301 del 19/04/2010, Rv. 612471).

Nel solco della decisione della Corte di Giustizia, pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui “In tema di imposta di registro, l’imposta proporzionale dell’1% per il conferimento di un’azienda commerciale in una società di capitali, prevista dall’art. 4, lett. a), n. 3 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 10, comma 1, lett. c), n. 1, che ha previsto l’applicazione di un’imposta fissa) non contrasta con l’art. 7 della direttiva 69/335/CEE, come sostituito dalla direttiva 85/303/CEE, che prevede l’obbligo per gli Stati membri di esentare dall’imposta atti quali il conferimento di immobili o di azienda in società di capitali, poichè in tali casi l’operazione, non avendo ad oggetto il conferimento in sè, ma il trasferimento di detti beni (immobili od “universitas”), è assimilabile a qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà – quale che sia la persona che l’effettua ed il titolo per cui avvenga – così rientrando nella previsione dell’art. 12 della direttiva medesima, il quale autorizza gli Stati membri ad applicare imposte di trasferimento sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio (lett. b), purchè le stesse non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che li riscuote” (Sez. U, Sentenza n. 9301 del 19/04/2010, Rv. 612471).

Ne consegue che la Direttiva n. 335 del 1969 non osta all’applicazione dell’INVIM, nè all’applicazione delle aliquote ordinarie per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in caso di conferimenti di immobili alle società di capitali, e che la tassazione operata dall’Agenzia delle Entrate è legittima.

3. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Centrale sez- Ancona in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Centrale sez. Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA