Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12245 del 14/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12245
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza di ufficio proposta dal Giudice di Pace
di Roma con ordinanza N. R.G. 48449/2014, depositata il 5/6/2015,
nella causa civile pendente tra:
D.M.D.;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS);
– intimata –
sulle conclusioni del P.G. in persona della Dott.ssa ANNA MARIA
SOLDI, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,
dichiari inammissibile il regolamento;
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
05/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
– Che sull’opposizione ad esecuzione dispiegata da Telecom Italia nei confronti di D.M.D. il tribunale di Roma ha, rigettando l’istanza di sospensione, con ordinanza 11.4.14 concesso agli interessati termine per riassumere la causa dinanzi al giudice di pace della Capitale;
– che, avendo a tanto provveduto il procedente, celebrate quattro udienze il giudice di pace ha, con ordinanza 5.6.15, richiesto di ufficio il regolamento di competenza a questa Corte ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ritenendo spettare la controversia alla competenza per materia del tribunale stesso;
– che il P.G. rileva l’inammissibilità del regolamento di ufficio:
in primo luogo, per la tardività della sua proposizione (richiamata Cass. 6474/15), siccome sollevato dopo quattro udienze ed anzi trattenuta la causa in decisione; in secondo luogo, non legittimando l’ordinanza del g.e. il giudice della riassunzione a sollevare il conflitto (richiamati i principi di cui a Cass. 15534/00 e 6162/01, una volta ritenutane l’estensione anche al rito successivo alla novella del 2006).
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– Che assorbente e preliminare è il rilievo della tardività della proposizione del regolamento, per essere stato adottato il relativo provvedimento ben oltre il limite della prima udienza, sicchè il relativo potere è stato tardivamente esercitato, secondo la giurisprudenza richiamata dal pubblico ministero nella sua requisitoria (cui si aggiunga, tra le molte altre, Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3945);
– che tanto preclude l’ammissibilità del regolamento;
– che, tanto dichiarato in dispositivo, non vi è luogo a provvedere nè sulle spese del presente procedimento, trattandosi di regolamento sollevato di ufficio, nè, non integrando esso un mezzo di impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza di ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016