Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12245 del 10/05/2021
Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/05/2021), n.12245
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6868/2016 proposto da:
S.C.S., rappresentato e difeso da sè stesso,
S.C.N., rappresentati e difeso dall’avv. STEFANO
SERGIO CASTELVETERE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 7, presso lo studio dell’avv. STEFANO SERGIO CASTELVETERE;
– ricorrenti –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
S.A., + ALTRI OMESSI;
;
avverso la sentenza n. 982/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il giudizio di appello, definito con la sentenza impugnata, si è svolto nella dichiarata contumacia di L.R.M., + ALTRI OMESSI;
che il ricorso principale è stato notificato a B.M., + ALTRI OMESSI, contumaci nel giudizio d’appello, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado avv. Sergio Scalfari;
che la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., S.U., n. 10817/2008; n. 11485/2018);
che manca inoltre la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di L.M.L. e La.Ma.Le..
PQM
rinvia la causa a nuovo molo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso principale nei confronti di B.M., + ALTRI OMESSI, da eseguirsi entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; nello stesso termine dovrà essere eventualmente rinnovata la notificazione del ricorso principale nei confronti di L.M.L. e La.Ma.Le..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021