Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12245 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17870-2015 proposto da:

D.S.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato FELICE ASTORINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA ARCURI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e

Legale Rappresentante Dott. B.P. e, per esso, l’Avv.

VITTORIA CALA’, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 10 (TEL. 06.37511881), presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA ANASTASIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA

MOSCIARO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1804/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.S.M.C. conveniva in giudizio l’Etr s.p.a. quale agente riscossore delle imposte, esponendo di aver avuto la richiesta di un pagamento a titolo d’imposta comunale sugli immobili invece già effettuato, ottenendo il relativo sgravio, e che il concessionario per la riscossione le aveva prima egualmente notiziato un preavviso d’iscrizione di fermo su un autoveicolo di sua proprietà, e poi, nonostante la deducente avesse a sua volta comunicato via fax lo sgravio dell’imposta alla stessa società, aveva proceduto alla formalità a suo carico. Ciò posto, chiedeva il risarcimento dei conseguenti danni.

Il tribunale accoglieva la domanda con pronuncia riformata dalla corte di appello che rilevava l’inidoneità della comunicazione dello sgravio avvenuta solo via fax invece che anche via posta come richiesto dall’agente per la riscossione nelle avvertenze del preavviso di fermo, e la carenza di prova dei danni per il periodo decorrente dalla revoca della misura fino alla sua cancellazione.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione D.S.M.C. articolando tre motivi.

Resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a., già Etr s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’escludere la responsabilità dell’esattore in ragione dell’affermata mancanza di doppia comunicazione dello sgravio dell’imposta, effettuata solo via fax mentre nelle avvertenze del preavviso di fermo ne era prevista anche una a mezzo posta rimasta però indimostrata, non potendo comprendersi perchè la comunicazione effettuata sarebbe stata inidonea a rendere edotta la società, e non essendo mai stata eccepita dall’agente della riscossione, nè in primo nè in secondo grado, la necessità della duplice comunicazione.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1 e art. 17 nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c., in uno all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la corte di appello avrebbe omesso di rilevare che era emersa la conoscenza dello sgravio, da parte dell’esattore, sin dall’origine, atteso che nell’avviso di liquidazione dell’imposta, prodotto già in primo grado, era scritto che la violazione fiscale era stata riscontrata anche su informazioni fornite dal riscossore, e nel bollettino di pagamento del tributo, anch’esso parimenti prodotto, era richiamato il suddetto avviso, mentre ulteriore conferma discendeva dalla circostanza che il conto corrente su cui era stato effettuato il pagamento era intestato allo stesso concessionario.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043, c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare la sussistenza del nesso eziologico tra il dedotto acquisto della seconda autovettura e l’illegittima iscrizione del fermo sul mezzo acquistato poco tempo prima, oltre ai pregiudizi inerenti al naturale deprezzamento e alle spese di manutenzione e custodia.

2. Il primo motivo è fondato.

Deve premettersi che sebbene si deduca solo un’ultrapetizione insussistente, come tale, perchè la corte territoriale ha rilevato, nella sua prospettiva, la mancanza di un fatto costitutivo della pretesa attorea secondo le accertate risultanze di causa – nella censura si deduce, sostanzialmente quanto evidentemente, un vizio di sussunzione dei fatti accertati nel corretto regime legale della responsabilità aquiliana.

Infatti, nell’articolazione del motivo, al di là della sua rubricazione, emerge chiaramente (pagg. 8-9) la critica al vincolo, ritenuto tale dalla corte territoriale, della doppia comunicazione prevista dalle richiamate avvertenze, al fine di valutare integrata la consapevolezza dello sgravio da parte dell’agente della riscossione, e quindi la sussistenza della colpa nell’iscrivere e poi non cancellare il fermo.

Il fatto che la censura che compone il motivo sia duplice, del resto, emerge dallo stesso controricorso, dove infatti (pag. 4, penultimo capoverso) si afferma esplicitamente che vengono così poste due questioni, una di ultrapetizione, e un’altra relativa all’interpretazione da dare alle discusse avvertenze.

Parte ricorrente, però, a ben vedere, per un verso nega che da quelle avvertenze si potesse desumere tanto, ma al contempo afferma che è del tutto incomprensibile, ovvero palesemente erroneo, desumere dalle stesse un tale vincolo di forma.

E in questo secondo profilo la critica coglie nel segno.

E’ del tutto evidente, cioè, che l’accertamento della sussistenza della richiamata consapevolezzà, e quindi, si ripete, (anche) della colpa aquliana, non può tollerare vincoli formali non previsti dalla legge, e invece ritenuti tali solo perchè indicati da un “addendum”, peraltro esplicitamente quanto pacificamente qualificato come di “cortesia” da parte dello stesso agente per la riscossione.

3. Il secondo motivo risulta assorbito, posto che, in ragione di quanto specificato sub 2., è rimasto accertato che la comunicazione dello sgravio è avvenuta, via fax, il 18 febbraio 2004, pacificamente prima dell’iscrizione del fermo dell’li agosto 2004, sicchè è irrilevante che vi fosse ancor prima, “sin dall’origine della debenza” (pag. 11, primo capoverso, del ricorso).

4. Il terzo motivo è logicamente assorbito afferendo alla prova del concreto pregiudizio che la corte territoriale ha escluso limitando il suo vaglio ai mesi successivi alla revoca del fermo (pacificamente avvenuta il 10 gennaio 2010) fino, in particolare, alla susseguente cancellazione della formalità (pacificamente effettuata solo il 21 ottobre successivo), mentre, per le ragioni sub 2., l’accertamento fattuale dovrà estendersi al periodo successivo alla comunicazione dello sgravio del 18 febbraio 2004.

5. Spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte di appello di Catanzaro perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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