Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12244 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24113-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso lo

studio dell’avvocato VITTORIO MAESTRI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO SANTORO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SANTORO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 06/04/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Bari accoglieva l’appello proposto dalla “SC Immobiliare s.r.l. a socio unico” avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di Euro 378.118,68 per imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione alla compravendita di un suolo edificatorio, non essendo stati dedotti vizi propri della cartella; la sentenza di appello, in particolare, riteneva applicabile il principio di solidarietà del giudicato, sul rilievo del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso delle parti venditrici del suolo.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge, e, in particolare, dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia su questione controversa tra le parti: deduce che la sentenza impugnata abbia esteso il giudicato favorevole formatosi sulla sentenza emessa dalla CTP nel diverso giudizio instaurato dai venditori, coobbligati solidali, senza esaminare la questione pregiudiziale dell’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, concernente la mancata deduzione di vizi propri della cartella esattoriale impugnata.

2.2. Violazione di legge, e, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3: la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, divenuto definitivo per omessa impugnazione; la società ricorrente ha dedotto vizi (congruità del valore accertato e fondatezza della pretesa impositiva) riguardanti l’avviso di rettifica e liquidazione, non già vizi propri della cartella.

3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, la “SC Immobiliare s.r.l. a socio unico”, chiedendo l’inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente esposto i fatti di causa compiutamente, e, comunque, il rigetto; la questione dell’estensione del giudicato riflesso era stata già sollevata in primo grado, ed è stata ritenuta prevalente rispetto al profilo di inammissibilità, trattandosi di domanda in rapporto di necessaria connessione con l’oggetto della lite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Il primo motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata emessa dalla C.T.R. di Bari ha esteso il giudicato favorevole formatosi sulla sentenza emessa dalla C.T.P. di Bari nel diverso giudizio instaurato dai venditori, coobbligati solidali, senza esaminare la questione pregiudiziale dell’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio; questione concernente la mancata deduzione di vizi propri della cartella esattoriale impugnata, e dunque l’applicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

Il profilo di ammissibilità del ricorso, invero, deve ritenersi preliminare rispetto all’efficacia del giudicato esterno, sopravvenuto al giudizio di primo grado definito nel presente procedimento con sentenza CTP di Bari del 108/21/2011; al contrario, la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale dell’ammissibilità, estendendo alla società acquirente il giudicato esterno.

2.2. Anche il secondo motivo è fondato, in quanto, nel caso in esame, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, divenuto definitivo per omessa impugnazione; e con il ricorso originario la società “SC Immobiliare s.r.l. a socio unico” ha dedotto vizi (congruità del valore accertato e fondatezza della pretesa impositiva) riguardanti l’avviso di rettifica e liquidazione, non già vizi propri della cartella.

Sicchè il ricorso originario della società contribuente deve essere rigettato, avendo ad oggetto una cartella di pagamento emessa in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione divenuto definitivo, ed impugnata senza deduzione di vizi propri.

2.3. Infondata è, infine, l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente, per asserita violazione del principio di autosufficienza, avendo, al contrario, la ricorrente assolto l’onere di specificità dei motivi di ricorso, mediante compiuta e sintetica ricostruzione dello svolgimento dei precedenti gradi del giudizio.

Giova, al riguardo, rammentare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso” (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01, che, nella specie, ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi).

3. All’accoglimento del ricorso, ed alla cassazione della sentenza impugnata, consegue il rigetto dell’originario ricorso proposto da “S.C. Immobiliare s.r.l. a socio unico”.

L’esito dei precedenti gradi costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dei giudizi di merito; la regola della soccombenza fonda, invece, la condanna della controricorrente, “S.C. Immobiliare s.r.l. a socio unico”, al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente avverso la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna la controricorrente, “S.C. Immobiliare s.r.l. a socio unico”, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 6.000,00, oltre spese di prenotazione a debito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA