Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12244 del 14/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9755-2015 proposto da:
A.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
F.F. (C.F. (OMISSIS)), considerato per legge
– in difetto di elezione di domicilio in Roma – domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA DIMASI,
giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1267/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO
emessa il 17/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 12.2.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Torino n. 1267 del 17.6.14, del seguente letterale tenore:
“1. – Dal controricorso di F.F. risulta che A. A. avrebbe notificato a F.F. ricorso, articolato su due motivi (di “… errata applicazione degli artt. 36 e 112 c.p.c.”; e di “… errata applicazione degli artt. 1988, 1321 e 1343 c.c. e R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2″), per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, di reiezione del gravame da quest’ultimo dispiegato nel corso di un’opposizione a precetto – del cui esatto tenore non è dato dal solo controricorso ricavare elementi affidabili – che vedeva coinvolte le odierne parti.
2. – Tuttavia, il medesimo ricorrente non risulta avere depositato il ricorso nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c., comma 1:
constando, dalla certificazione di cancelleria 22.4.15 allegata al fascicolo di ufficio, che, a fronte della notifica del ricorso stessa avvenuta in data 4.2.15 e secondo quanto esibito al cancelliere, quello non risulta depositato almeno nel periodo dal 4.2.15 al 22.4.15.
3. – Tanto impone di proporre al Collegio senz’altro la declaratoria di improcedibilità del ricorso (in piana applicazione della norma richiamata; tra le più remote: Cass. 20 aprile 1973, n. 1146; Cass. 5 aprile 1966, n. 887), con condanna della ricorrente alle spese sopportate dalla controparte per difendersi in questa sede (tra le tante: Cass. 27 aprile 1990, n. 3514; Cass. 29 aprile 1963, n. 1093)”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.
3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato improcedibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
5. – Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali –
della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso;
– condanna A.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di F.F., liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016