Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12244 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 10/05/2021), n.12244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6376/2016 proposto da:

SUBWORK ITALIA SRL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FRANCESCA BUSETTO, ALFREDO BIANCHINI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M. COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DI

VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SICARI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BENINCASA,

giusta procura in calce al controricorso;

D.S. COSTRUZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ASTONE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SCARL IN LIQUIDAZIONE, ATI ASSOCIAZIONE

TEMPORANEA IMPRESE C.O. SPA, IMPRESA C.O.

SPA IN LIQUIDAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 511/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della ricorrente e della controricorrente D.S.

Costruzioni S.p.A..

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) S.c.a.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore della Subwork S.r.l., per l’importo di Euro 13.300,40 quale corrispettivo per lavori eseguiti in subappalto dalla ricorrente, e costituiti da infissione ed estrazione di palancolata tipo Larsen, per i lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada (OMISSIS), affidati in appalto da Satp S.p.A. alla società opponente.

Deduceva che effettivamente era stato concluso il contratto di subappalto per un corrispettivo massimo ed a corpo di Euro 150.000,00 oltre IVA, ma che la subappaltatrice aveva immediatamente avanzato ingiustificate richieste di modifica del corrispettivo, pervenendo anche a sospendere l’esecuzione dei lavori.

Non poteva ritenersi intervenuta alcuna modifica del prezzo, in quanto il documento a tal fine invocato dalla ricorrente era stato sottoscritto per la società opponente da una persona priva di validi poteri di rappresentanza.

Inoltre, non vi era prova del credito azionato in via monitoria, in quanto la Subwork, dopo la prima fattura, non ne aveva emesse altre, non avendo provveduto alla controfirma degli ulteriori SAL, come invece prescritto nel contratto di subappalto.

Rilevava che, atteso l’inadempimento della controparte, aveva dovuto risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 10, lett. d), del contratto, inviando apposita lettera raccomandata in data 4/10/2006.

Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto, con la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, e con la condanna della stessa al risarcimento dei danni, in base alla previsione della clausola penale commisurata a 130 giorni di ritardo, nonchè al ristoro dei maggiori oneri sopportati, anche per la necessità di dover stipulare un nuovo contratto di subappalto.

L’opposta si costituiva e deduceva che il proprio credito era fondato su certificati di pagamento emessi dalla controparte, aggiungendo che tra le parti era intervenuto anche un contratto di noleggio a freddo di palancole, per il quale aveva già conseguito quattro decreti ingiuntivi dal Tribunale di Milano. Inoltre, in relazione al rapporto di subappalto aveva ottenuto anche un altro decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 84.949,05, e che il Tribunale di Bergamo, sempre con decreto ingiuntivo, aveva ordinato la restituzione delle palancole oggetto del noleggio.

Deduceva che l’interruzione del contratto di subappalto era conseguenza del grave inadempimento della controparte, che aveva omesso il pagamento di quanto dovuto, e che essa opposta aveva continuato a lavorare sino a quando aveva deciso di sospendere l’esecuzione ex art. 1460 c.c., a seguito della diffida rimasta senza risposta del 15/6/2006.

Riunita alla prima opposizione anche la seconda proposta avverso l’altro decreto ingiuntivo emesso per il corrispettivo del contratto di subappalto, il Tribunale adito, disposta la chiamata in causa delle società facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese, cui erano stati dati in appalto i lavori dalla originaria committente, con la sentenza n. 6533 del 16 maggio 2011, dichiarava risolto il contratto di subappalto per inadempimento dell’opposta e condannava quest’ultima anche al risarcimento dei danni quantificati in Euro 164.856,00.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Subwork Italia cui resistevano le controparti, con la proposizione di appello incidentale ad opera della (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 511 del 30 gennaio 2015, in parziale riforma, ha confermato la risoluzione per inadempimento dell’appellante principale, rideterminando però il risarcimento del danno dalla medesima dovuto nella somma di Euro 146.856,00; ha rigettato l’appello incidentale ed ha compensato per un quarto le spese del doppio grado, ponendo la residua parte a carico della appellante principale.

La Corte d’Appello rilevava che correttamente il Tribunale aveva respinto la domanda di pagamento avanzata dalla subappaltatrice, riscontrando che era intervenuto un abusivo frazionamento del credito, in contrasto con il principio della buona fede.

Nella specie, emergeva che tra le parti erano intervenuti due contratti, di cui uno avente ad oggetto il noleggio a freddo di palancole di ferro, e l’altro relativo al subappalto per l’infissione ed estrazione delle medesime palancole, il tutto in relazione ai lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada (OMISSIS), dei quali la (OMISSIS) era affidataria.

Nella specie sussisteva un evidente collegamento tra i due contratti sicchè si palesava contrario a buona fede il comportamento della subappaltatrice che aveva richiesto plurimi decreti ingiuntivi, pur a fronte di un rapporto unitario. Non poteva accogliersi la doglianza secondo cui il Tribunale non si sarebbe pronunziato sulle domande di accertamento del debito della subcommittente, in quanto la risposta implicita a tale domanda scaturiva dal riscontro del frazionamento abusivo del credito, che determinava l’improponibilità di tutte le domande, essendosi altresì rilevato che non era intervenuto alcun accordo modificativo del corrispettivo iniziale.

La tesi dell’appellante principale, secondo cui era possibile modificare anche tale elemento era però contraddetta dalla lettura del contratto, posto che all’art. 3, il corrispettivo era fissato in misura invariabile, senza possibilità di richiedere ulteriori compensi per ogni eventualità sopravvenuta, anche se imprevista o eccezionale, con una previsione quindi che precludeva la diversa applicabilità dell’art. 23, dello stesso contratto, in ordine alle sue modifiche successive.

Ne derivava che era illegittimo il rifiuto della subappaltatrice di proseguire nei lavori affidatile, e ciò anche in considerazione del fatto che la diffida era stata inoltrata alla subcommittente, ma senza che fosse stata fornita la prova dell’avvenuta esecuzione del subappalto, secondo le modalità concordate.

Infatti, l’art. 9 imponeva che ogni pagamento fosse subordinato alla redazione in contraddittorio tra le parti dei Sal mensili, e che solo in seguito, con la redazione del corrispondente certificato di pagamento, sarebbe stato possibile emettere la fattura concernente i lavori eseguiti.

L’inosservanza di tale procedura impediva di ritenere provata l’esecuzione dei lavori di cui si chiedeva il compenso.

Passando poi alla censura che investiva la quantificazione del danno, la Corte d’Appello riteneva che la stessa fosse fondata solo per quanto concerneva l’esatta individuazione dei giorni di ritardo, che erano inferiori rispetto a quelli indicati dal tribunale.

Quindi, ritenuta infondata la critica dell’appellante principale quanto all’omessa decisione su alcune delle domande proposte, essendo la relativa risposta contenuta implicitamente nell’accoglimento della domanda risarcitoria, disattendeva anche l’appello incidentale della (OMISSIS), ritenendo che potessero essere richiesti, a seguito dell’applicazione della penale, solo i danni ulteriori e diversi rispetto a quelli che la stessa penale mirava a ristorare, laddove quelli pretesi dalla appellante incidentale avevano in ogni caso la loro genesi nel ritardo della subappaltatrice.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Subwork Italia S.r.l. sulla base di cinque motivi.

La D.S. Costruzioni S.p.A. e la M. Costruzioni S.r.l. resistono con separati controricorsi.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

La ricorrente e la D.S. Costruzioni S.p.A. hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Rileva il Collegio che in data successiva a quella della pubblicazione della sentenza impugnata sulla corretta applicazione dei principi in tema di frazionamento abusivo del credito è intervenuta Cass. S.U. n. 4090/2017 e che la stessa impone di dover confrontare la sua portata con la vicenda in esame;

Ritenuto che appare quindi opportuno che la causa venga trattata alla pubblica udienza.

PQM

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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