Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12244 del 09/05/2019
Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15100-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del Procuratore Speciale
Dott. D.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA
VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MARIO
14/A (STUDIO AVV. SGROMO), presso lo studio dell’avvocato ELEONORA
FIORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARNALDO SALA giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 479/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di
TARANTO, depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
B.G.A. si opponeva a misure di fermo amministrativo e comunicazione d’iscrizione ipotecaria, in uno alle sottese cartelle, per omessa o comunque invalida notifica delle stesse.
Il tribunale, davanti al quale resisteva il concessionario per la riscossione Equitalia, accoglieva l’opposizione affermando la giurisdizione e quindi la competenza del giudice ordinario in ragione della natura sconosciuta dei crediti, e ritenendo mancante la prova della notificazione delle cartelle di pagamento.
La corte di appello rigettava il gravame escludendo fosse maturata decadenza dalla proponibilità della domanda in quanto opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi, e ribadendo sia che l’estratto di ruolo era inidoneo alla prova della natura nonchè sussistenza dei crediti, sia che, in mancanza della produzione delle cartelle, doveva concludersi nel senso del difetto di dimostrazione delle relative notifiche. Aggiungeva che non poteva dirsi cessata la materia del contendere, come pure preteso dall’agente riscossore, poichè, in particolare, mancava la prova dell’affermata revoca del fermo.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Pragma s.p.a., articolando quattro motivi e depositando memoria. Resiste con controricorso B.G.A..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 442 c.p.c., comma 1, art. 444 c.p.c., commi 1 e 3, art. 618 bis c.p.c., e D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di affermare la competenza del tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, in luogo del Tribunale di Taranto ex sezione distaccata di Manduria, che aveva delibato in prime cure quale giudice ordinario, essendo restate disattese illegittimamente le eccezioni d’incompetenza formulate in primo e secondo grado nonostante dai prodotti estratti di ruolo emergesse che si trattava del recupero di contributi previdenziali c.d. IVS.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2718, c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24, 25 e 49, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6 poichè la corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la controparte non aveva disconosciuto le relate di notificazione delle cartelle che erano state prodotte, e l’estratto di ruolo, che provavano, rispettivamente, la natura e sussistenza dei crediti e il rispetto della sequenza legale notificatoria che si era perfezionata, tenuto altresì conto che il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 57 escludevano dovesse essere prodotta la cartella notificata dall’esattore evocato in lite.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 100 c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che con la richiesta e ammissione al pagamento rateale, e con la revoca del fermo, era cessata la materia del contendere e non vi era più interesse al ricorso.
Con il quarto motivo si prospetta la violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 1 e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè la corte di appello, senza motivazione, avrebbe liquidato le spese processuali senza tenere conto della peculiarità della questione trattata e dell’attività effettivamente espletata dal difensore avversario.
2. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha chiarito, in fattispecie sovrapponibile, che la ripartizione di funzioni fra le sezioni ordinarie e la sezione lavoro non implica l’insorgenza di una questione di competenza ma esclusivamente di rito, riguardando la distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio (Cass., 31/07/2018 n. 20224, che rimanda a Cass., 05/05/2015, n. 8905 e Cass., 23/09/2009, n. 20494; cfr., in punto di rapporti tra giudice dell’esecuzione e giudice del lavoro, Cass., 12/11/2014, n. 24139). Al pari di quanto si deve dire, come nel caso, in ordine al rapporto tra sezioni distaccate e sede centrale dello stesso tribunale (Cass. 13/10/2014 n. 21557).
3. Il secondo motivo è fondato.
La corte territoriale ha affermato che le pur prodotte relate di notifica sarebbero state inidonee a dimostrare “ex se” la notificazione delle cartelle, in assenza di produzione di queste ultime (pag. 4). E che l’estratto di ruolo, pur prodotto anch’esso come da specifiche indicazioni e trascrizioni nel ricorso, sarebbe stato inidoneo a provare i crediti e la loro natura.
Entrambe le affermazioni sono erronee.
L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura del credito azionato (cfr., ad es., Cass., 09/05/2018, n. 11028).
Inoltre, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica ovvero dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (v. Cass., 11/10/2017, n. 23902, anche per i richiami ai plurimi e costanti precedenti tra cui Cass., 29/07/2016, n. 15795; cfr., Cass., 20/06/2017, n. 15315, Cass., 13/06/2016, n. 12083, e Cass., 24/07/2014, n. 16949, secondo cui in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982).
Il giudice del rinvio procederà a delibare le constatate risultanze istruttorie secondo tali principi.
4. Il terzo motivo (che se fondato avrebbe potuto essere assorbente) è (invece) in parte manifestamente inammissibile, in parte manifestamente infondato.
La domanda di rateazione del debito di cui alla cartella, non implica, logicamente, di per sè, alcuna rinuncia alle opposizioni quali quelle qui in discussione.
La corte territoriale, inoltre, ha accertato, in fatto, che non vi era prova della revoca del fermo, e tale “ratio” non viene idoneamente impugnata, nei limiti in cui peraltro avrebbe in tesi potuto farsi in questa sede.
5. Il quarto motivo è assorbito dalla cassazione della sentenza.
6. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e terzo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte di appello di Lecce perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019