Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12243 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24261-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) SEZIONE

DI (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 302/2018, depositata il 19/01/2018, ha respinto il gravame di M.M., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale, che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, in quanto temeva di essere arrestato avendo causato, mentre era alla guida di un camion, un incidente stradale con un scuola-bus, nel quale erano morti tre bambini) non integrava i presupposti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria o umanitaria, in difetto di sufficiente allegazione di una effettiva situazione di pericolo (che, a causa della gravità del fatto narrato, avrebbe potuto anche essere documentata). Avverso la suddetta sentenza, M.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 24/08/2018, a mezzo PEC, affidato ad un unico plurimo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso),

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con l’unico articolato motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, in relazione al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria fondata sulla situazione di instabilità e di insicurezza in Ghana, sulle condizioni inumane e degradanti nelle carceri e sul mancato rispetto delle regole del “giusto processo”, in detto Paese, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, a fronte delle “documentate” patologie mediche (essendogli stata diagnosticata in Italia, “una orchialgia bilaterale”, che non poteva essere agevolmente curata nelle carceri in Ghana), sia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo ovvero la mancanza di motivazione, in relazione al rigetto della richiesta di protezione umanitaria.

2. La censura è inammissibile.

In rapporto alla richiesta di protezione sussidiaria, la Corte d’appello ha ritenuto non adeguatamente assolto dal richiedente l’onere necessario di collaborazione, malgrado lo stesso avesse conservato in Ghana i genitori ed i fratelli, con conseguente possibilità di documentare l’accusa asseritamente mossagli, tanto da rendere inattendibile il racconto.

Ora, come è noto, questa Corte si è espressa nel senso di ritenere che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (così, tra le tante, la pronuncia 15794/2019).

Il ricorrente non censura efficacemente tale statuizione.

In merito poi alla protezione umanitaria, la Corte d’appello ha espresso una, pur sintetica, motivazione, avendo ritenuto insussistenti ragioni di vulnerabilità personali, stante l’inidoneità del racconto, privo delle necessarie allegazioni fattuali, e non sufficiente il solo processo di integrazione avviato in Italia, con inserimento in una struttura di accoglienza da oltre due anni.

Ora, con riguardo alla asserita patologia diagnosticatagli in Italia, di cui la sentenza impugnata non fa cenno, deve osservarsi che, da un lato, il ricorrente manca di indicare specificamente dove, come e quando egli avrebbe allegato nel merito tale situazione personale (limitandosi, nel ricorso, ad esporre di avere “documentato” la patologia) e, dall’altro lato, che il ricorrente si limita a dedurre, del tutto genericamente, che la patologia diagnosticatagli in Italia non potrebbe essere curata “nelle carceri in Ghana”, così ricollegando la vulnerabilità personale, ai fini della protezione per ragioni umanitarie, ad una vicenda (l’arresto conseguente all’omicidio colposo) che i giudici di merito hanno già ritenuto inattendibile, per carente allegazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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