Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12243 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 19/05/2010), n.12243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore;

e

(2) L’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, con sede in (OMISSIS)

alla Via (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla

Via Plinio n. 21 presso l’avv. FIORILLO Luigi che la rappresenta e

difende insieme con l’avv. Marco BUSSI (del Foro di Vercelli) in

virtù della procura speciale rilasciata in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/37/05 depositata il 6 aprile 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

Letto il ricorso notificato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli con il quale il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che con appositi avvisi di accertamento il competente Ufficio aveva assoggettato all’aliquota ordinaria (36%), anzi che a quella ridotta (18%) applicata dalla contribuente, l'”imponibile IRPEG” dichiarato da detta fondazione negli anni 1993 e 1994 -, in forza di tre motivi, chiedono di cassare la sentenza n. 5/37/05 delle Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (depositata il 6 aprile 2005) – che ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (109/04/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli la quale ha accolto il ricorso della Fondazione – denunziando:

(1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 604 del 1973, art. 6, art. 14 preleggi, D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sull’assunto che le Fondazioni bancarie non possono essere comprese tra i “soggetti contemplati dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6” perchè questa disposizione “connota come esclusiva la finalità di interesse pubblico che l’ente deve perseguire per avere titolo all’agevolazione” mentre lo “scopo” delle Fondazioni era “configurato in modo del tutto peculiare dal D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 11, lett. a) e b)” essendo alle stesse commesso “il compito di mantenere integro il patrimoni io costituito dal capitale delle neo costituite società bancario partecipate” (quindi enti “istituzionalmente di godimento di un patrimonio”);

(2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2195, 2697 cod. civ., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 e D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 2, oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove il giudice di appello ha escluso che “l’attività di amministrazione della partecipazione nella società conferita ria abbia natura commerciale o comunque tale da portare le Fondazioni al di fuori delle categorie degli enti contemplate dall’art. 6 cit.”;

(3) violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 Trattato CE perchè, come rilevato nell’ordinanza n. 8319 del 26 aprile 2004 di questa Corte, “la natura di operatori commerciali propria delle Fondazioni bancarie comporta che il riconoscimento ad esse dell’agevolazione in discussione verrebbe a costituire un aiuto di Stato vietato” dalle citate norme comunitarie;

letto il controricorso con cui la Fondazione ha chiesto il rigetto dell’avversa impugnazione;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio MARTONE, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per sua manifesta fondatezza;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2009 dal Cons. Dr. Michele Dr ALONZO. RITENUTO:

Il ricorso delle amministrazioni pubbliche manifestamente fondato ai sensi dell’art. 375 c.p.c. atteso che sia le affermazioni della sentenza impugnata – secondo le quali le fondazioni bancarie (e quindi anche quella della Cassa di Risparmio di Vercelli) possono essere collocate fra gli “enti di assistenza e beneficenza” di cui all’art. 6, lett. a), detto perchè “concorrono ad assolvere ai compiti dello stato”, specie considerando che la L. n. 210 del 1990 ed il D.Lgs. n. 357 del 1990, hanno apportato una “detta (recte:

netta) divisione tra l’attività … bancaria, affidata ad una società per azioni, e l’attività di assistenza e di beneficenza affidata alle Fondazioni, che non svolgono attività imprenditoriale o commerciale, ma unicamente attività di amministrazione delle partecipazioni … da cui traggono i fondi per l’esercizio delle attività previste nella stessa legge” – che le (più argomentate, ma sostanzialmente conformi) motivazioni opposte della contribuente (la quale nulla ha osservato a contrasto della richiesta del pubblico ministero, di trattazione della controversia in camera di consiglio, fondata sulla manifesta fondatezza del ricorso) si rivelano erronee perchè contrastanti con gli univoci principi – affermati dalle sezioni unite di questa Corte con la decisione 22 gennaio 2009 n. 1576 (coerentemente alla precedente statuizione 29 dicembre 2006 n. 27619 delle stesse sezioni, unite, seguita da Cass., trib.: 21 marzo 2007 n. 5740; 30 marzo 2007 n. 7883; 2007 n. 10253; 4 maggio 2007 n. 10258; 11 giugno 2007 n. 13559; 18 giugno 2007 nn. 14087-14090), accolti e ribaditi nelle successive decisioni 25738 e 26883 depositate da questa sezione rispettivamente il 9 dicembre 2009 ed il 21 dicembre 2009 -, per i quali:

gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie (cd. Fondazioni), quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990; ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dai versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG;

– La predetta disciplina agevolativa non trova applicazione agli enti, considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estorsiva, poichè la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme;

– la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi e efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti;

– ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dell’altro, la possibile fruizione dei predetti benedici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo – il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di avere in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni, nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni.

CONSIDERATO CHE:

– L’applicazione al caso di tali univoci principi impone di cassare la sentenza impugnata;

(1) perchè, come detto, il compito che il legislatore ha assegnato alle Fondazioni bancarie (enti conferenti) non appare compatibile, in via generale, con quelli propri degli enti a fiscalità privilegiata e, comunque;

(2) in quanto dagli atti processuali scrutinabili dal questa Corte non risulta che la contribuente abbia fornite alcuna prova in ordine alla rapportabilità dell’attività da essa svolta in concreto nei due anni d’imposta 1993 e 1994) oggetto della controversia ai modelli legislativi invocati per beneficiare dell’agevolazione fiscale richiesta (non essendo, ovviamente, all’uopo sufficiente la addotta mera riduzione, operata alla fine dell’anno 1994 (sia pure con pretesi “effetti fiscali e contabili decorrenti dal primo gennaio 1994”, della “quota di minoranza” della propria partecipazione, effetto, peraltro, non di dismissione di parte della partecipazione ma del rapporto di concambio con le azioni della “nuova società” nata da una operazione di fusione ricevute dalla Fondazione e palesandosi, intuitivamente, irrilevanti, nel caso, le vicende successive alle dette due annualità di imposta;

L’acquisizione processuale di tutti i necessari conferenti elementi fattuali esclude la necessità di rinviare la causa al giudice del merito per l’afferente accertamento ed impone a questa Corte di decidere la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: in base ai principi detti, il ricorso di primo grado della Fondazione deve essere rigettato perchè negli anni in contestazione l’attività della Fondazione non può ritenersi finalizzata al perseguimento di obiettivi, sociali meritevoli dell’agevolazione (riduzione alla metà dell’imposta IRPEG) di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5;

– la complessità delle questioni prospettate e le oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato analoghe vicende giudiziarie consigliano la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente; compensa integralmente tra e parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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