Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12243 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22304-2012 proposto da:

NUOVA EDILMARMO MARMI E GRANITI DI B.G. & C. SNC,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell’avvocato

ALFONSO AVELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

VICENZA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA, EQUITALIA GERIT SPA, CENTRO SERVIZIO ROMA,

UFFICIO ENTRATE DI ROMA (OMISSIS), CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA,

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA, COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato AVELLA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 13/02/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da “Immobiliare Little Wood s.n.c. di D.M. & C.”, quale incorporante della “Nuova Edilmarmo s.n.c. di B.G. & C.”, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente avverso cinque cartelle esattoriali, per l’omesso deposito del ricorso presso la segreteria della CTP.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di “Immobiliare Little Wood s.n.c. di D.M. & C.”, quale incorporante della “Nuova Edilmarmo s.n.c. di B.G. & C.”, Avv. Alfonso Avella, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di molteplici norme di diritto da parte delle sentenze di merito, che non hanno applicato le intervenute prescrizioni.

2.2. Vizi di motivazione e mancanza di pertinenza al decisum.

2.3. Errores in procedendo, non avendo considerato il concordato fallimentare chiuso dal curatore fallimentare della società, con pagamento del 100% dei debiti.

2.4. Vizio di motivazione.

3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, l’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’inammissibilità del ricorso, in quanto privo degli specifici motivi e dell’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso, per infondatezza, essendo stata correttamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per omesso deposito presso la segreteria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo, giova rammentare che, in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 28/02/2012, Rv. 621483); l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 11984 del 31/05/2011, Rv. 618230).

Tanto premesso, le doglianze proposte risultano del tutto generiche e prive di specificità, avulse da un qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per l’omesso deposito di copia dell’atto di impugnazione nella segreteria della CTP di Roma, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

Sul profilo di inammissibilità accertato dalla sentenza impugnata nessuna censura è stata proposta.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza, che vanno liquidate, in favore della costituita Agenzia delle Entrate, come in dispositivo.

In ragione della mancata costituzione, non va disposto nulla per le spese nei confronti delle altre parti originariamente citate in giudizio.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Nulla spese per gli altri.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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