Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12243 del 10/05/2021
Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12243
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18375/2016 proposto da:
O.T., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza XXI Aprile
11, presso l’avv. SALVATORE ALBERTO ROMANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avv. MARKUS VON ZIEGLAUER BLUMENTHAL;
– ricorrente –
contro
O.E.;
– intimata –
nonchè da:
O.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRUNER MICHAEL;
– controricorrente e ricorrente incidentali –
avverso la sentenza n. 60/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di
BOLZANO, depositata il 14/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con sentenza pubblicata il 14 maggio 2016 e notificata il 20 maggio 2016, ha rigettato l’appello principale proposto da O.T. e l’appello incidentale proposto da O.M. avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 363 del 2015, pronunciata a seguito di riunione dei giudizi (sub RG 120/2011 ed RG 6312/2013) introdotti rispettivamente da O.M. e da O.T., e nei confronti anche di O.E. e di O.R.B..
2. La Corte di merito ha confermato il giudizio del Tribunale, secondo il quale la domanda di assunzione del maso chiuso formulata in via riconvenzionale da O.T. nel giudizio RG 120/2011 era inammissibile per mancata richiesta di fissazione di nuova udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c., ed era inammissibile anche la domanda, di identico contenuto, proposta da O.T. nel giudizio RG 6312/2013 in quanto finalizzata ad aggirare la decadenza verificatasi nel primo giudizio.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso O.T., sulla base di quattro motivi, ai quali resiste con controricorso O.M., che propone ricorso incidentale affidato a due motivi, uno dei quali condizionato. Non ha svolto difese in questa sede O.E..
4. Il ricorrente principale contesta con i primi due motivi il giudizio di inammissibilità di entrambe le domande con le quali ha chiesto di essere nominato assuntore del maso chiuso.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rimesso alla pubblica udienza sulla questione se la domanda riconvenzionale che sia stata ritenuta inammissibile per difetto di fissazione di nuova udienza ex art. 418 c.p.c., possa essere riproposta in altro giudizio.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021