Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12243 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14100-2015 proposto da:

P.M., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FRANCESCO FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO VILLANI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

GESTIONE CREDITI SRL;

– intimata –

e contro

C.A.F. S.P.A., in persona della Dott.ssa R.L. quale

mandataria di RUBIDIO SPV S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO MUNI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce all’atto di costituzione;

– resistente con atto di costituzione –

Nonchè da:

S.G.C. S.R.L., SOCIETA’ GESTIONE CREDITI nella sua qualità di

procuratrice speciale della ARES FINANCE S.R.L. in persona del Dott.

D.P.G. nella sua qualità di Consigliere del

Consiglio di amministrazione ed in rappresentanza della società

SGC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO

BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato DAVIDE FRIGIONE giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.A., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

che:

D.A. e P.M. si opponevano all’esecuzione immobiliare promossa dalla SGC s.r.l., quale mandataria di Ares Finance s.r.l., a sua volta cessionaria di crediti vantati da BNL s.p.a., in forza di mutuo fondiario, deducendo la nullità della clausola di determinazione degli interessi per difetto di specifica pattuizione scritta;

il tribunale, rilevata l’indeterminatezza del tasso convenzionale d’interesse, accoglieva l’opposizione dichiarando il diritto dell’opposta di procedere esecutivamente entro i limiti accertati;

la corte di appello, pronunciando sul gravame della società SGC, rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio contabile già disposta in prime cure, accertava il diritto della stessa a procedere esecutivamente per l’importo di 96.663,10 Euro, oltre interessi di mora convenuti dal 18 agosto 2011 al saldo, confermando l’indeterminatezza del tasso d’interesse convenzionale;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione D.A. e P.M. articolando due motivi;

resiste con controricorso e ricorre in via incidentale la SGC s.r.l., articolando due motivi;

è intervenuta, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la CAF s.p.a., quale mandataria della Rubidio SPV s.r.l., cessionaria del credito della società opposta.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in uno al vizio di motivazione apparente, insufficiente e illogica, poichè la corte di appello avrebbe errato determinando immotivatamente la somma dovuta in 96.663,10 Euro invece di 66.610,30 Euro quale risultante dalla somma delle rate insolute e degli interessi di mora successivi, emergente, questa, dalla consulenza officiosa contabile che aveva accertato l’impossibilità di determinare il tasso d’interesse convenzionale;

con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218, c.c., in uno all’omessa motivazione circa un fatto controverso e discusso, poichè la corte di appello avrebbe errato nel ritenere dovuti gli interessi di mora quando, stante l’indeterminatezza del tasso d’interesse convenzionale, era venuta meno la condizione stessa di morosità;

con il primo motivo di ricorso incidentale, da enucleare dalle pagine da 11, ultimo capoverso, a 32, primo capoverso, dell’atto della parte, si prospetta l’erroneità delle conclusioni della corte territoriale per non aver determinato l’importo dovuto in Euro 102.298,05, oltre interessi di mora, quale indicato dal consulente tecnico d’ufficio per l’ipotesi di ritenuta determinabilità dee tasso d’interesse convenzionale, che tale doveva valutarsi posto che il contratto faceva riferimento all’indice Ibor, ossia il più comune e diffuso fino all’introduzione dell’Euro quando fu sostituito dall’Euribor, tenuto conto che in sede contrattuale era stato specificato che quell’indice era consultabile presso la fonte telematica Down Jones Telerate ed era pubblicato il giorno successivo nei principali quotidiani economici e non;

con il secondo motivo di ricorso incidentale (pag. 32, seconda parte) si prospetta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nel compensare le spese in assenza dei presupposti di novità della questione, mutamento di giurisprudenza o soccombenza reciproca;

Rilevato che:

preliminarmente va dichiarato inammissibile l’intervento della CAF s.p.a.;

infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23466, punto 1, Cass., 23/03/2016, n. 5759, Cass. 30/05/2014, n. 12179, Cass. 07/04/2011, n. 7986, Cass., 11/05/2010, n. 11375, Cass. 04/05/2007, n. 10215);

la giurisprudenza di questa Corte, che pure ha ritenuto di ammettere il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente (per quello a titolo universale, Cass. 31/03/2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, ad esempio Cass. n. 11375 del 2010, cit.; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, in particolare se contestata dalla controparte), ha ribadito il richiamato principio apportando deroga solo per i casi – che qui non ricorrono, trattandosi di successione a titolo particolare e avendo il dante causa notificato controricorso e ricorso incidentale – di successione a titolo universale ovvero per quello in cui il dante causa sia rimasto inerte, visto che altrimenti sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa del successore (Cass. 07/06/2016, n. 11638);

il primo motivo di ricorso principale è inammissibile;

deve premettersi che nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute dall’elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, è in generale inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o di difetto motivazionale (Cass., 20/09/2013, n. 21611);

la suddetta inammissibilità può dirsi sussistente, logicamente, a patto che la descritta mescolanza di motivi sia inestricabile (cfr. anche Cass., 17/03/2017, n. 7009). Infatti, deve al contempo farsi applicazione del principio per cui la circostanza che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le deduzioni prospettate in modo da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi distinti (Cass., Sez. U., 06/05/2015, n. 9100);

l’esame della censura in scrutinio e di quella successiva, che presenta lo stesso connotato, dev’essere effettuata quindi entro tali limiti, al di fuori dei quali vi è un primo profilo d’inammissibilità;

al contempo, alla fattispecie, sul punto, è applicabile la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 quale convertito, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si traduce, per quanto qui rileva, nella motivazione apparente o irriducibilmente illogica e nell’omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione, e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940);

ciò posto, è evidente che la corte territoriale ha esaminato, esplicitamente e per sotteso, tutti i profili, concludendo per l’indeterminatezza del tasso d’interesse convenzionale, da sostituire con quello legale, cui aggiungere, nella prospettiva statutoria del collegio di merito come tale non impugnata, quello di mora;

da questo punto di vista non vi è alcun vizio motivazionale nei perimetri di ammissibilità ricostruiti;

parte ricorrente, inoltre, – nel riassumere le conclusioni del consulente contabile d’ufficio (pag. 12 del ricorso, primo capoverso), non le riporta compiutamente e non chiarisce quale sarebbe stata la quota a debito per interessi legali, sostitutivi di quelli convenzionali, da aggiungere al capitale e, in tesi, agli interessi di mora;

in questo senso il motivo di ricorso è aspecifico e quindi evidentemente inammissibile;

il secondo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato, atteso che la corte territoriale ha accertato in fatto, previa la discussa rideterminazione contabile, la sussistenza della complessiva mora, anche, pertanto, quanto alla sorte capitale;

il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile;

la corte territoriale, come già rilevato, ha accertato l’indeterminatezza del tasso d’interesse convenzionale contrattualmente parametrato all’Ibor, sia per mancanza di specifici richiami alla piazza di rilevazione ovvero alle banche di riferimento, sia per la mancanza di canali ufficiali di rilevazione agevolmente accessibili per quanto importava, sia per la spiegata inidoneità del Down Jones Telerate agli specifici fini in discussione (v. pagg. 7-9 della sentenza gravata);

a fronte di ciò, la richiesta sottesa alla censura si risolve in quella di una rilettura istruttoria, inammissibile in questa sede;

il secondo motivo di ricorso incidentale è manifestamente infondato;

va premesso che la Corte costituzionale (sent. 19 aprile 2018 n. 77) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore;

fermo quanto sopra, la corte di appello ha compensato le spese in ragione dell’esito complessivo della lite, che, evidentemente, aveva registrato una parziale fondatezza delle pretese dei ricorrenti, e in questo senso una soccombenza reciproca;

le spese del giudizio di legittimità vanno anch’esse tutte compensate stante la complessiva soccombenza reciproca anche in questa sede;

sussistono i presupposti “ratione temporis” per il versamento, da parte ricorrente, principale, incidentale e interveniente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’intervento della CAF s.p.a., rigetta il ricorso principale e quello incidentale, e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali in solido, della ricorrente incidentale e della ricorrente interveniente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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