Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12243 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in forza di procura speciale a margine de ricorso, dall’Avv.

Dell’Aere Domenico ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Pasculli Salvatore, in Roma, via Aniene, n. 14;

– ricorrente –

contro

D.M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv.ti Garofalo Pietro e Domenico Garofalo ed elettivamente

domiciliata in Roma presso lo studio Ghera – Garofalo, in Roma, viale

deila Milizie, n. 1;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 669/2005,

depositata il 30 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 1998 la signora D.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Bari M. S. per sentirlo condannare al pagamento dell’importo di L. 625.000.000, quale equivalente a controvalore dei capannoni che il M. si era obbligato a trasferire al dante causa di essa attrice, M.P., nonchè al pagamento della somma ulteriore di L. 45.000.000, che pure si era obbligato a pagare in forza della scrittura privata del 29 marzo 1993, e, dunque, dell’importo complessivo di L. 670.500.000, il tutto maggiorato di interessi legali e con vittoria delle spese e competenze di giudizio.

Nella costituzione del convenuto (che spiegava anche domanda riconvenzionale), il Tribunale adito, con sentenza n. 85 del 2001 dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di entrambe le parti e compensava le spese processuali. Interposto appello da parte della D.M., nella resistenza dell’appellato, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 669 del 2005 (depositata il 30 giugno 2005), non definitivamente pronunziando, accoglieva il gravame principale e dichiarava inammissibile (e, in ogni caso, infondato) l’appello incidentale, rimettendo al definitivo il regolamento delle spese processuali dovendo il giudizio proseguire per l’espletamento di appositi incombenti istruttori.

Avverso la suddetta sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione M.S., articolato in cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata D.M..

Ritiene il collegio che sussistono le condizioni, nel caso di specie, per pervenire, in relazione ai ricorso proposto, alla declaratoria di estinzione del presente processo. Invero, risulta depositato in atti, in data 16 marzo 2011, atto di rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente, sottoscritto personalmente dal M. S. e dal suo stesso difensore, con contestuale sottoscrizione della controricorrente D.M., quale apposizione del prescritto visto per accettazione, congiuntamente alla sottoscrizione dei suoi difensori.

Alla stregua di tale risultanza si deve, perciò, pervenire alla pronuncia dell’estinzione (in forma tipica) del giudizio intrapreso dinanzi a questa Corte in presenza delle condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. con riferimento alla formulazione di una rituale rinuncia al ricorso principale debitamente accettata, alla quale non consegue alcuna statuizione sulle spese (che le parti medesime hanno inteso da ritenersi per integralmente compensate), in virtù, appunto, dell’adesione alla rinuncia manifestata dalla controparte.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del presente processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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