Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12242 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi

n. 187, presso l’avv. Landolfi Pasquale, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 165/05/07, depositata l’11 giugno 2007.

e sul ricorso n. 20863/08 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 164/05/07, depositata l’11 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione (r.g.n. 20791/08) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 165/05/07, depositata l’11 giugno 2007, con la quale, accogliendo l’appello di C.V., è stata affermata l’illegittimità del provvedimento di diniego di definizione agevolata della lite L. n. 289 del 2002, ex art. 16, lite concernente avviso di liquidazione di imposte ipotecaria e catastale e relativa irrogazione di sanzioni: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che “l’atto impugnato ha natura impositiva: infatti l’Ufficio non si è limitato a liquidare l’imposta sulla scorta delle dichiarazioni del contribuente bensì ha liquidato una maggiore imposta ipotecaria e catastale ed ha irrogato sanzioni tipiche di un accertamento” (ciò, come risulta dal ricorso per cassazione, in ragione dell’applicazione delle imposte in misura proporzionale anzichè fissa, a seguito del fatto che il contribuente non avrebbe – contestualmente alla dichiarazione di successione – reso la dichiarazione per la fruizione delle agevolazioni per la “prima casa”, L. n. 342 del 2000, ex art. 69, comma 4).

Il contribuente resiste con controricorso.

2. L’Agenzia delle entrate propone altresì ricorso per cassazione (r.g.n. 20863/08) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 164/05/07, depositata anch’essa 7 giugno 2007, con la quale è stato accolto l’appello di C.V. in ordine alla controversia concernente la legittimità dell’avviso di liquidazione suddetto.

Il C. non si è costituito.

3. Premesso che i due ricorsi possono essere riuniti per connessione ex art. 274 c.p.c., il primo, con il quale la ricorrente contesta che la lite sia suscettibile di definizione ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 16, appare manifestamente infondato, in applicazione del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di condono fiscale, e con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, premesso che ciò che rileva ai fini della condonabilità della lite è non già la qualificazione formale dell’atto impugnato, bensì il suo contenuto sostanziale, l’immediata liquidazione di un tributo è consentita soltanto sulla base di elementi emergenti ictu oculi dalla dichiarazione e presuppone, pertanto, la mancanza di valutazioni giuridiche, di tal che la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera liquidazione dell’imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili (ex plurimis, da ult., Cass. n. 4129 del 2009; in precedenza, tra le altre, Cass. nn. 8598, 8866, 10535 e 10753 del 2006).

4. In conclusione, si ritiene che i ricorsi possano essere decisi in camera di consiglio, per manifesta infondatezza del primo e conseguente necessità di sospensione del giudizio relativo al secondo, in attesa dell’esito della procedura di condono”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riuniti i ricorsi ex art. 274 c.p.c., il ricorso n. 20791/08, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, deve essere rigettato, mentre, quanto al ricorso n. 20863/08, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della comunicazione circa l’esito della procedura di condono, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8;

che il regolamento delle spese di entrambi i giudizi va riservato all’esito di quello relativo al ricorso n. 20863/08.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso n. 20791/08.

Rinvia a nuovo ruolo il processo relativo al ricorso n. 20863/08, riservando all’esito di esso il regolamento delle spese di entrambi i giudizi.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

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