Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12242 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9140/2016 proposto da:

P.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti PASQUALE PACIFICO,

VITTORIO DI MEGLIO;

– ricorrente –

contro

P.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

contro

P.A., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4620/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

RILEVATO

– che nel 1984 P.V.M. e P.A. convennero in giudizio i germani L. e F. per la divisione dei beni dell’eredità paterna, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della rispettiva quota di legittima;

– che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8064 del 2004, dichiarò aperta la successione di Pe.Fr., accolse la domanda di riduzione ed assegnò in comunione indivisa l’appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), condannando P.L. a pagare in favore di V.M. un conguaglio in denaro;

– che, adita da P.L., la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4620 del 2015, pubblicata il 2 dicembre 2015, ha rigettato l’appello;

– che per la cassazione della sentenza P.L. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, al quale ha resistito P.V.M. con controricorso, illustrato anche da memoria, nel mentre non ha svolto attività difensiva l’altra intimata P.F., litisconsorte necessaria rimasta contumace nel giudizio di appello (come pure in primo grado).

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso è stato notificato alla citata intimata P.F. a mezzo posta, ma che non risulta prodotto entro l’adunanza camerale fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., il relativo avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., il quale costituisce il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (ex plurimis, Cass. n. 6554/1998, n. 13639/2010 e n. 25552/2017);

– che, in tal caso, mancando la prova dell’avvenuto perfezionamento della citata notifica (come da attestazione della cancelleria) nei confronti di una parte da considerarsi litisconsorte necessaria, è indispensabile (v. Cass. SU n. 14124/2010 e Cass. n. 20501/2015) disporre la rinnovazione della stessa nei riguardi di P.F., concedendo – ai sensi dell’art. 331 c.p.c. – al ricorrente in proposito, per l’integrazione del contraddittorio, il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso e della presente ordinanza alla litisconsorte necessaria P.F., concedendo in proposito alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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