Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12241 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21010-2018 proposto da:

S.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO ACCETTOLA;

– ricorrente –

contro

SA.DA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI

DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHILESE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA BAROLAT

MASSOLE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 496/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 496/2018, depositata il 24/01/2018, in controversia promossa, nel giugno 2015, da Sa.Da. nei confronti di S.C.E., al fine di sentire pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con matrimonio contratto nel (OMISSIS), dalla cui unione non erano nati figli, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che, respinta la domanda di addebito della separazione formulata dal Sa., dichiarata la separazione personale tra i coniugi, aveva determinato l’assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie in Euro 1.500,00 mensili

La Corte d’appello, quanto al motivo di gravame del Sa. in punto di rigetto della richiesta di addebito, ha rilevato che tra i coniugi era da subito emerso, nella breve esperienza matrimoniale (essendosi i coniugi separati di fatto sin dal 2004-2005), una mancata costruzione, da parte di entrambi, di un “rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione”, cosicchè la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola S.; in ordine alla questione, che qui ancora interessa, dell’assegno di mantenimento, valutate le condizioni economiche e patrimoniali (il Sa. risultava essere imprenditore nel settore immobiliare, titolare di quote sociali, mentre la S. non risultava svolgere alcuna attività dal 2014, era proprietaria di un appartamento ove abita), essendo state espletate in primo grado anche indagini di Polizia tributaria, emerge che la moglie, cui non è addebitabile la separazione, non è titolare di adeguati redditi propri che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, con conseguente spettanza alla stessa dell’assegno di mantenimento, da ridursi tuttavia, rispetto alla determinazione del giudice di primo grado, ad Euro 800,00 mensili, con decorrenza dalla sentenza di primo grado, tenuto conto delle “consistenti risorse finanziarie di cui la S. può godere” e del fatto che ella è proprietaria dell’immobile in cui abita e la relativa rata di mutuo è totalmente a carico dei di lei genitori. Avverso la suddetta sentenza, S.C.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di Sa.Da. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5m in relazione all’art. 156 c.c.”, denunciando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla determinazione della misura dell’assegno di mantenimento e specificamente dalla riduzione dello stesso, non essendosi “approfondito” nel merito il fatto che essa ricorrente era stata coinvolta dall’ex marito nelle proprie attività finanziarie e commerciali e si trova ancora oggi a subirne le conseguenze in un contenzioso in essere con l’Agenzia delle Entrate.

2. Il ricorrente incidentale lamenta, con il primo motivo, la “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’omesso esame relativo al tenore di vita goduto durante il matrimonio”, così come stabilito dall’art. 156 c.c., ed alla mancata considerazione della circostanza che i coniugi si erano separati di fatto sette anni prima del deposito del ricorso per separazione; nella sostanza, si lamenta che il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale era stato difficile, avendo subito il Sa. delle procedure concorsuali, tanto da aver dovuto fare affidamento sulle sostanze della moglie per sopperire alle esigenze quotidiane. Con il secondo motivo, il Sa. denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che disciplinano l’addebito della separazione, ex artt. 143 e 151 c.p.c., non avendo la Corte territoriale correttamente valutato il comportamento della S., contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, essendosi allontanata ingiustificatamente dalla casa coniugale.

3. Preliminarmente, è inammissibile la produzione documentale effettuata dalla ricorrente principale (trattasi di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio del 2018) unitamente alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Invero, come già affermato da questa Corte (Cass. 2431/1995; Cass. 6656/2004; Cass. 7515/2011), “nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369, con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378”.

4. Tanto premesso, l’unica censura del ricorso principale e la prima censura del ricorso incidentale, articolati come vizi di motivazione, sono inammissibili, in quanto non formulati nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).

Ora, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017).

Nella specie, non vi è stato omesso esame di un fatto storico, avendo la Corte d’appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie, ed in primis alla valutazione delle condizioni economico patrimoniale dei coniugi ed alla ritenuta inadeguatezza dei redditi della S. a mantenere il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (avendo avuto la Corte ben presente che la stessa si è protratta sino al 2004-2005, come si evince dalla pag. 4 della motivazione della decisione impugnata); con i motivi, si vuole sollecitare un nuovo esame delle risultanze fattuali accertate dal giudice di merito. Inoltre il vizio di insufficiente motivazione non può essere più sindacato dal giudice di legittimità.

5. La seconda censura del ricorso incidentale è del pari inammissibile.

La Corte d’appello, confermando sul punto la statuizione di primo grado, ha fondato la propria decisione in punto di addebito sul rilievo che l’abbandono della casa familiare da parte della moglie era intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a costruire persino un progetto di vita matrimoniale.

Pertanto, anzitutto, la statuizione del giudice d’appello è conforme ai principi di diritto più volte enunciati da questo giudice di legittimità (Cass. 12373/2005; Cass. 17056/2007: “l’abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”; conf. Cass. 10719/2013; Cass. 25663/2014).

Inoltre, in difetto di violazione di legge, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 11511/2014). Le censure poste a fondamento del ricorso si risolvono nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 7972/2007; Cass. 25332/2014).

6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. Stante la soccombenza reciproca, le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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