Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12241 del 19/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Umbria, sez. 3^, n. 96, depositata il 29 novembre
2007.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– Che il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, presentò istanza di rimborso dell’irap versata negli dal 1999 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui;
propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu respinto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;
– che, in particolare, il giudice di appello rilevò che, dalla documentazione acquisita emergeva che il contribuente svolgeva la propria attività senza dipendenti e con apporto minimo di beni strumentali, desumibile dalla documentazione versata in atti, tale da non giustificare la pretesa dell’Ufficio;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi e deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè vizio di motivazione – ha censurato la decisione impugnata: per non aver considerato che la disponibilità di uno studio, costituiva presupposto per l’imponibilità a fini irap; per non aver considerato che risultava che, nel 2002, il contribuente si era avvalso di dipendente; per aver inidoneamente motivato l’assunta assenza dei presupposti per l’imposizione;
– che il contribuente non si è costituito;
osservato:
– che il ricorso va disatteso;
– che occorre, invero, rilevare che – in relazione alla deduzione della disponibilità dell’ambulatorio (peraltro coessenziale all’esercizio anche non autonomamente organizzato della professione, se rispondente a standard minimali) – il ricorso dell’Agenzia appare introdurre una censura nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza, giacchè non risponde al criterio, secondo il quale, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, (cfr., tra le altre, Cass. 12088/06, 2270/06, 14741/05, 14599/05, 6542/04);
– che deve, peraltro, rilevarsi che – incorrendo ulteriormente in difetto di autosufficienza con riguardo alla censura di vizio della motivazione – il ricorso (muovendo, peraltro, da presupposti in fatto esplicitamente smentiti dalla sentenza impugnata: esistenza di un collaboratore ancorchè limitatamente al 2002) non fornisce alcuna ulteriore specifica indicazione degli elementi fattuali idonei a sovvertire le conclusioni del giudice del gravame;
– che va, infine, considerato che la decisione impugnata (sintetizzata in precedenza nei suoi tratti salienti) rivela una valutazione critica degli elementi probatori acquisiti in atti aderente ai canoni ermeneutici sopra evidenziati ed in sè coerente, evidenziando i fattori in funzione dei quali ha ritenuto di escludere la ricorrenza, in concreto, del requisito dell’autonoma organizzazione e che, a fronte di tale valutazione, l’Agenzia, ancorchè prospettando violazione di legge e carenza di motivazione, sembra. richiede a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quello dei giudici del merito, inammissibile nel giudizio di legittimità (posto che, nell’ambito di tale giudizio, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);
ritenuto:
– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c.;
– che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte: respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010