Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12241 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7743-2012 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato MAURO VALZETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO FAVA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato DARIO BUZZELLI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 02/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RICCI per delega dell’Avvocato

FAVA che si riporta agli atti;

udito per i ricorrenti l’Avvocato IANNI FICORILLI per delega degli

Avvocati BUZZELLI e URBANI NERI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Fededrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 09/12/2010 la Commissione Tributaria Regionale di Roma rigettava l’appello proposto da F.F. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella esattoriale, notificata il 08/02/2008, emessa per il pagamento di Euro 73.557,27 per imposta di registro, scaturita da nove avvisi di liquidazione, emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione a distinti contratti, rogati dal ricorrente in veste di notaio, per i quali erano state disconosciute alcune agevolazioni fiscali.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione F.F., deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione e falsa applicazione di legge, e, in particolare, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78: deduce che con riferimento alla cartella impugnata sia decorso il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto, essendo gli avvisi di liquidazione divenuti definitivi, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005, la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2006 per gli avvisi divenuti definitivi nel 2004, ed entro il 31/12/2007 per gli avvisi divenuti definitivi nel 2005; lamenta l’erroneità dell’interpretazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto inapplicabile il termine di decadenza di cui all’art. 25 cit., dichiarando applicabile, alle imposte di registro, catastali e ipotecarie, il termine di prescrizione decennale previsto dal T.U. n. 131 del 1986 per la riscossione dei tributi; invero, il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 63, comma 4, e art. 67 hanno previsto l’unificazione del sistema di riscossione coattiva, e pertanto il termine biennale di notifica della cartella esattoriale si applica anche alle imposte di registro.

2.2. Violazione e falsa applicazione di legge, e, in particolare, del D.M. 03 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12: lamenta che la cartella difetti degli elementi minimi previsti dalla normativa, non indicando gli estremi e le date di notifica degli avvisi di liquidazione; propone la questione se implichi violazione delle norme richiamate la sentenza della CTR Roma che respinge l’eccezione di carenza di elementi essenziali della cartella e del ruolo pur in mancanza degli estremi e delle date di notificazione dei presupposti avvisi di liquidazione.

2.3. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: lamenta che la sentenza impugnata abbia assunto come vero un fatto incontrastabilmente escluso, in quanto gli estremi e le date degli avvisi di liquidazione non compaiono nella cartella.

3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, e deducendo, quanto al primo motivo, che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per le imposte di registro l’azione di riscossione non è soggetta ad altro termine che a quello di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78; quanto al secondo motivo, che sono stati correttamente indicati gli estremi identificativi dei vari avvisi di liquidazione, che, in ogni caso, erano già stati notificati presso lo studio notarile del contribuente, e da questi ben conosciuti; quanto al terzo motivo, oltre all’inammissibilità, trattandosi di vizio revocatorio, sarebbe manifestamente infondato, essendo gli avvisi di liquidazione a conoscenza del contribuente.

4. Con memoria depositata per l’udienza il ricorrente ha ribadito le censure proposte, con particolare riferimento all’applicabilità del termine decadenziale per la riscossione dell’imposta di registro.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso è infondato.

3. Sulla questione proposta con il primo motivo, invero, è stato chiarito che, in tema di imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, (ora 25) bensì quello di prescrizione decennale previsto dall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di imposta non inclusa nell’ambito di operatività dell’art. 17 cit. in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall’IVA (Sez. 5, Sentenza n. 12748 del 06/06/2014, Rv. 631117)

Nella fattispecie in esame, infatti, si applica senza dubbio la prescrizione decennale prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e non rileva pertanto la mancata iscrizione a ruolo del tributo entro il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (ex 17) non applicabile all’imposta di registro.

Infatti, in materia di termine di decadenza per la iscrizione a ruolo, nel quadro della nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è vero che il disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, lett. c) (secondo cui le cartelle di pagamento aventi ad oggetto le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio divenuti definitivi debbono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo), si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi, oltre all’I.V.A., anche agli altri tributi indiretti specificamente richiamati dal D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67. Tuttavia l’imposta di registro rimane esclusa dall’ambito di operatività della norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, lett. c) in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall’Iva.

4. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.

Premesso che, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016, Rv. 639725, che, in applicazione di tale principio, ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell’atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito), è stato chiarito che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 16010 del 29/07/2015, Rv. 636268).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto all’onere di autosufficienza, non avendo allegato, anche per incorporazione, l’atto impugnato asseritamente viziato.

Peraltro, va osservato che la doglianza proposta appare altresì manifestamente infondata, in quanto il contribuente era a conoscenza degli avvisi di liquidazione presupposti; al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613234; confrome, Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014, Rv. 632486: “La cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente”; Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016, Rv. 640655).

L’inammissibilità del secondo motivo assorbe la deduzione relativa all’error in procedendo.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza, che vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese per la prenotazione a debito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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