Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12241 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 28/01/2016, dep. 14/06/2016), n.12241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12585-2011 proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

CAROLINA VALENSISE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO

POZZI;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIBERATORE LINO

MAUTONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2939/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Dr. Lucisano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Celeste Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano i dottori C.R. e M.G., esponendo che: era coniugata con G.F., deceduto in data (OMISSIS); la successione mortis causa era regolata dal testamento olografo del 21.10.2000, pubblicato in data 15.1.2003 con verbale del notaio Fugazzola di (OMISSIS); in tale testamento l’attrice era istituita erede universale; aveva accettato con beneficio d’inventario, eseguito in data 20.5.2003; il de cuius aveva prelegato alla moglie ed erede universale le sue quote di partecipazione, pari al 99,80% del totale, nella Arno Metallurgica s.r.l..

In particolare, la disposizione testamentaria cosi stabiliva:

“Prelego la quota rappresentante il 99,80% del capitale della società Arno Metallurgica s.r.l. a mia moglie R.F., con onere di attribuire e consegnare a mio fratello G.G. la somma di un miliardo a valere sul ricavato della vendita della quota suddetta, alla seguente inderogabile condizione: entro il termine più breve possibile la quota di cui sopra del capitale della Arno Metallurgica s.r.l. dovrà essere venduta a terzi attraverso l’opera degli esecutori testamentari, che designo disgiuntamente nelle persone dei signori dott. M.G. e dott. C.R., dottori commercialisti in (OMISSIS), i quali, con carattere professionale e anche sulla base di mie separate istruzioni, dovranno vendere la quota in parola alle migliori condizioni. A tal fine gli aventi diritto sulla quota dovranno rilasciare agli esecutori testamentari, i quali potranno agire in via disgiunta, procure speciali notarili a vendere alle migliori condizioni. Gli esecutori testamentari opereranno come mandatari, con obbligo di rendiconto. Nelle more della vendita, gli esecutori testamentari dovranno designare uno o più managers da inserire nel consiglio di amministrazione, che comprenderà, in ogni caso, mio fratello G.G. e non dovrà invece comprendere altri parenti ed affini”; G.F. aveva già fatto eseguire due perizie di stima del patrimonio della Arno Metallurgica s.r.l., valutato al 1 gennaio 2002 in Euro 5.750.000,00 ed al 31 dicembre 2002 in Euro 5.846.000,00; i dottori C.R. e M. G. avevano accettato la carica di esecutori testamentari in data 26 febbraio 2003, e in data 25 febbraio 2004 avevano richiesto al Tribunale la proroga del termine annuale ex art. 703 c.c., comma 2, proroga concessa fino al 10 settembre 2004 con provvedimento del 10 marzo 2004; insorte nel settembre 2004 discordanze tra la signora R. e gli esecutori testamentari quanto all’opportunità di proseguire le trattative di cessione delle quote della Arno Metallurgica s.r.l. alla Fonderia Fratelli M. s.r.l., gli stessi esecutori C. e M. avevano comunicato all’attrice, con lettera del 15 settembre 2004, che il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, con provvedimento in data 15 luglio 2004, senza sentire nè convocare la signora R. F., aveva ulteriormente prorogato il loro incarico sino al 26 febbraio 2005; nella stessa lettera del settembre 2004, i convenuti rappresentavano la loro intenzione di accettare la proposta di acquisto della Fonderia Fratelli M. s.r.l..

Su tali premesse, l’attrice chiedeva di accertare la nullità, l’annullabilità o comunque l’inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti del provvedimento di proroga del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, del 15 luglio 2004 e, per l’effetto, di dichiarare gli esecutori testamentari privi di poteri in ordine ai beni relitti da G.F. dalla data del 10 settembre 2004;

nonchè di accertare e dichiarare la nullità, e/ o illegittimità e/o inefficacia della preannunziata vendita delle quote di partecipazione nella Arno Metallurgica s.r.l. e di ogni altro atto comunque riguardante i beni relitti da G.F., compiuto dai dottori C.R. e M.G. dopo fa data del 10 settembre 2004; conseguentemente, di accertare e dichiarare che la vendita delle quote di partecipazione nella Arno Metallurgica s.r.l., ovvero di ogni altro atto successivo al 10 settembre 2004 fosse inefficace e fonte di danno, nonchè di responsabilità dei convenuti nei confronti dell’attrice e quindi inibirla, dichiarando l’inefficacia di tali atti anche nei confronti di eventuali aventi causa. Si costituivano in giudizio i convenuti i quali chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto il decreto del Giudice della sezione distaccata di Legnano del 15 luglio 2004 era passato in giudicato e comunque era legittimo; in via riconvenzionale, C.R. e M.G. chiedevano di dichiararsi che il loro ufficio avesse termine solo dopo l’integrale realizzazione delle volontà del de cuius. Con sentenza del 26 febbraio 2007 il Tribunale di Milano accoglieva le domande dell’attrice R., dichiarava la nullità del provvedimento di proroga del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, del 15 luglio 2004, dichiarava i convenuti esecutori testamentari privi di poteri dal 10 settembre 2004 e la conseguente nullità ed inefficacia degli atti da questi compiuti dopo tale data, rigettava la domanda riconvenzionale.

Avverso la decisione di primo grado proponevano appello C. R. e M.G., e tale gravame veniva accolto dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2939/2010 del 4 novembre 2010, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, alla stregua dell’interpretazione prescelta dell’art. 703 c.c., comma 3, dichiarava che l’ufficio di esecutore testamentario affidato agli appellanti da G.F., avrebbe avuto termine, indipendentemente dal possesso dei beni ereditari, solo quando fossero state integralmente attuate le ultime volontà del medesimo de cuius.

R.F. ha proposto ricorso in sei motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano.

Resistono con controricorso C.R. e M. G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di R.F. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 703 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che l’ufficio di esecutore testamentario non incontra alcun limite di durata, essendo questo riferibile solo all’amministrazione ed al possesso dei beni ereditari. Il ricorrente oppone che tale norma preveda una durata massima annuale, prorogabile per un solo anno ulteriore, delle integrali funzioni di esecutore testamentario.

Si citano a sostegno stralci della Relazione ministeriale al Codice Civile del 1942 e di dottrina.

Il secondo motivo censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 700, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 e 832 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che, a prescindere dalla durata dell’ufficio, gli esecutori potessero conservare il potere di vendere le quote di partecipazione nella Arno Metallurgica s.r.l. nonostante la pacifica perdita del possesso e dell’amministrazione dei beni ereditari.

Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in merito alla spettanza, o meno, in capo agli esecutori testamentari del potere di vendere i beni ereditari pur dopo il 10 settembre 2004. Il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, evidenzia come la Corte di Milano avesse trascurato che il legato a favore di G.G., fratello del testatore, fosse stato da tempo già eseguito, indipendentemente dalla preventiva vendita delle quote, deducendosi al riguardo pure circa la transazione con questo intervenuta il 3 novembre 2006, e ciò perchè tra la R. e G.G. si era convenuto circa l’inopportunità della cessione a terzi delle quote della Arno Metallurgica.

Il quinto motivo critica i vizi motivazionali della sentenza d’appello, la quale non avrebbe tenuto conto che i provvedimenti di proroga richiesti da C.R. e M.G. avessero ad oggetto proprio le funzioni di esecutore testamentario e non quelle di amministrazione e possesso dei beni ereditari;

Il sesto motivo di ricorso ipotizza la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., essendo stata ingiustificatamente non accolta dalla Corte di Milano l’eccezione secondo cui ogni questione circa la continuazione dell’ufficio degli esecutori dovesse aversi per superata in quanto il provvedimento di proroga concerneva le funzioni di esecutore testamentario.

I sei motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti all’assunta temporaneità delle funzioni dell’esecutore testamentario, alla sussistenza di limiti temporali dei poteri dello stesso, alla correlazione tra l’amministrazione dei beni ereditari ad esso devoluta ed il possesso degli stessi, il tutto alla stregua della corretta interpretazione dell’art. 703 c.c..

L’art. 703 c.c. prescrive che l’esecutore testamentario deve adoperarsi affinchè siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, compiendo “tutti gli atti di gestione occorrenti”. A tal fine, salva contraria disposizione del “de cuius”, l’esecutore amministra la massa ereditaria, potendo anche alienare beni dell’eredità, previa autorizzazione del giudice. Il possesso dei beni dell’eredità in capo all’esecutore non può durare più di un anno, prorogabile al massimo per pari durata, a far tempo dalla dichiarazione di accettazione. Gli artt. 707 e 709 c.c. onerano, poi, l’esecutore, di effettuare la consegna, agli aventi diritto, anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi ulteriormente.

In ormai remote, ma ancora del tutto condivisibili, pronunce di questa Corte, si è spiegato come l’esecutore testamentario non acquista il possesso dei beni ereditari “ipso jure” con l’accettazione dell’incarico, dovendo richiederlo all’erede. Ove, pertanto, egli non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari – avvenga ciò per rifiuto dell’erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per altre contestazioni dallo stesso sollevate – non può porsi a carico dell’esecutore l’impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno dalla dichiarazione di accettazione, previsto dall’art. 703 c.c., non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell’impedimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 995 del 27/01/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1619 del 04/06/1974).

Deve allora ribadirsi quanto in particolare chiarito in motivazione da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 23/04/1969, secondo la quale “le funzioni dell’esecutore testamentario non cessano, dopo un anno dall’accettazione della nomina, Tale limitazione temporale è posta dalla legge (art. 703 c.c., comma 3) per il solo possesso dei beni ereditari, non anche per l’amministrazione degli stessi da parte dell’esecutore testamentario, la cui gestione deve durare, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 c.c. e art. 709 c.c., comma 1). A tal fine, la legge non stabilisce alcun termine, appunto perchè l’esecutore testamentario deve continuare ad amministrare la massa ereditaria (salva contraria volontà del testatore) fino a quando le circostanze dei singoli casi lo rendano necessario”. Questo era il senso anche di altre decisioni di questa Corte, che, sotto il profilo processuale, con riguardo alla legittimazione dell’esecutore testamentario a stare in giudizio come attore, convenuto o interveniente, hanno affermato che la sua qualità di parte dura finchè si svolge il processo, quand’anche si superi il termine di un anno fissato dall’art. 703 c.c. per il solo possesso dei beni della massa ereditaria da parte dell’esecutore medesimo, il quale sarà tenuto, cessato quel termine e la sua eventuale proroga, a dismettere il possesso dei beni predetti, senza però decadere dall’ufficio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 929 del 20/04/1964; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 78 del 07/01/1967).

La temporaneità dell’amministrazione dell’esecutore testamentario è quindi coessenziale all’esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, che investono lo stesso di un ufficio che connota in termini di obbligatorietà la sua gestione.

Ciò significa che, nel caso in esame, e conformemente a quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano, gli esecutori testamentari dottor M.G. e dottor C.R. dovevano adoperarsi in maniera da eseguire esattamente le disposizioni di ultima volontà del defunto G.F. contenute nel testamento olografo del 21.10.2000, compiendo “tutti gli atti di gestione occorrenti” a vendere a terzi, “alle migliori condizioni” ed “entro il più breve tempo possibile”, la quota pari al 99,80% del totale del capitale della Arno Metallurgica s.r.l..

Non è quindi fondato quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, secondo cui, in base all’art. 703 c.c., l’ufficio di esecutore testamentario soggiace ad un limite massimo di durata: decorso l’anno – o il biennio – dalla dichiarazione di accettazione, o comunque dal conseguimento del possesso dei beni dell’eredità, egli è tenuto a dismettere il possesso di quanto residui della massa, ma non decade automaticamente dall’esercizio delle sue funzioni, nè è quindi liberato dall’obbligo di attuare la volontà del testatore.

Il profilo attuativo della volontà del de cuius costituisce l’unico effettivo limite teleologico dell’ufficio dell’esecutore, trovando esso argine, peraltro, nel disposto dell’art. 710 c.c., il quale allestisce il rimedio giudiziale dell’esonero per contrastare l’eventualità di gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, di sua inidoneità o di commissione di azioni che ne menomino la fiducia.

Nè sono plausibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali prospettano che gli esecutori testamentari non avessero più il potere di vendere le quote di partecipazione nella Arno Metallurgica s.r.l. non avendo più il possesso dei beni ereditari, quanto meno a far tempo dal 10 settembre 2004 (data di scadenza della proroga ex art. 703 c.c., comma 3, assentita con provvedimento del 10 marzo 2004). Se è corretto affermare che le quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, pur non configurandosi come beni materiali, possono costituire oggetto di possesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22361 del 21/10/2009), l’operazione di trasferimento delle quote si perfeziona, “inter partes”, in base al principio consensualistico, e, ai fini di opponibilità alla società, nel rispetto delle forme di cui all’art. 2470 c.c., sicchè, allo scopo di poter eseguire la cessione delle quote della Arno Metallurgica s.r.l., era essenziale che gli esecutori testamentari M. e C. conservassero non il possesso dei beni dell’eredità, quanto la legittimazione sostanziale a compiere l’atto dispositivo voluto dal de cuius in luogo degli eredi.

Nè ha rilievo quanto dalla ricorrente R. affermato nel quarto motivo, ovvero l’avvenuto versamento della somma di un miliardo di lire già effettuato a vantaggio del legatario G. G., senza attendere la vendita delle quote, in quanto tale comportamento non costituisce adempimento della chiara ed inequivoca volontà del “de cuius” di attribuire al fratello tale somma “a valere sul ricavato della vendita della quota… alla seguente inderogabile condizione”, ovvero, appunto, la vendita della stessa partecipazione societaria a terzi a mezzo degli esecutori testamentari. Soltanto la piena attuazione della volontà del defunto, correlata alla “inderogabile condizione” della vendita delle quote a terzi, poteva esaurire l’attribuzione dei diritti e degli obblighi relativi all’incarico degli esecutori testamentari.

Le questioni poste nel quinto e nel sesto motivo, circa l’esatto contenuto dei provvedimenti di proroga richiesti da C. R. e M.G., rimangono parimenti superate sulla base delle precedenti considerazioni, che hanno chiarito come il termine ed il meccanismo di proroga giudiziale ex art. 703 c.c., comma 3, non incidono sulle funzioni dell’esecutore testamentario, ma unicamente sulla durata del possesso dei beni ereditari.

Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità vengono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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