Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12240 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12523-2018 proposto da:

M.J., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della IMMOBILIARE UNDICI SRL, D.G.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTINA POTOTSCHNIG, FEDERICO PERGAMI;

– ricorrenti –

contro

FAISAL PRIVATE BUREAU (SWITZERLAND) SA, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato SIMONE PIETRO

EMILIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO

ELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1952/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1952/2017 depositata il 26/10/2017, ha respinto l’impugnazione proposta dal Dott. D.G.M., dalla Dott.ssa M.J., dall’Immobiliare Undici srl, nei confronti della Faisal Private Buraeu (Switzerland) S.A., al fine di sentire dichiarare la nullità del lodo arbitrale (del gennaio 2011, reso in giudizio arbitrale attivato nel 2010) di declaratoria della cessazione della materia del contendere, nella lite avente ad oggetto l’impugnazione della Delib. assembleare del 1 settembre 2009, della Undici srl, con la quale era stato nominato co-amministratore l’avv.to K.E., con il voto della Faisal, titolare del diritto di pegno sulla totalità delle quote societarie, a garanzia della restituzione di un finanziamento concesso, con diritto di voto, per sopravvenute dimissioni, nell’ottobre 2010, del co-amministratore.

La Corte d’appello ha, in particolare, rilevato che nel lodo impugnato l’arbitro unico, attraverso un’articolata motivazione, dopo avere confutato analiticamente i vari profili di nullità sollevati dagli attori (asserita irritualità della convocazione dell’assemblea, asserita illegittimità della delibera per carenza di poteri gestori, asserito conflitto di interessi), ritenendoli infondati ed implicitamente rigettandoli, aveva concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere (peraltro domandata anche dagli attori in sede di conclusioni), a fronte delle sopravvenute dimissioni del co-amministratore nominato nella suddetta assemblea, in quanto, per disposizione statutaria, essendo venuto a cessare uno dei co-amministratori che componevano l’organo pluripersonale, era decaduto anche l’altro co-amministratore, M., e doveva essere convocata con urgenza un’assemblea dei soci, al fine di procedere al rinnovo necessario dell’organo amministrativo.

Avverso la suddetta sentenza, il Dott. D.G.M., la Dott.ssa M.J., l’Immobiliare Undici srl propongono ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della Faisal Private Buraeu (Switzerland) S.A., (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 829 c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto il motivo inerente la nullità del lodo arbitrale, per assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico fatto proprio dall’arbitro, malgrado l’Arbitro unico avesse, contraddittoriamente, prima, ritenuto infondate, nel merito, le doglianze mosse dagli odierni ricorrenti in ordine all’invalidità della Delib. assembleare del settembre 2009, e, poi, dichiarata cessata la materia del contendere, per effetto della assorbente considerazione circa le sopravvenute dimissioni dell’amministratore della Undici srl nominato in detta assemblea, avv. K..

2. La censura è infondata.

In ordine alla disciplina applicabile in tema di arbitrato, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 9284/2016) ha chiarito che “l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”.

Nella specie, è pacifico che l’impugnazione del lodo arbitrale è stata comunque effettuata, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., nn. 11 e 12, nel testo novellato, cosicchè non si pone neppure una questione di ammissibilità di un’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (ad es. sulla base di una clausula compromissoria societaria, inserita nello Statuto anteriormente alla novella n. 40 del 2006)

Tanto premesso, la sentenza risulta conforme al consolidato orientamento di questo giudice di legittimità secondo il quale, in tema di impugnazione del lodo arbitrale: 1) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonchè per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall’art. 829 c.p.c., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al D.Lgs. n. 40 del 2006); 2) avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in relazione alla sanzione di nullità prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, (nel testo vigente anteriormente alla Novella n. 40 del 2006), per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, sostanzialmente corrispondente al nuovo art. 829 c.p.c., n. 11, tale nullità, si è chiarito, non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l'”iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 3768/2006; Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016); 3) il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile al vecchio art. 829 c.p.c., n. 4, in relazione al cit. codice art. 823, n. 3, è stato ravvisato soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass. 12232/2018; Cass. 6986/2007).

Ora, la Corte distrettuale, in applicazione coerente dei principi espressi da questa Corte, ha esaminato in maniera analitica le doglianze avanzate con i due motivi di gravame, con i quali era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, prospettandosi altresì il vizio di omessa pronuncia su alcuni aspetti della controversia, escludendone la ricorrenza all’esito di un puntuale ed articolato richiamo alle argomentazioni svolte dagli arbitri.

Il lodo arbitrale non poteva ritenersi nullo per intrinseca contraddittorietà della motivazione e quindi mancanza assoluta della motivazione, avendo l’arbitro unico, dopo avere ritenuto infondate le doglianze mosse nel merito dagli attori, in punto di validità della Delib. societaria del 2009, (nella quale l’avv.to K. era stato nominato co-amministratore), rilevato che, per effetto proprio delle sopravvenute dimissioni del co-amministratore nominato nella delibera assembleare impugnata, era venuto meno l’intero organo amministrativo plurisoggettivo e doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere (come peraltro richiesto dagli stessi attori).

Stante in effetti la tassatività dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale per nullità e del vizio di cui all’art. 829 c.p.c., n. 11, (e stessa norma, n. 12, vizio del pari escluso, sulla base dell’implicito rigetto delle altre eccezioni di nullità della delibera a fronte della ritenuta sua validità, sotto il profilo formale e della esclusione di un conflitto di interessi), nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, se una motivazione del lodo c’è, condivisibile o meno che sia, essa è intangibile, essendo l’impugnazione del lodo arbitrale per nullità un’impugnazione a critica ristretta.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA