Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12240 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 14/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18871-2011 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

GRAZIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO RICCA;

– ricorrente –

e contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1323/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Celeste Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avvocato S.A. convenne davanti al Tribunale di Napoli M.A. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 12.186,48, quale compenso per l’attività svolta in favore di quella in adempimento dell’incarico professionale conferitole il 1 luglio 2000 al fine di ottenere il riconoscimento della qualità di invalida civile e dei relativi benefici economici. Tale attività era consistita nella relativa richiesta nei confronti della ASL (OMISSIS), nella diffida all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, nel ricorso al competente Ministero avverso il provvedimento della Commissione medica e, infine, nella domanda rivolta al Tribunale di Napoli per il riconoscimento dell’invalidità e del diritto alla pensione, procedimento concluso con sentenza che aveva accolto la domanda attrice. Di seguito, esponeva l’avvocato S. di aver intrapreso procedimento esecutivo nei confronti dell’INPS, concluso con ordinanza di assegnazione. A fonte di tali attività, la M. non aveva versato alcun anticipo. Si costituiva in giudizio la convenuta M.A., contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 luglio 2007, condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 3.430,75 oltre interessi. Avverso tale sentenza proponeva appello M. A., criticando l’errata pronunzia in ordine alle rilevate negligenze professionali dell’avvocato S., evidenziando come non fosse stato proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro, che aveva liquidato le spese in danno del convenuto soccombente INPS, nè fosse stata depositata in quel giudizio la nota spese, e deducendo la violazione dell’obbligo deontologico, da parte dell’appellata, di informazione della sua rappresentata circa lo svolgimento del mandato conferitole; criticava altresì la mancata decurtazione dalla somma riconosciuta all’attrice, degli importi liquidati in suo favore, quale distrattaria, dal giudice del lavoro.

i costituiva in giudizio l’appellata, che contestava l’impugnazione e proponeva appello incidentale per il riconoscimento delle somme decurtate dal Tribunale per la difesa conclusionale ed il deposito della nota spese.

La CORTE D’APPELLO di NAPOLI, con sentenza n. 1323/2011 del 20 aprile 2011, dichiarava improcedibile l’appello principale, avendo l’appellante prodotto una copia della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli mancante delle pagine numero 3 e 4, nonchè inammissibile l’appello incidentale, in quanto tardivamente proposto.

La Corte napoletana osservava, a fondamento della statuizione di improcedibilità dell’appello, che il contenuto delle pagine mancanti non fosse altrimenti desumibile dagli atti difensivi, e che era perciò impossibile ricostruire appieno il compiuto ragionamento fatto dal primo giudice per pervenire alla decisione impugnata.

Si trattava evidentemente di pagine relative alla motivazione della sentenza, come desumibile dall’inizio della pagina 5 presente sulla copia prodotta. Aggiungevano i giudici dell’appello che nella copia della sentenza depositata non vi fosse alcun cenno alla mancata allegazione della nota spese da parte dell’avvocato S. nel giudizio in cui aveva difeso gli interessi della M., nonostante che la relativa eccezione fosse stata sollevata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione in primo grado e fosse infatti poi oggetto di uno specifico motivo di gravame. Ciò lasciava presumere che su tale eccezione il Tribunale si fosse pronunciato nelle pagine mancanti.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli M.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

All’esito dell’udienza di discussione, il Consigliere dottor Criscuolo Mauro ha dichiarato di astenersi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo conosciuto della presente causa come magistrato che ha emesso la sentenza di primo grado.

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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