Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12240 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26790/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Treviso, via Avogari n. 9,

presso lo studio dell’avv.to MICHELA NIERI che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 794/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 5 marzo 2019, accoglieva il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Venezia aveva accolto l’opposizione proposta da M.S., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. L’appello si fondava sull’erronea decisione del tribunale circa la situazione sociopolitica della regione della Casamance ricondotta alla nozione di violenza indiscriminata di conflitto generalizzato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La Corte d’Appello, accoglieva l’impugnazione. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che il richiedente quanto alle ragioni dell’espatrio aveva riferito di essere stato rapito, portato in bosco e torturato da un gruppo di ribelli, e di essere riuscito a fuggire grazie all’aiuto di uno dei suoi torturatori.

A fronte di tale racconto il Tribunale pur non avendo ravvisata nella vicenda dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato aveva tuttavia accolto la domanda di protezione sussidiaria in considerazione della grave instabilità politica del Senegal.

La Corte d’Appello riteneva, al contrario, che in Senegal non vi fosse una situazione di violenza generalizzata di conflitto armato senza alcun controllo da parte delle autorità. Riconosceva che dopo il cessate il fuoco proclamato nel (OMISSIS) si erano verificati alcuni scontri armati cui avevano partecipato dei ribelli ma tali episodi non integravano una situazione di guerriglia generalizzata senza alcun controllo da parte dell’autorità. Con riferimento alla specifica situazione della regione della Casamance, dall’esame delle coi disponibili trovava conferma il sensibile miglioramento delle condizioni generali della zona, con ritrovata stabilità politica grazie anche ai colloqui in atto tra le fazioni del movimento delle forze democratiche sostenute anche da una forza di interposizione dipendente dall’organismo sovranazionale the economic community of West African States.

2. M.S., ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. in relazione all’art. 116 c.p.c..

Il ricorrente cita un rapporto del dipartimento degli Stati Uniti del 2016 già prodotto nella propria comparsa di costituzione e risposta dinanzi la Corte d’Appello di Venezia dalla quale emergerebbe una situazione di grave instabilità del Senegal. Allo stesso modo nel rapporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risulterebbe che nella regione di provenienza del ricorrente vi siano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli. La stessa situazione risulterebbe anche da un rapporto ICRC del 2015. Pertanto, quanto affermato dalla Corte d’Appello di Venezia sarebbe frutto di un travisamento delle informazioni probatorie contenute negli atti processuali del primo e del secondo grado del procedimento. Il travisamento sarebbe dovuto ad un’erronea valutazione degli elementi di prova che avrebbe determinato l’erroneità della decisione fondata su premesse del tutto contraddittorie rispetto agli atti processuali e ai dati probatori acquisiti. Il ricorrente lamenta dunque una violazione dell’art. 116 c.p.c., sul prudente apprezzamento della prova.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per vizio di motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

A parere del ricorrente la sentenza sarebbe nulla per vizio di motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella parte in cui la corte d’appello ha motivato il diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria contestando l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva riconosciuto la suddetta protezione a favore del ricorrente a causa della grave instabilità politica presente nel Senegal e nella parte successiva in cui ha posto a fondamento della decisione di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 citato il medesimo provvedimento del Tribunale di Venezia. Ciò determinerebbe una insanabile illogicità e contraddittorietà della motivazione tuttora rilevabile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. I due motivi che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili.

In proposito deve richiamarsi anche il consolidato principio di diritto secondo cui: “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

La Corte d’Appello, infatti, ha esaminato la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, dovesse escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo, quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019). Invece l’esercizio di poteri officiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Infine nessuna contraddizione può rilevarsi nella sentenza impugnata che ha coerentemente motivato le ragioni dell’accoglimento dell’appello del Ministero dell’interno.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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