Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1224 del 21/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14341/2014, proposto da:
M.L., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio
Giangiacomo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Circonvallazione Trionfale, n. 1;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– resistente –
per la cassazione della sentenza n. 206/2/2013 emessa inter partes il
10 ottobre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) della Direzione
Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS).
Fatto
RILEVATO
CHE:
con sentenza depositata il 10 ottobre 2013 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e conformemente alla sua domanda conclusiva, ha determinato induttivamente il maggior reddito del 2005 di M.L., medico odontoiatra, in Euro 57.500,00;
ricorre per la cassazione di detta sentenza il contribuente, che deduce tre motivi;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione orale.
con atto del 24 ottobre 2017 il ricorrente, con dichiarazione sottoscritta anche dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La rinuncia al ricorso principale, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia resistente, produce, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’estinzione di giudizio (Cass., 11033/19).
Attesa l’assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, nulla va statuito in ordine alle spese.
Non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cass., 14782/18; cass., 10198/18).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020