Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12239 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

N.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 6^, n. 68, depositata il 22 ottobre

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che la decisione indicata in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la notifica dell’impugnazione, eseguita a mezzo posta, era avvenuta con la procedura della “compiuta, giacenza” per il mancato reperimento del destinatario (temporaneamente assente) al momento della consegna, ma senza che, tuttavia, venissero rispettate le formalità indicate dalla sentenza Corte cost. n. 346/1998;

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, art. 20, comma 2, e art. 53, comma 2, ed ha formulato il seguente principio di diritto: “… se, in una fattispecie in cui il contribuente provveda, a notificare la sentenza di primo grado a sè favorevole in data 11.1.2008, sia rituale, tempestivo e quindi ammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53, l’appello dell’Amministrazione che sia stato proposto con raccomandata A/R spedita in data (OMISSIS) e successivamente restituito al mittente per compiuta giacenza a fronte del mancato reperimento del destinatario e del mancato ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale nel termine di legge, ovvero se (come ritenuto dalla C.t.r. di Milano nella sentenza impugnata) l’appello medesimo deve ritenersi inammissibile per il mancato rispetto delle formalità ulteriori previste dalla sentenza n. 346/98 della Corte Costituzionale”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., ed ha formulato il seguente principio di diritto: “… se, in un’ipotesi di notifica a mezzo postale dell’atto di appello da parte, dell’Amministrazione finanziaria la quale debba ritenersi nulla per inosservanza delle formalità stabilite nella sentenza n. 346/98 della Corte Costituzionale, detta nullità venga sanata ex tunc ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per effetto della tempestiva costituzione della parte appellata, che non si limiti ad eccepire l’inammissibilità dell’appello ma prenda posizione anche sul merito della controversia, ovvero se (come ritenuto dalla C.t.r. di Milano nella sentenza impugnata) tale costituzione non escluda l’inammissibilità dell’appello”;

– che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. ed ha formulato il seguente principio di diritto: “… se, in un’ipotesi di notifica a mezzo postale dell’atto di appello da parte dell’Amministrazione finanziaria la quale debba ritenersi nulla per inosservanza delle formalità stabilite nella sentenza n. 346/98 della Corte Costituzionale, il Giudice d’appello sia tenuto ad ordinare la rinnovazione della notificazione con effetto ex tunc ai sensi dell’ari. 291 c.p.c, ovvero se (come ritenuto dalla CTR di Milano nella sentenza impugnata) lo stesso possa dichiarare per ciò solo l’inammissibilità del gravame”;

osservato:

che – mentre il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato – manifestamente fondato si rivela il secondo motivo di ricorso;

– che occorre invero, in primo luogo, rilevare che, in tema di notificazione a mezzo posta eseguita L. n. 890 del 1982, ex art. 8, il mancato recapito per temporanea assenza del destinatario comporta l’obbligo, in base a quanto precisato da C.Cost. 346/1998, di dare notizia al destinatario medesimo, con raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego e che l’omissione di tale attività comporta la nullità della notifica (cfr. Cass. 7815/06);

– che deve, peraltro, considerarsi che la nullità della notificazione dell’atto di appello è suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione in giudizio dell’appellato (nella specie attestata dalla stessa motivazione della sentenza impugnata) , anche se avvenuta al solo scopo di eccepire il vizio de quo, avendo la notificazione raggiunto, comunque, il suo scopo (cfr. Cass. 7891/04, 11111/98).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– Che pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo (con assorbimento del terzo) nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al capo impugnato, con rinvio della causa, per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte: respinge il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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