Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12239 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., residente a (OMISSIS), elettivamente domiciliato a

Roma, via Sebino n. 16, presso lo studio dell’avvocato Erminia

Mazzoni, che, unitamente all’avvocato Francesca Pagliani del foro di

Modena, lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta

procura speciale in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/03/2012 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 20 marzo 2013, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

novembre 2016 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Francesca Pagliani, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per l’Agenzia controricorrente, l’avvocato dello Stato

Giovanni Palatiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

dottor DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivazione semplificata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 19/03/12, depositata il 20 marzo 2012 e non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna (hinc: “CTR”) rigettava l’appello proposto dal contribuente B.G. avverso la sentenza n. 65/01/2010 della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia (hinc: “CTP”), condannando l’appellante al pagamento delle (spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in Euro 1.500,00.

Il giudice di appello premetteva che: a) con cartella di pagamento relativa agli anni dal 2003 al 2006, emessa su ruolo straordinario per fondato pericolo per la riscossione di diversi avvisi di accertamento (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15-bis), l’agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nomos aveva richiesto al B. il pagamento di complessivi Euro 396.137,03 a titolo di IVA, IRPEF ed IRAP; b) la cartella era stata impugnata del contribuente davanti alla CTP nei confronti sia dell’Agenzia delle entrate, sia dell’agente della riscossione; c) il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo che non fosse necessario specificare in concreto nella cartella gli elementi da cui desumere la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, pericolo che era stato provato nel corso del giudizio, in quanto era risultato che il contribuente: c.1), dopo la ricezione degli avvisi di accertamento, aveva variato la sua residenza; c.2) in seguito alla separazione dalla coniuge, aveva “effettuato un atto di divisione dei beni immobili situati in Correggio” e “non” aveva ceduto (recte: “aveva ceduto”) la sua quota di partecipazione in una società; c.3) aveva contratto un mutuo ipotecario bancario per Euro 400.000,00; c,4) non aveva dedotto alcunchè in ordine alla possibilità che il patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire il credito erariale; d) il B. aveva proposto appello, deducendo la necessità che gli elementi del fondato pericolo fossero previamente indicati nella cartella.

Su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello dichiarando di condividere “appieno” quanto deciso dalla CTP e formulando le seguenti osservazioni: a) la cartella era motivata adeguatamente, anche se in modo stringato, con la menzione della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione; b) l’Agenzia può provare la fondatezza del pericolo nel corso del giudizio; c) nella specie, era risultato che il contribuente aveva diminuito il patrimonio su cui si poteva contare quale garanzia per il credito erariale; d) neppure in grado di appello il contribuente aveva contestato gli elementi dedotti dall’amministrazione a fondamento del periculum e non aveva mai sostenuto che il proprio patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire il credito erariale.

2.- Il contribuente, dichiarando un valore compreso tra Euro 260.000,00 ed Euro 520.000,00, impugnava la sentenza di appello con ricorso notificato all’Agenzia delle entrate il 31 ottobre – 2 novembre 2012 ed affidato a due complessi motivi.

3.- L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso notificato il 10 dicembre 2012 eccependo preliminarmente la cessazione della materia del contendere, perchè, nelle more, le impugnazioni degli avvisi di accertamento posti a base della cartella erano state rigettate in primo grado e gli appelli erano stati respinti (CTR, “sentenze n. 20/03/12, n. 21/03/12, n. 22/03/12, n. 23/06/12”, depositate “il 20 marzo 2012”) con conseguente necessità per il contribuente di corrispondere comunque per intero gli importi richiesti con il ruolo straordinario.

4.- Il Collegio stabilisce di adottare una motivazione semplificata della decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Non è contestato in giudizio che nelle more siano intervenute le sentenze della CTR che hanno rigettato gli appelli avverso le decisioni della CTP di rigetto delle impugnazioni degli avvisi di accertamento posti a base della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, emessa a seguito di ruolo straordinario.

Tuttavia ciò (contrariamente all’assunto della controricorrente) non comporta la cessazione della materia del contendere. Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 18 il tributo, gli interessi e le sanzioni vanno riscossi per l’intero in pendenza di giudizio, una volta emesse le menzionate sentenze d’appello favorevoli all’amministrazione riguardanti gli avvisi d’accertamento: la riscossione, però, può richiedersi solo (appunto) a partire dalla data delle suddette sentenze e non precedentemente. In caso di accoglimento dei motivi del ricorso per cassazione qui in esame, pertanto, rimane in questione la legittimità dell’emissione del ruolo straordinario e della correlativa cartella, in data anteriore alle sentenze di appello. Occorre, perciò vagliare il ricorso per cassazione.

2.- Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia cumulativamente, in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″: a) l'”omessa pronuncia” della CTR sul motivo di appello (riproduttivo di una censura già sollevata in primo grado) relativo al difetto di motivazione della cartella di pagamento (e del ruolo) con riguardo al fondato pericolo per la riscossione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis), con “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; b) la “violazione di legge” per la stessa ragione; c) l'”omessa motivazione” della sentenza in ordine alla medesima eccezione.

Il motivo è inammissibile, perchè propone promiscuamente ed inestricabilmente (senza distinguerle e senza specificare i diversi mezzi di impugnazione) censure diverse, rientranti nell’àmbito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, con riguardo ora al n. 4 (non menzionato, ma evidentemente posto in relazione all’art. 112 c.p.c.: “omessa pronuncia”, “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”); ora al n. 3 (una non meglio specificata “violazione di legge”, enunciata nell’intestazione del ricorso); ora al n. 5 (non menzionato: “omessa motivazione”). Il rilievo di inammissibilità impedisce di rilevare che il motivo di ricorso per cassazione sarebbe stato comunque palesemente infondato, posto che la CTR, nel dichiarare di condividere “appieno” la pronuncia della CTP e nel riassumerla nei suoi contenuti essenziali, ha riaffermato che non era necessario specificare in concreto nella cartella gli elementi da cui desumere la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, perchè era sufficiente la riscontrata menzione dell’emissione di un ruolo “straordinario” per “fondato pericolo” e perchè era sufficiente la dimostrazione del periculum, raggiunta in corso di causa.

3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione “all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la CTR non ha esposto le ragioni giuridiche della decisione essendosi limitata ad effettuare una relatio alla decisione della CTP, senza valutare i motivi di appello.

Il motivo di ricorso è inammissibile, perchè – riproponendo sostanzialmente il motivo di ricorso precedente – solleva, sotto l’inesatto profilo della “violazione di legge”, una censura di motivazione apparente della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) o, eventualmente, di omessa indicazione dei fatti su cui è fondata la decisione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si noti che non è dedotta la violazione della norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria. Il rilievo di inammissibilità impedisce di rilevare che anche detto secondo motivo di ricorso per cassazione sarebbe stato comunque palesemente infondato per le stesse ragioni esposte in relazione al primo motivo. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, infatti, non è illegittima, ove, come nella specie, la CTR esponga le argomentazioni del giudice di primo grado e dichiari di condividerle “appieno”. Nel caso in esame, poi, la CTR ha indicato espressamente la propria ratio decidendi, osservando (come visto) che non era necessario specificare in concreto nella cartella gli elementi da cui desumere la sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, perchè era sufficiente la riscontrata menzione dell’emissione di un ruolo “straordinario” per “fondato pericolo” e perchè era sufficiente la dimostrazione del periculum, raggiunta in corso di causa.

4.- La sopra rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso esime – per ragioni di economia di giudizio derivanti dall’applicazione del principio della ragionevole durata del processo di cui al secondo periodo dell’art. 111 Cost., comma 2 – dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della necessaria litisconsorte processuale pretermessa nel giudizio di legittimità, cioè dell’agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nomos, alla quale non risulta indirizzato nè notificato il ricorso per cassazione (come risulta dagli atti, il giudizio di primo grado fu promosso dal B. nei confronti sia dell’Agenzia delle entrate che della non costituita agente della riscossione; l’atto di appello venne indirizzato dal contribuente, oltre che all’Agenzia delle entrate, anche alla medesima agente della riscossione).

5.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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