Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12238 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SCUDERIA A.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 35^, n. 116, depositata il 29

gennaio 2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che l’Agenzia propone ricorso per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, deducendo vizi motivazionali circa fatti controversi e decisivi;

– che l’intimata non si è costituita;

rilevato:

– che il ricorso è manifestamente fondato;

che occorre, invero, rilevare che la sentenza impugnata si esaurisce, quanto a motivazione, nelle seguenti proposizioni: “… La Commissione Regionale ritiene che siano fondati e condivisibili i motivi di impugnazione svolti da parte contribuente, in quanto le spese e i costi di che trattasi, al contrario di quanto ritenuto dall’Amministrazione e dai primi giudici, presentano il carattere della dovuta “inerenza”;

– che, ciò posto, va considerato che le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo, sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), la decisione sembra essere effettivamente incorsa nel denunciato vizio motivazionale (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

– che pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al capo impugnato e rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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